Lavori elettrici: chi può farli tra PES, PAV e imprese abilitate
Lavori elettrici chi può farli: imprese abilitate DM 37/2008, qualifiche PES e PAV della CEI 11-27, artt. 82-83 e gli interventi improvvisati da vietare.
I lavori elettrici in azienda li fanno due soggetti diversi: un'impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008 quando si installa, si trasforma, si amplia o si fa manutenzione straordinaria dell'impianto; per i lavori su parti dell'impianto o vicino a parti in tensione, persone qualificate dal datore di lavoro come PES o PAV secondo la norma CEI 11-27, oppure persone comuni (PEC) solo nei casi e con la supervisione o la sorveglianza di un PES o PAV previste dalla norma.
Due regole diverse per due domande diverse
Il capitolo sul rischio elettrico presenta le qualifiche PES, PAV e PEI e l'obbligo di avere un impianto realizzato da un'impresa abilitata. Qui si scende nel dettaglio di una domanda pratica: davanti a un intervento concreto, a chi lo affido?
Le risposte arrivano da due fonti che non si sostituiscono. Il DM 37/2008 è una norma sugli impianti negli edifici: stabilisce quali imprese possono installarli e modificarli e quando rilasciano la dichiarazione di conformità. Il D.Lgs. 81/08, agli artt. 80-83, e la norma tecnica CEI 11-27 riguardano invece la sicurezza di chi lavora: chi può operare su un impianto, con quali procedure, a quali distanze dalle parti attive.
| Intervento | Impresa abilitata DM 37/2008 | Persona qualificata CEI 11-27 | Esempio |
|---|---|---|---|
| Nuovo impianto, ampliamento, trasformazione | Sì (art. 8, c. 1) | Sì, i lavoratori dell'impresa | Nuova linea per un forno, nuove prese in un ufficio |
| Manutenzione straordinaria | Sì (art. 8, c. 1) | Sì | Sostituzione del quadro generale |
| Manutenzione ordinaria | No (art. 10, c. 1) | Sì | Sostituire un interruttore guasto con uno identico |
| Lavoro non elettrico vicino a parti attive | No | Valutazione e procedura (art. 83) | Potatura o PLE vicino a una linea aerea |
| Uso di apparecchi correttamente installati | No | No | Accendere una macchina, inserire una spina |
L'art. 2 del DM 37/2008 definisce l'ordinaria manutenzione come gli interventi che contengono il degrado normale d'uso o rimediano a eventi accidentali «che comunque non modificano la struttura dell'impianto» né la sua destinazione d'uso. Se l'intervento cambia la struttura, non è più ordinario. Il testo del decreto è su Normattiva.
Le imprese abilitate del DM 37/2008
Secondo l'art. 3 del decreto sono abilitate le imprese iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane il cui titolare, legale rappresentante o responsabile tecnico possiede i requisiti professionali dell'art. 4. L'abilitazione è indicata nella visura camerale con le lettere dell'art. 1, comma 2: per gli impianti elettrici è la lettera a.
L'art. 8 mette l'obbligo in capo al committente: installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria vanno affidati a imprese abilitate. Al termine dei lavori l'impresa rilascia la dichiarazione di conformità, il documento che il datore di lavoro deve conservare e che serve anche per la messa a terra; come leggerla è spiegato nella pagina sulla dichiarazione di conformità.
Per un'azienda committente questo significa un controllo semplice prima di chiamare l'elettricista: visura con abilitazione alla lettera a, verifica di idoneità tecnico-professionale come per ogni appaltatore e, se il lavoro si svolge mentre l'azienda è operativa, coordinamento sui rischi interferenti. Il tema dei fornitori è trattato in tecnici caldaie, elettricisti, idraulici.
PES, PAV e idoneità: cosa deve contenere l'attribuzione
La CEI 11-27, oggi nell'edizione 2025 che ha sostituito quella del 2021 e si è allineata alla CEI EN 50110-1:2024 (annuncio del CEI), distingue la persona esperta (PES), la persona avvertita (PAV) e la persona comune (PEC), cioè chi non è né esperto né avvertito. L'idoneità ai lavori sotto tensione in bassa tensione si aggiunge alla qualifica PES o PAV e non deriva automaticamente da essa.
Le qualifiche sono attribuite dal datore di lavoro, per iscritto, dopo aver valutato istruzione, esperienza e capacità di riconoscere i rischi. Un attestato di corso è un elemento della valutazione, non la qualifica. La stessa persona può essere PES per un tipo di lavoro e PAV o persona comune per un altro.
Un atto di attribuzione utilizzabile in caso di controllo contiene almeno:
- dati del lavoratore e mansione;
- qualifica attribuita (PES, PAV, eventuale idoneità ai lavori sotto tensione);
- tipi di lavoro e di impianto per cui vale, ad esempio lavori fuori tensione su impianti in bassa tensione dello stabilimento;
- formazione ed esperienza considerate, con riferimento agli attestati;
- data, firma del datore di lavoro e firma per presa visione del lavoratore.
I lavoratori di una ditta esterna sono qualificati dal loro datore di lavoro, non dal committente. Il committente può chiedere copia o dichiarazione delle qualifiche nell'ambito della verifica dell'appaltatore.
Lavori sotto tensione e in prossimità: artt. 82 e 83
L'art. 82 del D.Lgs. 81/08 parte da un divieto: «È vietato eseguire lavori sotto tensione». Sono ammessi solo se le tensioni sono di sicurezza oppure se le procedure e le attrezzature sono conformi alla buona tecnica e il lavoro, nei sistemi di categoria 0 e I, è affidato a lavoratori riconosciuti idonei dal datore di lavoro. Per i sistemi di categoria II e III servono aziende autorizzate con decreto ministeriale (testo dell'art. 82). In una piccola impresa la scelta prudente è lavorare fuori tensione, dopo sezionamento, blocco e verifica di assenza di tensione.
L'art. 83 riguarda i lavori non elettrici vicino a linee o impianti con parti attive non protette: non si eseguono a distanze inferiori a quelle della tabella 1 dell'Allegato IX, salvo disposizioni organizzative e procedurali idonee, e la norma considera idonee quelle delle pertinenti norme tecniche.
| Tensione nominale | Distanza minima (Allegato IX, tab. 1) |
|---|---|
| Fino a 1 kV | 3 m |
| Oltre 1 kV fino a 30 kV | 3,5 m |
| Oltre 30 kV fino a 132 kV | 5 m |
| Oltre 132 kV | 7 m |
Riguarda spesso chi non pensa di avere un rischio elettrico: un'impresa del verde, un autista con gru su autocarro, chi monta un'insegna con una piattaforma elevabile.
Interventi improvvisati: cosa è vietato e perché
Una parte rilevante degli infortuni elettrici nelle piccole imprese nasce da un gesto di buona volontà: il dipendente pratico che «sistema» una presa, la giunta con il nastro, il quadro aperto per vedere perché salta la corrente. Il D.Lgs. 81/08 dà al datore di lavoro una base chiara per vietarli. L'art. 20, comma 2, obbliga il lavoratore a non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e a «non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza»; la lettera e gli impone di segnalare subito le deficienze di mezzi e dispositivi (art. 20 D.Lgs. 81/08).
Rientrano tra gli interventi da vietare per iscritto a chi non è qualificato:
- aprire quadri, scatole di derivazione o apparecchi che si aprono solo con un attrezzo;
- sostituire spine, prese, interruttori o cavi di alimentazione;
- riparare cavi con nastro isolante o giunte volanti;
- escludere o ponticellare un interruttore differenziale che scatta;
- aggiungere prese o linee «provvisorie» fissate a muri e scaffali;
- intervenire su macchine aperte con l'alimentazione inserita.
Riarmare un interruttore accessibile senza attrezzi è normalmente una manovra d'uso. Se però scatta di nuovo, non si insiste: si scollega l'ultimo apparecchio collegato e si chiama chi è incaricato della manutenzione.
Il divieto funziona solo se esiste un'alternativa: un nome o un ruolo a cui segnalare il guasto, un cartello «fuori servizio» per l'apparecchio e un tempo di intervento ragionevole. Va inserito nell'informazione ai lavoratori e verificato dal preposto.
Errore tipico in ispezione ed esempio
L'errore più frequente è il manutentore interno «tuttofare» che sposta prese, aggiunge linee e sostituisce interruttori senza atto di qualifica e senza che l'azienda sia abilitata: manca la qualifica CEI 11-27 e, per le modifiche all'impianto, manca la dichiarazione di conformità.
Esempio: un laboratorio alimentare di 9 dipendenti ha un addetto alla manutenzione con diploma di elettrotecnico. Il datore di lavoro lo qualifica PES per i lavori fuori tensione sui quadri di reparto e per la manutenzione ordinaria delle macchine; la nuova linea per un abbattitore viene affidata a un'impresa abilitata, che rilascia la dichiarazione di conformità. Gli altri addetti ricevono un'informativa scritta con i divieti e il numero da chiamare in caso di guasto.
Domande frequenti
Un elettricista assunto è automaticamente PES?
No. Il titolo di studio e l'esperienza sono la base della valutazione, ma la qualifica PES o PAV è attribuita per iscritto dal datore di lavoro, che indica per quali tipi di lavoro vale. Senza questo atto, il lavoratore con il diploma di elettricista resta, per l'azienda, una persona non qualificata, e il datore di lavoro fatica a dimostrare di aver affidato il lavoro a personale idoneo.
Il titolare può modificare da sé l'impianto della propria azienda?
Per installazioni, ampliamenti, trasformazioni e manutenzione straordinaria il DM 37/2008 richiede un'impresa abilitata: se l'azienda del titolare non lo è, deve incaricarne una. La manutenzione ordinaria non ha questo vincolo, ma resta un lavoro elettrico: chi la esegue, titolare compreso, deve avere competenze adeguate e operare con le procedure della CEI 11-27.
Chi qualifica i lavoratori di una ditta esterna?
Il loro datore di lavoro, cioè l'impresa appaltatrice. Il committente non attribuisce qualifiche a lavoratori altrui, ma può chiederne evidenza durante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale e deve coordinarsi con l'impresa sui rischi interferenti, ad esempio decidendo insieme quando sezionare una linea e come avvisare il personale.
Sostituire una spina danneggiata è un lavoro elettrico?
Sì, perché si interviene sulla parte che garantisce l'isolamento dell'apparecchio. Non modifica l'impianto fisso, quindi non serve l'impresa abilitata, ma va eseguita da una persona qualificata con un ricambio adatto, oppure dall'assistenza del fabbricante. Fino alla riparazione l'apparecchio resta fuori servizio e segnalato.
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