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Guida Sicurezza 81

Scale fisse nei luoghi di lavoro: requisiti e parapetti

Scale fisse nei luoghi di lavoro: cosa chiede l’Allegato IV su gradini, parapetti da 1 metro, corrimano, scale a pioli con gabbia e soppalchi. Checklist.

Le scale fisse dei luoghi di lavoro devono reggere il carico di un’evacuazione, avere gradini con pedata e alzata regolari, un parapetto normale alto almeno 1 metro sui lati aperti e almeno un corrimano nelle rampe tra due pareti. Le scale fisse a pioli alte più di 5 metri e verticali o inclinate oltre 75 gradi richiedono la gabbia o, in base alla valutazione dei rischi, un sistema anticaduta (Allegato IV, punto 1.7, e art. 113).

Cosa chiede il punto 1.7 dell’Allegato IV

Il capitolo sui luoghi di lavoro inquadra il Titolo II e l’Allegato IV. Per le scale fisse, cioè quelle che fanno parte dell’edificio o di una struttura stabile, il riferimento è il punto 1.7, nel testo del D.Lgs. 81/08 su Normattiva. Le scale fanno anche parte delle vie di circolazione del punto 1.4.1, quindi devono essere progettate e mantenute per un uso sicuro.

PuntoRequisitoCosa verificare
1.7.1.1Scale a gradini per il normale accesso: resistenti ai carichi massimi da affollamento in emergenza, pedata e alzata a regola d’arte, larghezza adeguata al transitoGradini tutti uguali, nessuna lesione, larghezza sufficiente nei momenti di punta
1.7.1.2Lati aperti di scale e pianerottoli con parapetto normale o difesa equivalente; rampe tra due pareti con almeno un corrimanoRinghiera presente e solida, corrimano continuo
1.7.1.3-1.7.1.5Scale a pioli fisse alte oltre 5 m e verticali o inclinate oltre 75 gradi: gabbia da 2,50 m dal pavimento o dai ripiani; parete della gabbia a non più di 60 cm dai pioli; pioli ad almeno 15 cm dalla pareteScala di accesso al tetto o al soppalco alto
1.7.1.6Se la gabbia è impraticabile, altre misure che evitino cadute per un tratto superiore a 1 mSistema anticaduta su guida, se previsto
1.7.2Definizione di parapetto normale e di parapetto con arresto al piedeAltezza, correnti, fascia a terra
1.7.3Impalcature, passerelle, ripiani, rampe, balconi e posti sopraelevati: parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati aperti, salvo piani di carico alti meno di 2 mSoppalchi di deposito, ballatoi, piattaforme

Il parapetto normale: le misure che contano

Il punto 1.7.2.1 definisce normale un parapetto che soddisfa insieme quattro condizioni: materiale rigido e resistente in buono stato, altezza utile di almeno 1 metro, almeno due correnti di cui quello intermedio a circa metà distanza tra il superiore e il pavimento, costruzione e fissaggio adatti a resistere al massimo sforzo prevedibile. Il parapetto con arresto al piede aggiunge una fascia continua aderente al piano di calpestio, alta almeno 15 centimetri, che impedisce la caduta di oggetti e lo scivolamento del piede sotto il corrente.

Il punto 1.7.2.3 considera equivalente qualsiasi protezione, come un muro, una balaustra o una ringhiera, che garantisca una sicurezza non inferiore. Una ringhiera decorativa con elementi distanti può avere l’altezza giusta e non essere comunque equivalente, se tra un elemento e l’altro passa il corpo di una persona.

Esempio: la scala del retrobottega

Esempio: in una ferramenta la scala che porta al piano superiore di deposito ha un lato aperto, protetto da un corrimano singolo a 85 centimetri. Il corrimano non è un parapetto normale: manca il corrente intermedio e l’altezza è inferiore a 1 metro. La correzione è aggiungere un parapetto con due correnti e altezza utile di almeno 1 metro, oppure chiudere il lato con un pannello rigido. Il pianerottolo in cima, se usato per appoggiare scatole, va completato con l’arresto al piede.

Gradini, larghezze e corrimano: dove trovare i numeri

L’Allegato IV parla di pedata e alzata «a regola d’arte» senza fissare misure. I numeri si trovano in altre fonti, da usare secondo il caso:

  • il regolamento edilizio comunale, che spesso fissa larghezze minime e rapporti dei gradini per le scale degli edifici;
  • il D.M. 236/1989, attuativo della L. 13/1989 sulle barriere architettoniche, per gli edifici a cui si applica: prevede, tra l’altro, che il doppio dell’alzata più la pedata sia compreso tra 62 e 64 cm, pedata minima di 30 cm per le scale comuni o pubbliche e di 25 cm per le altre, larghezza delle rampe di almeno 1,20 m per le scale comuni o pubbliche e 0,80 m per le altre, parapetto di almeno 1 m e corrimano tra 0,90 e 1 m;
  • la norma tecnica UNI EN ISO 14122, per scale, passerelle e scale a pioli che danno accesso permanente a macchine e impianti.

Per una scala esistente in un luogo di lavoro, la domanda pratica è se i gradini sono regolari e uniformi lungo la rampa, se il bordo è visibile e non scivoloso e se la larghezza basta per il traffico reale, anche durante un’evacuazione. Un gradino più alto degli altri, a metà rampa, è un difetto più pericoloso di una pedata leggermente stretta. Le esigenze dei lavoratori con disabilità sono trattate nella pagina su barriere architettoniche e accessibilità.

Scale a pioli fisse e accessi in quota

Le scale a pioli fissate a parete servono spesso per salire su coperture, serbatoi, soppalchi tecnici. Quando superano i 5 metri di altezza e sono fissate su pareti verticali o inclinate oltre 75 gradi, il punto 1.7.1.3 richiede una gabbia metallica a partire da 2,50 metri dal pavimento o dai ripiani, con maglie o aperture che impediscano la caduta verso l’esterno. La parete della gabbia opposta ai pioli non deve distare più di 60 cm da questi, e i pioli devono stare ad almeno 15 cm dalla parete.

Per le scale verticali permanenti usate come mezzo di accesso, l'art. 113, comma 2, nel testo sostituito dal D.L. 159/2025 convertito dalla L. 198/2025, lascia scegliere in base alla valutazione dei rischi tra la gabbia e un sistema di protezione individuale contro le cadute dell'art. 115. Anche per l'Allegato IV, quando la gabbia non si può installare, per intralcio all’esercizio o difficoltà costruttive, servono altre misure contro la caduta per un tratto superiore a 1 metro, per esempio una linea di ancoraggio verticale da usare con imbracatura. In quel caso entrano in gioco i DPI di terza categoria e l’addestramento obbligatorio, spiegati nella pagina sui DPI anticaduta.

Soppalchi, ballatoi e scale portatili

Il punto 1.7.3 estende il parapetto normale con arresto al piede a tutti i posti sopraelevati: passerelle, ripiani, rampe, balconi, ballatoi e soppalchi, su tutti i lati aperti. Fa eccezione solo il piano di caricamento alto meno di 2 metri. Un soppalco di deposito con il lato verso il magazzino lasciato libero «per passare le scatole» è una carenza frequente: la soluzione è un cancelletto o una barriera apribile che resta chiusa quando non si carica. Gli altri aspetti dei soppalchi sono nella pagina su magazzini e depositi.

Le scale portatili non sono scale fisse: sono attrezzature di lavoro, regolate dall’art. 113 del D.Lgs. 81/08. Scelta, controlli e uso sono spiegati nella scheda sulle scale portatili.

Errori tipici e checklist

Le carenze più comuni sulle scale fisse sono poche e ricorrenti: parapetto più basso di 1 metro o senza corrente intermedio, corrimano mancante nelle rampe chiuse, gradini consumati o con bordi scivolosi, scale usate come deposito di scatole, scale a pioli verso il tetto senza gabbia né sistema alternativo. Ognuna si vede a occhio durante un sopralluogo.

  • Lati aperti di scale e pianerottoli con parapetto normale alto almeno 1 m.
  • Almeno un corrimano nelle rampe comprese tra due pareti.
  • Gradini uguali tra loro, integri, con bordo visibile e superficie non scivolosa.
  • Nessun materiale depositato su gradini e pianerottoli.
  • Illuminazione sufficiente lungo tutta la rampa, compresa quella di sicurezza se la scala è via di esodo.
  • Scale a pioli oltre 5 m e verticali o inclinate oltre 75 gradi con gabbia o sistema anticaduta scelto nel DVR.
  • Soppalchi e ballatoi con parapetto e arresto al piede su tutti i lati aperti.
  • Difetti annotati nel DVR con responsabile e scadenza della correzione.

Domande frequenti

Quanto deve essere alto il parapetto di una scala sul lavoro?

L’altezza utile minima è 1 metro. Il punto 1.7.2.1 dell’Allegato IV definisce normale il parapetto con almeno due correnti, quello intermedio a circa metà altezza, in materiale rigido e fissato per resistere allo sforzo prevedibile. Sui posti sopraelevati serve anche la fascia di arresto al piede, alta almeno 15 cm. Un muretto o una balaustra sono ammessi se garantiscono una sicurezza equivalente.

Il corrimano è obbligatorio su entrambi i lati?

L’Allegato IV chiede almeno un corrimano nelle rampe delimitate da due pareti e il parapetto sui lati aperti. Il doppio corrimano non è un obbligo generale del D.Lgs. 81/08, ma il D.M. 236/1989 lo prevede per le scale comuni o pubbliche degli edifici a cui si applica. Nelle scale molto frequentate o usate da persone con difficoltà motorie è comunque una misura utile.

Una scala a pioli fissa di 4 metri ha bisogno della gabbia?

No. Il punto 1.7.1.3 dell'Allegato IV e l'art. 113 richiedono gabbia o sistema anticaduta solo per le scale a pioli fisse più alte di 5 metri, e tra queste per quelle verticali o inclinate oltre 75 gradi: una scala da 4 metri resta fuori anche se quasi verticale. In ogni caso la valutazione dei rischi deve considerare l’accesso in sicurezza alla sommità, per esempio con maniglioni di sbarco.

Le misure del D.M. 236/1989 valgono per tutte le scale aziendali?

No, si applicano agli edifici soggetti alla L. 13/1989, tipicamente in caso di nuova costruzione o ristrutturazione, secondo i casi previsti. Per una scala esistente restano il riferimento tecnico più diffuso per giudicare la regola d’arte richiesta dall’Allegato IV. Prima di intervenire conviene verificare anche il regolamento edilizio del Comune, che può fissare valori propri.

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