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Guida Sicurezza 81

Aggiornamento DVR per nuove sostanze chimiche: i passaggi

Aggiornamento DVR per un nuovo prodotto chimico: lettura della SDS, valutazione art. 223, etichette CLP, stoccaggio, DPI, formazione e tempi.

Un nuovo prodotto classificato pericoloso obbliga a riesaminare la valutazione del rischio chimico e, se cambia il quadro dei rischi, a rielaborare il DVR entro 30 giorni. Prima di usarlo servono la scheda dati di sicurezza in italiano, le misure che indica e l'informazione agli addetti. Per un'attività chimica del tutto nuova, la valutazione va fatta prima di cominciare.

Quando un prodotto nuovo cambia la valutazione

Il capitolo sull'aggiornamento del DVR spiega le causali e il termine generale di 30 giorni. Per le sostanze c'è una regola in più: l'art. 223 del D.Lgs. 81/08 chiede di aggiornare la valutazione periodicamente e «in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata», e al comma 6 stabilisce che un'attività nuova con agenti chimici pericolosi può cominciare solo dopo la valutazione e l'attuazione delle misure.

Non ogni acquisto è un mutamento notevole. Cambiare marca di detergente con un prodotto che ha la stessa classificazione e lo stesso uso di solito non sposta la valutazione, purché il confronto delle schede non mostri composizione, volatilità o valori limite diversi; introdurre un solvente infiammabile in un'officina che usava solo prodotti a base acquosa sì. La tabella aiuta a decidere.

CasoEffetto sul DVRTempi
Prodotto non classificato pericoloso (SDS senza pittogrammi né frasi H)Verificare con l'art. 223 che non sia comunque un agente chimico pericoloso per proprietà o modalità d'uso (polveri, agenti con valore limite di esposizione, art. 222); solo se escluso, nessuna revisione e aggiornamento dell'elenco prodottiPrima del primo utilizzo
Prodotto pericoloso che sostituisce uno con stessi pericoli, quantità e modalità d'usoConfrontare le due SDS (composizione, volatilità, valori limite, art. 223); se non ci sono differenze rilevanti, aggiornare elenco e allegato SDS e verificare che le misure coincidanoPrima del primo utilizzo
Prodotto con pericoli nuovi (infiammabile, corrosivo, sensibilizzante, tossico)Rivalutare il rischio chimico per le mansioni interessateMisure subito, documento entro 30 giorni
Nuova lavorazione con agenti chimici pericolosiValutazione completa della nuova attivitàPrima dell'avvio (art. 223, comma 6)
Prodotto cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (categoria 1A o 1B)Valutazione specifica del Titolo IX, Capo IIPrima dell'uso
Aumento forte di quantità o cambio di modalità (da pennello a spruzzo)Rivalutare esposizione, ventilazione e DPIMisure subito, documento entro 30 giorni

Leggere la SDS prima dell'acquisto, non dopo

La scheda dati di sicurezza, prevista dal regolamento REACH, è l'informazione che il fornitore deve dare e che l'art. 223, comma 1, mette tra gli elementi della valutazione. Il fornitore è tenuto a consegnarla in italiano e, se non basta per valutare, a fornire le ulteriori informazioni necessarie (comma 4). Il consiglio pratico è chiederla prima di ordinare il prodotto, quando si può ancora scegliere un'alternativa meno pericolosa.

Per la valutazione contano soprattutto quattro sezioni: la 2 (classificazione, pittogrammi, frasi H), la 7 (manipolazione e stoccaggio), la 8 (controllo dell'esposizione e DPI) e la 10 (incompatibilità). Come leggere ciascuna è spiegato nella scheda sulle schede dati di sicurezza; il significato dei simboli in etichetta, regolati dal regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008 su EUR-Lex), è nella pagina sui pittogrammi di pericolo.

Una SDS vecchia non è un dettaglio formale. Le schede vengono riviste quando cambia la classificazione o la composizione, e una revisione può aggiungere frasi H o cambiare i DPI raccomandati. Anche l'arrivo della nuova revisione di un prodotto già in uso va quindi letto con la stessa attenzione di un prodotto nuovo.

Cosa aggiornare nel documento

La valutazione del rischio chimico ha come esito una conclusione per ogni mansione esposta: rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, oppure no. Se la conclusione resta la stessa, l'aggiornamento è leggero; se cambia, si applicano le misure specifiche e, dove previsto, la sorveglianza sanitaria dell'art. 229. Le parti da toccare sono quasi sempre le stesse:

  1. Elenco dei prodotti con nome commerciale, fornitore, data di revisione della SDS, classificazione, reparto e mansioni che lo usano. Un modello è nella scheda sul registro dei prodotti chimici.
  2. Valutazione del rischio per le mansioni interessate: quantità, frequenza, durata e modalità di esposizione, ventilazione, combinazione con altri prodotti (art. 223, comma 3).
  3. Misure: sostituzione se possibile, aspirazione o ventilazione, quantitativi minimi in reparto, procedure di travaso, DPI indicati nella sezione 8.
  4. Stoccaggio e emergenze: incompatibilità, armadi per infiammabili o corrosivi, materiale assorbente, istruzioni in caso di sversamento o contatto.
  5. Programma: formazione, eventuale coinvolgimento del medico competente, verifica dell'efficacia delle misure.

Lo stoccaggio è il punto che più spesso resta indietro: un prodotto infiammabile cambia anche la valutazione del rischio incendio. Come organizzare depositi e quantità è spiegato nella scheda sulla conservazione dei prodotti chimici.

Informazione e formazione degli addetti

L'art. 227 obbliga il datore di lavoro a dare ai lavoratori informazioni sugli agenti chimici presenti, accesso alle schede di sicurezza, formazione sulle precauzioni e sulle misure da adottare. In pratica, prima del primo utilizzo di un prodotto pericoloso, chi lo usa deve sapere che cosa significano i pittogrammi, come si travasa e si conserva, quali DPI usare e che cosa fare in caso di schizzi o sversamenti.

Questa informazione va documentata con data, argomenti e firma. Un breve incontro davanti all'armadio dei prodotti, con la SDS in mano, vale più di un opuscolo consegnato senza spiegazioni. Spunti e modelli sono nella scheda sulle informazioni sui prodotti chimici.

Esempio: un'impresa di pulizie con 9 addetti adotta un nuovo disincrostante per bagni classificato corrosivo, al posto di un prodotto solo irritante. Il titolare chiede la SDS prima dell'ordine, verifica che la sezione 8 indichi guanti resistenti agli agenti chimici e protezione degli occhi, acquista i DPI, prepara una scheda di istruzioni di una pagina e la illustra agli addetti prima della consegna del prodotto, dopo aver consultato l'RLST sulla valutazione del nuovo rischio (art. 50, c. 1, lett. b). Entro 30 giorni l'RSPP aggiorna elenco prodotti, valutazione per la mansione di addetto alle pulizie e programma, e chiede al medico competente se la conclusione della valutazione rende necessaria la sorveglianza sanitaria.

Errore tipico in ispezione

Il caso classico è l'armadio con prodotti che nel DVR non compaiono, oppure un elenco allegato con SDS di dieci anni prima. L'ispettore confronta etichette e allegati e, se i prodotti pericolosi in uso non sono valutati, contesta l'omesso aggiornamento della valutazione, sanzionato dall'art. 55, comma 3, con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro dopo la rivalutazione del 15,9% disposta dal D.D. n. 111/2023. Spesso emergono insieme la mancata informazione e la mancanza dei DPI indicati in scheda.

Checklist per il nuovo prodotto chimico

  • SDS in italiano richiesta prima dell'ordine e verificata nelle sezioni 2, 7, 8 e 10.
  • Valutata l'alternativa meno pericolosa, come spiegato nella pagina sulla sostituzione dei prodotti pericolosi.
  • Etichetta del contenitore originale integra; contenitori di travaso etichettati.
  • Collocazione compatibile con gli altri prodotti e con il rischio incendio.
  • DPI indicati dalla scheda disponibili prima del primo utilizzo.
  • Addetti informati con firma, RLS o RLST consultato prima dell'introduzione del prodotto.
  • Elenco prodotti e allegato SDS aggiornati; valutazione e misure riviste subito se cambiano i rischi, DVR rielaborato entro 30 giorni.

Domande frequenti

Devo aggiornare il DVR per ogni nuovo detergente?

Non sempre. Se il prodotto sostituisce un prodotto con la stessa classificazione e lo stesso uso e il confronto delle due SDS secondo l'art. 223 (composizione, volatilità, valori limite, quantità e tempi di esposizione, misure in atto) non mostra differenze rilevanti, oppure se non è classificato pericoloso e la verifica degli artt. 222 e 223 esclude che lo diventi per proprietà o modalità d'uso (polveri, agenti con valore limite di esposizione), basta aggiornare l'elenco prodotti e l'allegato con la nuova SDS. La valutazione va rivista quando cambiano i pericoli, le quantità o le modalità d'uso, perché in questi casi la conclusione raggiunta per la mansione potrebbe non essere più valida.

Il fornitore non mi dà la scheda di sicurezza: cosa faccio?

Per i prodotti classificati pericolosi la SDS è un obbligo del fornitore, che deve consegnarla in italiano. Se non arriva, il prodotto non va usato: senza scheda non puoi valutare il rischio né scegliere i DPI. Per prodotti da banco acquistati al dettaglio la scheda si chiede al produttore, che di norma la pubblica sul proprio sito.

Un prodotto per uso domestico usato in azienda va valutato?

Sì. Il fatto che si trovi al supermercato non cambia i pericoli indicati in etichetta, e in azienda le quantità e la frequenza d'uso sono di solito maggiori che in casa. Se il prodotto riporta pittogrammi di pericolo va inserito nell'elenco, con la sua SDS, e considerato nella valutazione delle mansioni che lo usano.

Serve il medico competente quando introduco un prodotto pericoloso?

Dipende dall'esito della valutazione. Se il rischio per la salute risulta irrilevante, l'art. 229 non impone la sorveglianza sanitaria; se non lo è, va attivata per i lavoratori esposti. Per prodotti sensibilizzanti, corrosivi o tossici conviene comunque sentire il medico competente prima dell'introduzione, perché la sua valutazione entra nella revisione del documento.

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