Aggiornamento DVR per cambio sede o ristrutturazione
Aggiornamento DVR per cambio sede o ristrutturazione: cosa rivalutare tra locali, incendio ed emergenze, notifica art. 67, lavori in corso e tempistica.
Con il cambio di sede, o una ristrutturazione che modifica i locali, vanno rivalutati luoghi di lavoro, rischio incendio, emergenze e primo soccorso, e il DVR va rielaborato entro 30 giorni dal trasferimento. Vie di esodo, presidi e addetti devono però essere pronti prima che i lavoratori entrino. Se per accogliere lavorazioni industriali con più di tre lavoratori i locali vengono costruiti, ampliati o ristrutturati, c'è anche la notifica dell'art. 67; il solo trasloco in locali esistenti non modificati non la richiede.
Perché il cambio di sede obbliga ad aggiornare
L'elenco delle causali e il termine di 30 giorni sono nella guida all'aggiornamento del DVR. Il trasferimento rientra tra le modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza previste dall'art. 29, comma 3: cambiano spazi, percorsi, impianti, distanze dalle uscite, spesso anche il modo in cui si lavora.
In un DVR la descrizione dei luoghi non è un capitolo decorativo. Da essa dipendono la valutazione dell'incendio, le procedure di emergenza, la disposizione delle postazioni, il microclima e l'illuminazione. Se la sede cambia e il documento resta quello vecchio, tutte queste parti descrivono un edificio in cui l'azienda non lavora più. In ispezione è uno degli scostamenti più facili da rilevare: basta confrontare l'indirizzo sulla copertina con quello della visita.
Lo stesso vale per una ristrutturazione che modifica la distribuzione degli spazi: abbattere una parete, ricavare un soppalco, spostare il magazzino in un locale interrato. Una tinteggiatura o il rifacimento dei servizi igienici senza cambi di layout, invece, di norma non richiedono una rielaborazione, ma è utile annotare la verifica nel registro revisioni.
Cosa rivalutare nei nuovi locali
La tabella elenca le parti del DVR toccate da un trasferimento e il controllo da fare per ciascuna. I requisiti di dettaglio dei locali sono nel capitolo sui luoghi di lavoro e, per la verifica sul posto, nella checklist di sopralluogo dei locali.
| Area | Cosa verificare | Riferimento |
|---|---|---|
| Requisiti dei locali | Altezza, superficie, aerazione, illuminazione naturale e artificiale, pavimenti, servizi igienici | art. 63 e Allegato IV D.Lgs. 81/08 |
| Vie di esodo | Numero, larghezza e lunghezza dei percorsi, porte, segnaletica, luci di emergenza | DM 3/9/2021 e Allegato IV |
| Rischio incendio | Nuova valutazione su materiali, carico di incendio, affollamento, compartimenti | DM 3/9/2021 |
| Gestione emergenze | Piano di emergenza o misure semplificate, numero e formazione degli addetti | DM 2/9/2021 |
| Impianti | Dichiarazioni di conformità, impianto di terra, manutenzioni da avviare | normativa di settore |
| Postazioni e attrezzature | Disposizione delle macchine, spazi di manovra, postazioni al videoterminale | Titoli III e VII |
| Microclima | Riscaldamento, raffrescamento, ricambi d'aria, correnti | Allegato IV |
| Primo soccorso | Posizione della cassetta, percorso dei soccorsi, numeri e indirizzo nelle procedure | DM 388/2003 |
| Locali in affitto | Chi deve fare cosa tra proprietario e conduttore | contratto e Allegato IV |
Per i locali in affitto la divisione dei compiti tra proprietario e datore di lavoro è spiegata nella scheda sui locali in affitto. L'errore più frequente è dare per scontato che un locale con certificato di agibilità sia automaticamente adatto all'attività: l'agibilità riguarda l'edificio, non le lavorazioni che ci si svolgeranno.
Incendio ed emergenze
La valutazione del rischio incendio va rifatta per i nuovi spazi, perché dipende dalla geometria dell'edificio. Il DM 2 settembre 2021 richiede il piano di emergenza scritto nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente e nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco. Sotto queste soglie le misure di emergenza vanno comunque scritte nel DVR, anche in forma semplificata con planimetria e istruzioni. Se la nuova sede ospita un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, servono i relativi adempimenti prima dell'avvio. I dettagli sono nella scheda sul piano di emergenza.
Notifica dell'art. 67 per i locali industriali
L'art. 67 del D.Lgs. 81/2008 prevede che in caso di costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, e di ampliamenti o ristrutturazioni di quelli esistenti, siano comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio la descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle loro modalità di esecuzione, e le caratteristiche dei locali e degli impianti.
La comunicazione non è un invio separato: si fa nell'ambito delle istanze, segnalazioni o attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), che la trasmette all'organo di vigilanza. L'obbligo riguarda i luoghi di lavoro in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Un ufficio o un negozio non svolgono lavorazioni industriali; un laboratorio di produzione o un'officina sì, ma solo se il capannone viene costruito, ampliato o ristrutturato per accoglierli; trasferirsi in locali industriali esistenti senza lavori non fa scattare la notifica. In caso di dubbio, conviene chiedere al tecnico che segue la pratica edilizia o allo stesso SUAP.
Ristrutturare con l'azienda aperta
Quando i lavori si svolgono mentre l'attività continua, ai rischi abituali si aggiungono quelli del cantiere: polveri, rumore, impianti scollegati, vie di esodo ridotte o temporaneamente chiuse. Il datore di lavoro diventa anche committente dei lavori, con obblighi propri.
Se l'opera ricade nel Titolo IV, cioè lavori edili o di ingegneria civile, si applicano le regole dei cantieri temporanei o mobili, compresi la nomina dei coordinatori quando è prevista la presenza di più imprese e la verifica dell'idoneità tecnico-professionale. Il Titolo IV non sostituisce automaticamente l'art. 26: il PSC e i POS valgono come adempimento solo quando ci sono. Se un'unica impresa esegue lavori edili senza coordinatore né PSC mentre l'attività resta aperta, le interferenze con il personale vanno gestite con l'art. 26 e il DUVRI, come per i lavori non edili affidati a ditte esterne. Le differenze sono spiegate nel capitolo su appalti e interferenze.
Nel DVR la ristrutturazione lascia due tracce: una temporanea, con le misure per il periodo dei lavori (percorsi alternativi, aree interdette, procedura di emergenza provvisoria), e una definitiva, con la nuova descrizione dei locali a lavori finiti.
Tempistica: cosa fare prima, durante e dopo
| Quando | Cosa fare |
|---|---|
| Prima della firma del contratto | Sopralluogo con RSPP: requisiti dei locali, uscite, impianti, compatibilità con l'attività |
| Prima del trasloco | Valutazione dei nuovi locali, layout delle postazioni, eventuale pratica SUAP con notifica art. 67; piano di emergenza della nuova sede pronto se obbligatorio (10 o più lavoratori, oltre 50 persone presenti o attività soggetta ai VVF, DM 2 settembre 2021); consultazione dell'RLS sulla nuova valutazione e comunicazione delle misure aggiornate (art. 29, c. 2 e 3) |
| Il giorno del trasferimento, prima di iniziare | Uscite libere e segnalate, estintori e cassetta di primo soccorso al loro posto, addetti e lavoratori informati su allarme, percorsi di esodo e punto di raccolta |
| Prima settimana | Verifica che le informazioni di emergenza siano state capite, eventuali correzioni segnalate dall'RLS |
| Entro 30 giorni | DVR rielaborato con data certa |
| Nei mesi successivi | Prova di evacuazione nella nuova sede, sopralluogo del medico competente se nominato |
Esempio: uno studio di architettura con 12 addetti si trasferisce il 1° marzo in un piano alto di un edificio condiviso. Prima del trasloco l'RSPP verifica le scale di emergenza comuni e concorda con l'amministratore le procedure di evacuazione dell'edificio. Il 1° marzo estintori e cassetta sono già posizionati; il piano di emergenza della nuova sede, coordinato con quello condominiale, è pronto prima del trasloco e il 1° marzo, prima di iniziare, i lavoratori ricevono la planimetria con allarme, percorsi e punto di raccolta. Il DVR rielaborato porta la data del 25 marzo. La prova di evacuazione è fissata per maggio. Il tema degli edifici condivisi è approfondito nella scheda sulle sedi condivise.
L'errore tipico è inverso: trasloco a marzo, DVR aggiornato a settembre, nel frattempo nessuno ha spiegato dove sono le uscite. Il ritardo del documento è sanzionabile come mancato aggiornamento ai sensi dell'art. 55, comma 3; la mancanza di misure di emergenza nei nuovi locali è un problema ulteriore e più serio.
Domande frequenti
Se mi trasferisco in un locale vicino con la stessa attività devo rifare il DVR?
Devi rielaborare almeno le parti che dipendono dai locali: descrizione dei luoghi, valutazione del rischio incendio, emergenze, primo soccorso, disposizione delle postazioni. Le schede di mansione, se le lavorazioni e le attrezzature restano identiche, possono essere confermate. Il termine è di 30 giorni dal trasferimento, ma vie di esodo e presidi devono essere pronti dal primo giorno.
Aprire una seconda sede richiede un nuovo DVR?
Ogni unità produttiva deve avere la valutazione che la riguarda, conservata presso di essa. Si può usare un unico DVR con sezioni dedicate a ciascuna sede o un documento per sede: conta che luoghi, emergenze e addetti di ogni unità siano descritti in modo specifico. La sede nuova va valutata prima che vi lavori qualcuno.
La notifica dell'art. 67 vale anche per un ufficio?
No. L'art. 67 riguarda edifici o locali destinati a lavorazioni industriali, nei luoghi di lavoro in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Uffici, studi professionali e negozi non vi rientrano. La comunicazione si inserisce nelle pratiche presentate al SUAP per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione dei locali, non con un invio separato all'ASL.
Durante i lavori di ristrutturazione posso continuare a lavorare?
Sì, se le aree di cantiere sono separate e le interferenze sono state valutate. Servono percorsi di esodo alternativi quando quelli abituali sono ridotti, una procedura di emergenza provvisoria e il coordinamento con l'impresa esecutrice, tramite DUVRI o con le regole del Titolo IV per i lavori edili. Queste misure temporanee vanno annotate nel DVR per il periodo dei lavori.
Approfondisci nella guida
Vai alla guida completa: Aggiornamento DVR: quando farlo e come documentarlo →Iscriviti alla newsletter
Una email al mese con aggiornamenti normativi, nuove guide e checklist pratiche. Niente spam.