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Guida Sicurezza 81

Medico competente e valutazione dei rischi: cosa controllare

Medico competente e valutazione dei rischi: quando deve collaborare al DVR, quali segnali provano il suo coinvolgimento e cosa chiedere se manca.

Se in azienda c'è almeno un rischio che richiede la sorveglianza sanitaria, il medico competente deve collaborare alla valutazione dei rischi, non limitarsi a fare le visite. Nel DVR lo si riconosce soprattutto dal suo nome tra chi ha partecipato e da un protocollo sanitario coerente con i rischi valutati; la sua firma c'è quando le firme sono il modo scelto per provare la data, non se la data certa è ottenuta con PEC o un altro mezzo.

Quando la collaborazione è obbligatoria

La guida su come verificare un DVR fatto dal consulente suggerisce di chiedere al consulente se il medico competente è stato coinvolto. Questa scheda spiega come capirlo leggendo il documento.

L'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro effettua la valutazione in collaborazione con l'RSPP e con il medico competente, «nei casi di cui all'articolo 41», cioè quando è prevista la sorveglianza sanitaria. L'art. 25, comma 1, lett. a, ripete l'obbligo dal lato del medico: «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi», anche per programmare la sorveglianza, la formazione e il primo soccorso. Il testo è su Normattiva, art. 25 D.Lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria, a sua volta, è dovuta nei casi previsti dalla normativa e su richiesta del lavoratore quando il medico la ritiene collegata ai rischi (art. 41, comma 1, su Normattiva). C'è quindi una circolarità: è la valutazione a dire se la sorveglianza serve, e se serve il medico deve partecipare alla valutazione. Nella pratica, quando è probabile che un rischio la richieda, conviene nominare il medico prima di chiudere il DVR. Come si nomina è spiegato nella scheda su quando deve essere nominato il medico competente.

I casi più comuni nelle piccole imprese

La tabella riassume le situazioni in cui la legge collega la sorveglianza sanitaria all'esito della valutazione. Serve come promemoria per leggere il DVR: se uno di questi rischi è presente e il documento non parla del medico competente, c'è qualcosa da chiarire.

RischioRiferimentoQuando scatta la sorveglianza
Rumoreart. 196Esposizione oltre i valori superiori di azione; oltre quelli inferiori su richiesta del lavoratore, se il medico ne conferma l'opportunità
Vibrazioniart. 204Esposizione oltre i valori d'azione
Movimentazione manuale dei carichiart. 168Sulla base della valutazione del rischio
Videoterminaliartt. 173 e 176Uso sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause
Agenti chimici pericolosiartt. 224 e 229Salvo che la valutazione concluda per un rischio irrilevante per la salute
Agenti biologiciart. 279Quando la valutazione ne rileva la necessità
Lavoro notturnoD.Lgs. 66/2003, art. 14Lavoratori notturni, con controlli preventivi e periodici

Per ogni riga, il DVR deve dire se il rischio c'è, con quale metodo è stato stimato e, se la soglia non è raggiunta, perché. Una frase come «sorveglianza sanitaria non necessaria» senza motivazione non basta.

I segnali di un coinvolgimento reale

Il coinvolgimento del medico non si dimostra con una firma sull'ultima pagina. Questi sono gli elementi che, nel documento e intorno ad esso, indicano una collaborazione effettiva.

  1. Nominativo tra i partecipanti. L'art. 28, comma 2, lett. e, chiede di indicare il nome del medico competente che ha partecipato alla valutazione.
  2. Firma, se è il modo scelto per provare la data. Quando la data certa non è ottenuta con PEC o un altro mezzo, il medico nominato sottoscrive il documento insieme a RSPP e RLS o RLST, ai soli fini della prova della data.
  3. Protocollo sanitario per mansione. Le visite e gli accertamenti sono collegati ai rischi della mansione indicati nel DVR, come richiede l'art. 25, comma 1, lett. b.
  4. Sopralluogo documentato. Il medico visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o con la cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione; in questo caso la cadenza va annotata nel DVR (art. 25, comma 1, lett. l).
  5. Contributo visibile nei contenuti. Osservazioni su posture, sostanze, lavoratori fragili, lavoratrici in gravidanza, organizzazione del primo soccorso.
  6. Ritorno dei dati sanitari. Nelle aziende in cui si tiene la riunione periodica, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza vengono comunicati per iscritto e usati per aggiornare la valutazione.

I segnali che lo smentiscono

  • Il DVR ha una data anteriore alla nomina del medico, ma porta la sua firma.
  • Il protocollo sanitario prevede accertamenti per rischi che il DVR non menziona, o viceversa.
  • Le visite si fanno da anni, ma il documento dice che la sorveglianza non è necessaria.
  • Il nome del medico compare solo nell'organigramma, senza alcun contributo nei contenuti.

Il dettaglio di che cosa fa il medico durante la stesura del documento è nella scheda sulla collaborazione del medico competente al DVR, mentre la visita agli ambienti è spiegata nella scheda sul sopralluogo del medico competente.

Se il DVR dice che il medico non serve

Molte microimprese non hanno rischi che richiedono la sorveglianza, e in quel caso il medico competente non va nominato. Il punto è che questa conclusione deve risultare dalla valutazione, non essere un presupposto. Il DVR dovrebbe contenere, per ciascun rischio della tabella presente in azienda, una frase che spieghi perché la soglia non è raggiunta: per esempio le ore effettive al videoterminale, il livello di esposizione al rumore stimato o misurato, l'esito della valutazione chimica.

Se la motivazione manca, chiedila al consulente. Se è debole, per esempio un'esposizione al rumore stimata senza misure in un'officina rumorosa, valuta con lui se coinvolgere un medico competente per un parere. Il quadro generale su visite e nomina è nella guida al medico competente e alla sorveglianza sanitaria.

Esempio: un piccolo magazzino

Esempio: un'azienda di distribuzione con sette addetti, di cui quattro al magazzino con carico e scarico manuale di colli fino a 20 kg, due in ufficio al computer per tutta la giornata e un autista. Il DVR ricevuto indica il medico competente nell'elenco delle figure, ma la valutazione della movimentazione dei carichi è una riga generica, il protocollo sanitario prevede solo una visita generale annuale e non c'è traccia di sopralluogo.

Le domande da fare sono quattro: con quale metodo è stata valutata la movimentazione dei carichi; se le ore al videoterminale degli impiegati superano le 20 settimanali; se il medico ha visto il magazzino e quando; perché il protocollo non prevede accertamenti mirati ai rischi del magazzino. Le risposte potrebbero confermare l'impostazione, ma devono comparire nel documento.

L'errore tipico in ispezione

L'errore più frequente è far fare le visite senza che il medico abbia partecipato alla valutazione: il medico riceve un elenco di nomi e mansioni, visita, emette i giudizi di idoneità, ma non ha mai visto il DVR né i luoghi. In un controllo questo emerge confrontando le date e i contenuti del protocollo con il documento. Il problema è spiegato nella scheda sulle visite fatte senza valutazione dei rischi.

Le conseguenze riguardano entrambe le figure. Per il datore di lavoro, la violazione dell'art. 29, comma 1, rientra nell'art. 55, comma 1, lett. a: arresto da tre a sei mesi o ammenda che, per le violazioni dal 6 ottobre 2023, va da 3.559,60 a 9.112,57 euro, secondo la nota INL n. 1159/2023. Per il medico, l'art. 58, comma 1, lett. c, sanziona la mancata collaborazione alla valutazione e la mancata visita degli ambienti.

Domande frequenti

Il medico competente deve firmare il DVR?

Dipende da come si dimostra la data. L'art. 28, comma 2, chiede un documento con data certa oppure attestata dalla firma del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, da quelle di RSPP, RLS o RLST e medico competente, se nominato. Se la data certa è già ottenuta in altro modo (per esempio con PEC), la firma del medico non è obbligatoria. La firma del medico non lo rende autore del documento, ma deve corrispondere a una partecipazione effettiva alla valutazione, non a una sottoscrizione a posteriori.

Se nomino il medico dopo aver fatto il DVR, devo rifarlo?

Non necessariamente da capo, ma il documento va rivisto con lui. Il medico deve poter verificare che la valutazione dei rischi per la salute sia corretta e impostare il protocollo sanitario sui rischi indicati. Le sue osservazioni vanno integrate nel DVR, che a quel punto riporterà il suo nominativo e una nuova data certa, ottenuta con PEC o un altro mezzo oppure con le firme, compresa la sua. Il caso rientra negli aggiornamenti del documento.

Il medico competente deve venire in azienda?

Sì. L'art. 25, comma 1, lett. l, prevede che visiti gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno. Può stabilire una cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi, ma deve comunicarla al datore di lavoro perché sia annotata nel DVR. Un medico che non ha mai visto i luoghi difficilmente può collaborare in modo credibile alla valutazione.

Senza sorveglianza sanitaria il medico va coinvolto lo stesso?

Se la valutazione conclude, con motivazioni scritte, che nessun rischio richiede la sorveglianza, il medico competente non deve essere nominato e non partecipa al DVR. Se però la conclusione è incerta, per esempio per rumore o carichi stimati senza misure, un suo parere aiuta a evitare un errore di impostazione che si ripercuoterebbe su visite, idoneità e misure.

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