Valutazione rischio chimico: i passi dell'art. 223 in azienda
Valutazione rischio chimico con l'art. 223: censimento dei prodotti, dati da raccogliere, esito irrilevante o no ed esempio svolto per una falegnameria.
La valutazione del rischio chimico si costruisce in quattro mosse: individuare gli agenti chimici pericolosi presenti, compresi quelli generati dalle lavorazioni, raccogliere i dati elencati dall'art. 223 del D.Lgs. 81/08, stimare l'esposizione per mansione e scrivere un esito motivato. Da quell'esito dipendono gli obblighi successivi.
Il perimetro: che cosa entra nella valutazione
Il capitolo sul rischio chimico spiega il quadro generale e il bivio tra rischio basso e irrilevante e rischio non irrilevante. Qui si scende nel dettaglio di come si raccolgono i dati e di come si arriva a quel giudizio.
Il primo passo è delimitare il perimetro. L'art. 222 del D.Lgs. 81/08 considera agenti chimici pericolosi due gruppi. Il primo comprende sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione come pericolose in una classe di pericolo fisico o per la salute del regolamento CLP: sono i prodotti con pittogrammi e frasi H sull'etichetta. Il secondo comprende agenti non classificati che però comportano un rischio per le loro proprietà o per il modo in cui sono usati o presenti, tra cui quelli con un valore limite di esposizione professionale.
Il secondo gruppo è quello che si dimentica più spesso. Polveri di lavorazione, fumi di saldatura, gas di scarico di un muletto diesel in magazzino, vapori che si sviluppano scaldando un prodotto: nessuno li compra, nessuno ha una scheda di sicurezza da consegnare, ma esistono e vanno valutati. Un prodotto che riporta soltanto il pittogramma dell'ambiente, senza pericoli fisici o per la salute, di norma non rientra nella definizione del primo gruppo, anche se resta rilevante per stoccaggio e smaltimento.
Se tra i prodotti compare un cancerogeno, un mutageno o un tossico per la riproduzione di categoria 1A o 1B, si aggiungono le regole del Capo II, con una valutazione specifica e misure più severe. Il Capo I resta applicabile per le altre proprietà pericolose del prodotto, come infiammabilità o corrosività (art. 221 c.2).
I dati da raccogliere per ogni agente
L'art. 223, comma 1 indica gli elementi di cui la valutazione deve tenere conto. Tradotti in lavoro pratico, sono le colonne di una scheda di raccolta dati.
| Elemento dell'art. 223 | Domanda pratica | Dove si trova il dato |
|---|---|---|
| Proprietà pericolose | Quali pittogrammi e frasi H ha? | Etichetta, sezione 2 della SDS |
| Informazioni del fornitore | La scheda è aggiornata e in italiano? | SDS; ulteriori informazioni da chiedere al fornitore (comma 4) |
| Livello, modo e durata dell'esposizione | Chi lo usa, quanti minuti al giorno, a spruzzo, a pennello, per immersione? | Osservazione sul posto, intervista agli addetti |
| Circostanze e quantità | Quanto se ne consuma in un mese? In che locale, con quale ricambio d'aria? | Fatture o ordini, sopralluogo |
| Valori limite | Esiste un valore limite di esposizione professionale o biologico? | Sezione 8 della SDS, Allegati XXXVIII e XXXIX |
| Effetto delle misure | Ci sono aspirazione, contenitori chiusi, dosatori, DPI già in uso? | Sopralluogo, verbali di consegna DPI |
| Sorveglianza sanitaria | Il medico competente ha segnalato qualcosa? | Indicazioni del medico competente, dove nominato |
Per una piccola impresa conviene compilare questa tabella partendo dall'elenco dei prodotti, che si tiene con il registro dei prodotti chimici, e dalle schede dati di sicurezza nella revisione più recente. Il sopralluogo resta indispensabile: la scheda descrive il prodotto, non il modo in cui viene usato nel vostro locale.
Quattro regole dell'art. 223 che cambiano il risultato
Oltre all'elenco del comma 1, l'articolo contiene regole che incidono sull'esito più di quanto sembri.
- Manutenzione e pulizia (comma 2). La valutazione deve comprendere le attività, come la manutenzione o la pulizia, per le quali è prevedibile un'esposizione notevole anche dopo l'adozione delle misure tecniche. Svuotare un serbatoio, pulire una cabina di verniciatura o cambiare i filtri di un aspiratore sono spesso i momenti di esposizione più alta della settimana.
- Combinazione di più agenti (comma 3). Se un lavoratore usa più prodotti, il rischio va valutato in base alla loro combinazione. Tre prodotti ciascuno di per sé modesto, usati nello stesso turno e nello stesso locale chiuso, possono dare un quadro diverso.
- Valutazione giustificata (comma 5). Il datore di lavoro può indicare nel documento che la natura e l'entità dei rischi rendono non necessaria una valutazione più dettagliata. È la base legale delle valutazioni brevi per chi usa pochi prodotti in piccole quantità, ma la giustificazione va scritta, non sottintesa.
- Attività nuove (comma 6). Un'attività nuova che comporta agenti chimici pericolosi comincia solo dopo la valutazione e l'attuazione delle misure di prevenzione. Qui non vale il termine di 30 giorni previsto per rielaborare il DVR: la scheda sui nuovi prodotti e sostanze spiega come gestire anche gli acquisti successivi.
Il comma 7 chiede infine di aggiornare la valutazione periodicamente, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata e quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario.
Dall'esposizione all'esito
Con i dati raccolti si stima il rischio due volte, perché l'art. 224, comma 2, distingue due piani: la sicurezza (incendio, esplosione, reazioni pericolose) e la salute (inalazione, contatto con la pelle, ingestione accidentale). Molte imprese usano modelli di stima pubblicati da enti pubblici o regionali, che assegnano un punteggio a pericolosità, quantità, durata e modalità d'uso; sono strumenti utili, purché i dati inseriti siano veri e il risultato venga riletto con buon senso.
L'esito si scrive per mansione o per gruppo omogeneo di lavoratori, non con una frase unica per l'azienda. Se è di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute bastano le misure generali dell'art. 224, comma 1, più informazione e formazione dell'art. 227. Altrimenti si applicano le misure specifiche dell'art. 225 e le disposizioni per le emergenze dell'art. 226; se il rischio non è irrilevante per la salute, si aggiunge la sorveglianza sanitaria dell'art. 229 per gli esposti ad agenti con le classi di pericolo che l'articolo indica. La tabella completa degli effetti è nel capitolo principale; la sostituzione dei prodotti pericolosi è la prima misura da considerare quando l'esito non è irrilevante.
Esempio svolto: falegnameria con 4 addetti
Esempio: una falegnameria artigiana con il titolare e 4 addetti produce mobili su misura. Il censimento in laboratorio, magazzino e furgone trova 11 prodotti: colle viniliche, una colla a contatto con solvente, due vernici all'acqua, un diluente nitro, uno smacchiatore, olio per macchine, uno sgrassatore spray, uno svitante, detergenti per i servizi e una bombola di gas per il cannello. Oltre ai prodotti acquistati, il sopralluogo individua un agente generato dalla lavorazione: la polvere prodotta da seghe, pialle e levigatrici, anche su essenze dure come rovere e faggio.
La raccolta dati porta a tre gruppi distinti.
- Polvere di legno duro. I lavori che espongono a polvere di legno duro sono elencati nell'Allegato XLII del D.Lgs. 81/08 tra i processi cancerogeni: alla valutazione del Capo I si aggiunge quella del Capo II, con aspirazione alla fonte sulle macchine, pulizia senza aria compressa e, per i lavoratori per i quali la valutazione evidenzia un rischio per la salute, iscrizione nel registro di esposizione dell'art. 243.
- Colla a contatto e diluente nitro. Infiammabili e con vapori irritanti, usati alcuni giorni al mese in un angolo del laboratorio senza aspirazione. L'esito per la sicurezza non è basso: servono misure specifiche (armadio dedicato, quantità minime in reparto, nessuna fonte di innesco vicino all'uso) e istruzioni per sversamenti e incendio. Per la salute l'esito dipende da durata e ventilazione e va motivato con i dati.
- Tutto il resto. Colle viniliche, vernici all'acqua, olio e detergenti in piccole quantità, con guanti: l'esito più probabile è rischio basso e irrilevante, motivato con quantità e tempi d'uso.
Nel DVR la conclusione si scrive così, per gruppi di prodotti e per mansione, con il riferimento ai dati usati. Una sola frase come «rischio chimico irrilevante» avrebbe nascosto proprio l'agente più importante, che non si trova in nessun armadio.
Errori tipici in ispezione
- Elenco dei prodotti senza gli agenti generati dalle lavorazioni: polveri, fumi di saldatura, gas di scarico.
- Nessuna considerazione delle pulizie e delle manutenzioni (art. 223, comma 2).
- Esito unico per tutta l'azienda, senza distinzione tra mansioni.
- Valutazione costruita su SDS di revisioni superate o in lingua straniera.
- Nuova lavorazione avviata prima di valutarla, contando sui 30 giorni che per le attività nuove con agenti chimici non valgono.
La mancata valutazione dei rischi è punita dall'art. 55, comma 1, con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro negli importi rivalutati (prospetto allegato alla nota INL 1159/2023); le violazioni specifiche del Titolo IX hanno sanzioni proprie all'art. 262. Una valutazione incompleta, come quelle elencate sopra, porta di solito a una prescrizione per integrarla.
Domande frequenti
Chi deve fare la valutazione del rischio chimico?
È un obbligo del datore di lavoro che non si delega (art. 17). In pratica la elabora con l'RSPP e, dove nominato, con il medico competente, consultando l'RLS o l'RLST. Per agenti complessi o quando servono misurazioni ci si appoggia a un tecnico esperto o a un laboratorio, ma la responsabilità della valutazione resta del datore di lavoro, che firma il documento.
Servono sempre le misurazioni dell'aria?
No. Con esito di rischio basso e irrilevante si ragiona di norma su dati, quantità e modelli di stima. Quando invece si applica l'art. 225, il datore di lavoro misura gli agenti che possono presentare un rischio per la salute, periodicamente e quando cambiano le condizioni di esposizione, salvo che dimostri con altri mezzi di aver raggiunto un adeguato livello di prevenzione e protezione.
Un'azienda senza dipendenti deve valutare il rischio chimico?
Il Titolo IX tutela i lavoratori, quindi l'obbligo nasce con il primo lavoratore, compresi i soggetti equiparati dall'art. 2, come i soci lavoratori. Il lavoratore autonomo senza dipendenti non redige un DVR: l'art. 21 gli chiede di usare attrezzature e DPI conformi. Resta comunque sensato che conosca le schede dei prodotti che usa.
Dove si conserva la valutazione del rischio chimico?
Fa parte del DVR o ne è un allegato, con l'elenco dei prodotti e le schede di sicurezza a cui rimanda, e si conserva con il DVR presso l'unità produttiva. Come organizzare gli allegati è spiegato nella pagina sul DVR e i suoi allegati.
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