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Guida Sicurezza 81

Accessibilità dei luoghi di lavoro per i lavoratori disabili

Accessibilità dei luoghi di lavoro per lavoratori disabili: art. 63 D.Lgs. 81/08, L. 13/1989 e DM 236/1989, accomodamenti ragionevoli ed emergenza.

L'accessibilità dei luoghi di lavoro per i lavoratori disabili è chiesta dall'art. 63, commi 2-3, del D.Lgs. 81/08: porte, vie di circolazione, ascensori, scale, docce, gabinetti e postazioni vanno strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori con disabilità. Le misure tecniche vengono dalla L. 13/1989 e dal DM 236/1989; quelle sul singolo lavoratore dagli accomodamenti ragionevoli.

I requisiti generali dei locali sono riassunti nella guida ai requisiti dei luoghi di lavoro. Questa pagina affronta una domanda specifica: cosa deve fare un datore di lavoro perché una persona con disabilità possa entrare, muoversi, lavorare e uscire in sicurezza.

Cosa dice l'art. 63 del D.Lgs. 81/08

L'art. 63 contiene quattro regole collegate.

CommaCosa prevedeEffetto pratico
2I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabiliL'obbligo scatta quando ci sono o devono poter esserci lavoratori con disabilità
3L'obbligo vale in particolare per porte, vie di circolazione, ascensori e pulsantiere, scale e relativi accessi, docce, gabinetti e posti di lavoro usati da lavoratori disabiliIndica dove guardare per primo
4Il comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, dove vanno comunque adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'uso dei servizi sanitari e di igiene personaleAnche nelle sedi vecchie servono soluzioni per muoversi e usare i bagni
5Se vincoli urbanistici o architettonici impediscono di rispettare l'Allegato IV, si adottano misure alternative equivalenti, previa consultazione del RLS e autorizzazione dell'organo di vigilanzaLe alternative non si decidono da soli

L'espressione "se del caso" non autorizza a ignorare il tema finché nessuno lo pone. Quando si assume una persona con disabilità, quando un lavoratore acquisisce una disabilità o quando si progetta una nuova sede, il datore di lavoro deve verificare i punti del comma 3 e intervenire prima che il problema emerga.

Le norme edilizie: L. 13/1989 e DM 236/1989

Il D.Lgs. 81/08 dice cosa ottenere, le norme edilizie dicono come. La L. 13/1989 e il suo regolamento tecnico, il DM 14 giugno 1989 n. 236, si applicano agli edifici privati di nuova costruzione e alle ristrutturazioni, e distinguono tre livelli: accessibilità (raggiungere l'edificio e usarne spazi e attrezzature in autonomia), visitabilità (accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico), adattabilità (poter modificare lo spazio nel tempo a costi limitati).

Per i luoghi di lavoro il decreto fissa livelli diversi:

Tipo di sedeLivello richiesto dal DM 236/1989Riferimento
Edifici sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorioAccessibilità: tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per nucleo; mense, spogliatoi e servizi sempre fruibiliPunti 3.3 e 4.5
Luoghi di lavoro non aperti al pubblico e non soggetti al collocamento obbligatorioBasta l'adattabilitàPunto 3.4, lett. f
Attività aperte al pubblicoSpazi di relazione accessibili, con regole semplificate per le unità sotto i 250 m²Punto 3.4, lett. e

Il collocamento obbligatorio è quello della L. 68/1999, che in linea generale riguarda i datori di lavoro da 15 dipendenti computabili. Una micro impresa che non è soggetta al collocamento e non riceve pubblico può quindi avere una sede solo adattabile: non è in difetto per questo, ma quando assume un lavoratore con disabilità deve attuare gli adattamenti necessari.

Alcuni valori del DM 236/1989, art. 8, utili come promemoria in un sopralluogo:

  • porta di accesso con luce netta di almeno 80 cm, porte interne di almeno 75 cm;
  • rampe con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 0,90 m;
  • corridoi larghi almeno 100 cm, con allargamenti per invertire la marcia;
  • nel bagno, spazio di almeno 100 cm dall'asse del WC per l'accostamento laterale;
  • negli edifici non residenziali di nuova costruzione, cabina dell'ascensore di almeno 1,40 per 1,10 m.

Accomodamenti ragionevoli per il singolo lavoratore

Le norme edilizie guardano all'edificio, gli accomodamenti ragionevoli guardano alla persona. L'art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 216/2003, introdotto dal D.L. 76/2013 convertito dalla L. 99/2013, obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad adottare accomodamenti ragionevoli per garantire ai lavoratori con disabilità la piena eguaglianza con gli altri. La Cassazione, con la sentenza n. 27243 del 2018, ha ricordato che il limite è l'onere sproporzionato o eccessivo, valutato sulle caratteristiche e sulle risorse dell'azienda.

Esempi di accomodamenti che in una piccola impresa sono quasi sempre ragionevoli:

  • spostare la postazione al piano terra o vicino al bagno accessibile;
  • scrivania regolabile in altezza, sedia adatta, software di ingrandimento o sintesi vocale;
  • rampa amovibile su un gradino d'ingresso, maniglioni nel bagno;
  • posto auto riservato vicino all'ingresso;
  • orari o pause adattati, d'intesa con il medico competente.

Il medico competente, dove nominato, ha un ruolo centrale: con il giudizio di idoneità indica limitazioni e prescrizioni, e può suggerire gli adattamenti. Il lavoratore va coinvolto sempre, perché conosce meglio di chiunque le proprie esigenze. Gli aspetti sanitari e di mansione sono nella pagina sui lavoratori con disabilità.

Esempio: studio professionale al primo piano

Esempio: uno studio con 6 dipendenti, al primo piano di un condominio senza ascensore, assume un'impiegata che usa la sedia a ruote. L'accesso è impossibile senza opere. Le strade possibili sono un servoscala, se il condominio lo autorizza, o il trasferimento in locali al piano terra. Nel frattempo può essere ragionevole concordare il lavoro da remoto per alcune attività. La scelta, motivata, entra nel DVR e nel piano di emergenza, insieme alla consultazione del RLS.

L'emergenza: evacuare chi non può farlo da solo

Un luogo accessibile in entrata non è necessariamente sicuro in uscita. Il piano di emergenza deve prevedere l'assistenza alle persone con esigenze speciali, come chiedono i decreti antincendio del settembre 2021: censimento delle esigenze, assistente designato, allarmi visivi o a vibrazione per chi non sente, spazi calmi dove servono, prove durante le esercitazioni. Il tema è trattato in modo completo nella pagina sulla gestione delle persone con disabilità in emergenza.

Errore tipico in ispezione

L'errore più frequente è considerare l'accessibilità un problema del pubblico e non dei lavoratori: rampa all'ingresso del negozio, ma bagno del personale al piano interrato e spogliatoio raggiungibile solo per una scala. Il secondo è un piano di emergenza che non nomina nessuno per assistere il collega in carrozzina. Entrambi emergono subito in un sopralluogo fatto con la checklist dei locali.

Domande frequenti

Devo abbattere le barriere anche se non ho lavoratori disabili?

Per l'art. 63 l'obbligo vale "se del caso", cioè quando lavorano o devono poter lavorare persone con disabilità. Restano però le norme edilizie: nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni il DM 236/1989 chiede almeno l'adattabilità, e l'accessibilità per le aziende soggette al collocamento obbligatorio. Le attività aperte al pubblico hanno inoltre requisiti propri per gli spazi destinati ai clienti.

La mia sede è precedente al 1993: sono esonerato?

Solo in parte. Il comma 4 dell'art. 63 esclude per quei luoghi l'obbligo generale del comma 2, ma impone comunque misure idonee a consentire la mobilità e l'uso dei servizi sanitari e di igiene personale. In pratica, se lavora una persona con disabilità, bisogna garantirle di muoversi e usare il bagno. Una ristrutturazione fa inoltre scattare il DM 236/1989.

Fino a dove arriva l'accomodamento ragionevole?

Fino a dove l'onere non diventa sproporzionato o eccessivo rispetto alle dimensioni e alle risorse dell'azienda, e senza peggiorare le condizioni degli altri lavoratori. La valutazione è caso per caso. Molti accomodamenti costano poco, come spostare una postazione o cambiare un arredo. Conviene documentare le soluzioni considerate e le ragioni delle scelte, con il contributo del medico competente.

Chi paga gli adeguamenti in un locale in affitto?

Dipende dal contratto e dal tipo di opera: interventi sull'edificio, come un ascensore, coinvolgono proprietario e condominio, quelli sulla postazione spettano al datore di lavoro. L'obbligo di garantire un luogo di lavoro adeguato resta però del datore di lavoro. La ripartizione è spiegata nella pagina sui locali in affitto.

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