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Guida Sicurezza 81

Rischio residuo: cos'è, quando è accettabile, come gestirlo

Rischio residuo: cosa resta dopo le misure di sicurezza, quando è accettabile, come scriverlo nel DVR e controllarlo nel tempo, con tabella di decisione.

Il rischio residuo è il rischio che rimane dopo aver applicato tutte le misure di prevenzione e protezione. Quasi mai è zero: una protezione può guastarsi, una procedura può essere saltata. Per questo va scritto nel DVR, accompagnato dalle misure che lo tengono basso, comunicato ai lavoratori e verificato nel tempo, come qualsiasi altro rischio.

Che cosa si intende per rischio residuo

Il D.Lgs. 81/08 non contiene una definizione di rischio residuo, ma il concetto deriva direttamente dalle sue regole. L'art. 15, comma 1, lettera c), chiede «l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico». Quello che resta dopo la riduzione è, appunto, il rischio residuo. La norma tecnica sulla sicurezza delle macchine, la UNI EN ISO 12100, usa la stessa idea: il rischio che rimane dopo l'adozione delle misure di protezione.

In pratica, nella matrice probabilità per danno descritta nel pillar sulla valutazione dei rischi spiegata a chi non è tecnico, ogni rischio ha due valori: quello iniziale, stimato senza le misure o con le sole misure già presenti, e quello residuo, stimato dopo gli interventi decisi. La differenza tra i due misura l'efficacia di ciò che si è fatto. Se le parole pericolo, rischio e danno non sono ancora chiare, conviene partire dalla scheda sulla differenza tra pericolo e rischio.

Rischio basso non significa rischio inesistente

Molti DVR delle piccole imprese portano a «rischio basso» quasi tutte le righe e poi non se ne occupano più. È un errore di metodo con tre cause ricorrenti.

  1. Il rischio è basso grazie a una misura. La griglia dell'impastatrice, il fermo della sega, la procedura di pulizia a macchina ferma: se la misura si degrada, il rischio torna al valore iniziale. Il livello basso è una condizione da mantenere, non un dato acquisito.
  2. Il danno resta grave anche se improbabile. Le misure abbassano soprattutto la probabilità; un'amputazione o una caduta dall'alto restano eventi gravissimi. Un rischio con P = 1 e D = 4 ha un punteggio basso ma merita più attenzione di uno con P = 2 e D = 1.
  3. Le condizioni cambiano. Un nuovo addetto inesperto, un turno serale con meno persone, una macchina spostata: la probabilità sale senza che nessuno aggiorni il documento.

La conseguenza pratica è semplice. Ogni rischio residuo basso deve indicare perché è basso, cioè quali misure lo mantengono tale, e chi controlla che quelle misure restino efficaci.

Quando il rischio residuo è accettabile

La legge non fissa una soglia numerica di accettabilità: le fasce della matrice sono una scelta di chi valuta e vanno dichiarate nei criteri. Ci sono però due limiti che nessuna soglia può superare. Il primo è l'obbligo di ridurre il rischio al minimo che la tecnica consente, ripreso anche dall'art. 2087 del codice civile. Il secondo vale per i rischi con metodi e limiti di legge, come rumore, vibrazioni o agenti chimici: lì l'accettabilità si giudica rispetto ai valori fissati dai rispettivi Titoli, non alla matrice.

Una tabella di decisione aiuta a rendere coerenti le scelte. Le fasce sotto si riferiscono a una matrice 4 × 4 e sono un esempio da adattare.

Rischio residuoDomanda di controlloDecisione tipica
Alto, da 9 a 16Esiste una misura tecnica o organizzativa ancora non applicata?Non accettabile: intervenire subito, eventualmente sospendere l'attività
Medio, da 6 a 8Le misure possibili sono state tutte valutate, anche quelle più costose?Accettabile solo con un programma di miglioramento con date e responsabili
Medio-basso, da 3 a 4La misura che lo mantiene basso è verificata periodicamente?Accettabile con controllo programmato e informazione ai lavoratori
Basso, da 1 a 2Le condizioni che lo rendono basso sono scritte nel DVR?Accettabile, da riesaminare quando cambiano lavoro, persone o attrezzature
Qualsiasi valore con D = 4Il danno possibile è morte o invalidità grave?Trattare almeno come medio: verifiche più frequenti e procedure scritte

L'ultima riga corregge il limite principale della matrice, che tratta allo stesso modo rischi frequenti e lievi e rischi rari ma gravissimi.

Come documentarlo nel DVR

L'art. 28 chiede che il documento indichi le misure attuate e il programma per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza. Il rischio residuo è il punto in cui le due cose si incontrano. Una riga ben scritta contiene almeno sei informazioni.

Esempio: falegnameria con quattro addetti, rischio di contatto con la lama della sega circolare durante il taglio di pezzi piccoli.

CampoContenuto
Rischio inizialeP 3 × D 4 = 12, contatto della mano con la lama
Misure adottateCuffia di protezione regolabile, spingitoio obbligatorio per pezzi sotto una certa misura, addestramento documentato
Rischio residuoP 1 × D 4 = 4, trattato come medio per la gravità del danno
Misure di mantenimentoControllo settimanale di cuffia e spingitoio, divieto di rimuovere la protezione
Chi verifica e quandoIl titolare, ogni lunedì, con annotazione sul registro dei controlli
InformazioneRischio residuo spiegato agli addetti e riportato nell'istruzione affissa alla macchina

Il programma con date e responsabili si costruisce come descritto nella scheda sul programma delle misure di miglioramento.

Come gestirlo nel tempo

Il rischio residuo si gestisce con tre strumenti, da usare insieme.

  • Informazione e formazione. I lavoratori devono sapere che cosa resta e perché certe regole non si discutono. Spiegare che la cuffia della sega esiste perché il rischio non è sparito rende più difficile toglierla «solo per un taglio». Come comunicarlo è spiegato nella pagina sulle informazioni sui rischi aziendali.
  • Controlli periodici delle misure. Protezioni, dispositivi di sicurezza e procedure vanno verificati con una cadenza scritta. Una misura non controllata vale poco più di una misura assente.
  • Ascolto dei segnali. Quasi infortuni, piccole medicazioni, segnalazioni dei lavoratori e dell'RLS sono il primo indizio che il rischio residuo è più alto di quanto stimato.

Quando uno di questi segnali emerge, la valutazione va riesaminata per capire se è ancora adeguata. La rielaborazione formale entro 30 giorni è obbligatoria nei casi dell'art. 29, comma 3: modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione significative per la sicurezza, evoluzione della tecnica, infortuni significativi, risultati della sorveglianza sanitaria che la rendono necessaria. Un quasi incidente o una segnalazione portano alla rielaborazione se il riesame mostra che la valutazione non regge più. Le regole complete sono nella pagina sull'aggiornamento del DVR.

L'errore tipico che emerge in un controllo

Due situazioni ricorrono spesso. Nella prima il DVR riporta un rischio residuo identico a quello iniziale per tutte le righe: significa che le misure non hanno prodotto effetti, oppure che nessuno ha rifatto la stima. Nella seconda ogni rischio residuo vale 1, anche per attività con danno possibile gravissimo: un risultato poco credibile, che fa pensare a un documento compilato a tavolino.

In entrambi i casi l'ispettore può chiedere su quali basi sono stati assegnati i valori e quali evidenze dimostrano che le misure sono state attuate. Se dopo un infortunio emerge che la misura su cui si reggeva il rischio basso non era mai stata controllata, il documento non protegge il datore di lavoro: dimostra anzi che il rischio era noto. Le misure da cui partire sono descritte nella scheda sulla differenza tra prevenzione e protezione.

Domande frequenti

Il rischio residuo può essere zero?

Solo quando il pericolo è stato eliminato del tutto, ad esempio togliendo una sostanza dal ciclo produttivo o una lavorazione dall'attività. Finché il pericolo esiste e qualcuno vi è esposto, anche con ottime protezioni, resta una probabilità di danno. Per questo è più corretto scrivere un rischio residuo basso con le misure che lo garantiscono, piuttosto che dichiararlo nullo senza poterlo dimostrare.

Chi decide se un rischio residuo è accettabile?

La decisione spetta al datore di lavoro, che firma la valutazione, con la collaborazione dell'RSPP e del medico competente quando nominato, e dopo aver consultato l'RLS. Il giudizio deve basarsi sui criteri dichiarati nel DVR e non può superare i limiti di legge previsti per rumore, vibrazioni, agenti chimici e gli altri rischi con valori fissati dalla norma.

I DPI riducono il rischio residuo?

Sì, ma in modo particolare: proteggono la persona senza agire sul pericolo, e la loro efficacia dipende dal fatto che siano scelti bene, indossati e mantenuti. Per questo il rischio residuo calcolato contando sui DPI va accompagnato da formazione, controllo dell'uso e sostituzione programmata. I DPI arrivano dopo le misure tecniche, collettive e organizzative e non le sostituiscono quando queste sono possibili e sufficienti; diventano la misura principale solo se, come prevede l'art. 75, quelle misure non riescono a evitare o ridurre abbastanza il rischio, per esempio in alcune manutenzioni o emergenze.

Ogni quanto va riesaminato il rischio residuo?

Va riesaminato subito con la valutazione, e riportato nel DVR rielaborato entro 30 giorni, dopo modifiche significative, infortuni significativi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedano. Le misure che lo mantengono basso vanno invece controllate con la cadenza scritta nel DVR, che può essere giornaliera, settimanale o mensile. Un riesame annuale complessivo, anche senza obbligo specifico, aiuta a non lasciare indietro cambiamenti graduali.

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