Datore di lavoro RSPP: quando può farlo e cosa serve
Datore di lavoro RSPP: in quali aziende è ammesso (art. 34 e Allegato II), corso Accordo 2025 da 16 + 8 ore, aggiornamento, informativa all'RLS e sanzioni.
Il datore di lavoro può svolgere personalmente i compiti dell'RSPP solo nelle aziende entro le soglie dell'Allegato II del D.Lgs. 81/08 e mai nei casi in cui la legge impone un servizio interno (art. 31, comma 6). Prima deve informare l'RLS e completare i corsi dell'Accordo 2025: 16 ore da datore, 8 di modulo comune ed eventuale modulo di settore.
Le soglie: in quali aziende il titolare può essere RSPP
L'art. 34, comma 1, consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione «nelle ipotesi previste nell'allegato II», salvo i casi dell'art. 31, comma 6. Il quadro delle tre strade possibili (interno, esterno, titolare) è nella guida alla nomina dell'RSPP; qui si entra nel dettaglio della terza.
| Tipo di azienda (Allegato II) | Limite di lavoratori | Note |
|---|---|---|
| Aziende artigiane e industriali | fino a 30 | Escluse le attività elencate nella nota all'allegato |
| Aziende agricole e zootecniche | fino a 30 | |
| Aziende della pesca | fino a 20 | |
| Altre aziende | fino a 200 | Commercio, servizi, studi professionali, pubblici esercizi |
La nota all'Allegato II esclude dalla prima riga, a prescindere dal numero di addetti, le aziende industriali soggette agli obblighi sui rischi di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le aziende estrattive e minerarie, le aziende che fabbricano o depositano separatamente esplosivi e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private. A questo si aggiunge il limite generale dell'art. 34: nei casi dell'art. 31, comma 6, il servizio deve essere interno e il titolare non può assumerne la responsabilità.
Il numero di lavoratori si calcola con le regole dell'art. 4 del decreto, che indica chi si computa e chi no: il ragionamento è nel capitolo su quando scattano gli obblighi.
Scheda rapida: posso fare io l'RSPP?
| Domanda | Se la risposta è no |
|---|---|
| Sono io il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, con poteri decisionali e di spesa? | Il ruolo non è disponibile: un socio senza poteri o un procuratore non possono svolgerlo come DLSPP |
| L'azienda rientra nella riga giusta dell'Allegato II e sotto la soglia? | Serve un RSPP interno o esterno con i requisiti dell'art. 32 |
| L'attività è fuori dalla nota di esclusione e dai casi dell'art. 31, comma 6? | Serve un RSPP, interno se ricorre l'art. 31, comma 6 |
| Ho completato corso datore 16 ore, modulo comune 8 ore ed eventuale modulo di settore? | Non posso assumere il ruolo finché non ho finito |
| Ho informato l'RLS o l'RLST prima di iniziare? | Va fatto e documentato prima di svolgere i compiti |
| Ho davvero tempo per sopralluoghi, DVR, procedure e formazione? | La scelta è legittima ma rischiosa: valutare un RSPP esterno |
Se il titolare non è chiaramente identificato, per esempio in una S.r.l. con più amministratori, il primo passo è capire chi è il datore di lavoro ai fini della sicurezza.
La formazione dopo l'Accordo Stato-Regioni del 2025
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 19 maggio 2025, ha abolito i vecchi corsi da 16, 32 o 48 ore per livello di rischio. Oggi il percorso del datore di lavoro che svolge i compiti del servizio è a moduli:
- corso per datori di lavoro di almeno 16 ore, che è propedeutico ed è comunque obbligatorio per ogni datore, anche per chi nomina un RSPP esterno;
- modulo comune DLSPP di almeno 8 ore;
- modulo tecnico-integrativo di settore, solo se l'azienda opera in agricoltura, costruzioni o chimico-petrolchimico (16 ore) oppure nella pesca (12 ore);
- aggiornamento di almeno 8 ore ogni 5 anni.
La verifica finale dell'apprendimento è sempre obbligatoria, anche per l'aggiornamento, come chiariscono le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026. Le stesse FAQ confermano che la formazione già svolta da datore di lavoro RSPP secondo l'art. 34 o l'accordo del 2011 è riconosciuta, purché l'attestato non sia decaduto: oltre dieci anni senza aggiornamento il titolo non è più utilizzabile e il corso va rifatto con le regole attuali. Esempio: un titolare formato nel 2019 e mai aggiornato può rimettersi in regola con l'aggiornamento; uno formato nel 2014 e mai aggiornato deve ripetere l'intero percorso.
Chi ha già un attestato DLSPP valido non deve dare per scontato di dover rifare le 16 ore del nuovo corso da datore di lavoro: l'Accordo riconosce la formazione pregressa del datore di lavoro RSPP con la tabella dei crediti dell'Allegato III. Prima di iscriversi conviene farsi indicare per iscritto dall'ente formatore quali crediti valgono e quali parti restano da frequentare. Durate, modalità e scelta del corso sono approfondite nella scheda sulla formazione RSPP del datore di lavoro.
Comunicazioni: cosa fare e cosa non serve
Sul piano formale il DLSPP è più semplice di quanto si pensi. Il D.Lgs. 81/08 non prevede invii all'ASL o all'Ispettorato del lavoro per chi svolge direttamente i compiti del servizio. Gli adempimenti sono interni e vanno documentati:
- informazione preventiva all'RLS, o all'RLST se in azienda non è stato eletto, prima di assumere il ruolo (art. 34, comma 1), con una nota datata e firmata per ricevuta;
- indicazione del datore di lavoro come RSPP nel DVR, che deve riportare il nominativo dell'RSPP (art. 28, comma 2, lett. e);
- attestati dei corsi conservati nella cartella sicurezza;
- una breve dichiarazione agli atti in cui il titolare attesta di svolgere direttamente i compiti, con la data di inizio.
Una lettera di «autonomina» non è richiesta dalla legge, ma la dichiarazione aiuta in un controllo a ricostruire da quando il titolare ricopre il ruolo e con quale formazione.
Primo soccorso e antincendio
L'art. 34 consente al datore di svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, alle stesse condizioni. In quel caso, per il comma 2-bis, deve frequentare i corsi specifici previsti per gli addetti. Il vecchio comma 1-bis, che riguardava le aziende fino a cinque lavoratori, è stato abrogato dal D.Lgs. 151/2015. In una micro impresa conviene comunque designare almeno un secondo addetto, per coprire le assenze del titolare: i criteri sono nella pagina sugli addetti alle emergenze.
Quando conviene e quando no
La scelta è adatta a chi conosce bene i propri processi e ha rischi contenuti: un negozio, un ufficio, un laboratorio artigiano senza lavorazioni complesse. Diventa debole quando il titolare passa la giornata fuori sede, quando ci sono macchine, sostanze o cantieri, o quando l'azienda cresce verso la soglia.
Esempio: una ditta di installazione impianti con 9 dipendenti che lavora in cantiere. Il titolare può essere DLSPP, ma deve aggiungere il modulo costruzioni da 16 ore e, ogni volta che cambia cantiere, deve valutare rischi interferenti, POS e formazione specifica. Se passa le giornate a seguire clienti e fornitori, un RSPP esterno con sopralluoghi programmati è probabilmente la soluzione più solida. Il titolare può comunque farsi aiutare da un tecnico per valutazioni specialistiche, come rumore o vibrazioni, senza perdere il ruolo.
Altro punto spesso trascurato: superata la soglia dell'Allegato II, il titolare non può più svolgere il ruolo e deve nominare un RSPP. Conviene controllare il numero di lavoratori a ogni assunzione, perché nessuno lo segnala.
Sanzioni
L'art. 55, comma 1, lett. b, punisce con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro sia l'omessa nomina dell'RSPP sia la violazione dell'art. 34, comma 2, cioè lo svolgimento diretto dei compiti senza la formazione prevista. Gli importi sono quelli rivalutati per le violazioni dal 6 ottobre 2023, riportati nel prospetto allegato alla nota INL n. 1159 del 9 novembre 2023.
Il caso tipico in ispezione è il titolare che si dichiara RSPP in un'azienda fuori soglia, oppure con un attestato senza gli aggiornamenti dovuti. In entrambi i casi l'organo di vigilanza può contestare che l'azienda sia di fatto priva di un RSPP in regola. Il testo dell'art. 34 su Normattiva, con l'Allegato II richiamato, permette di verificare la propria situazione.
Domande frequenti
Il socio di una S.r.l. può fare il datore di lavoro RSPP?
Solo se è lui il datore di lavoro ai fini della sicurezza, cioè la persona con i poteri decisionali e di spesa sull'organizzazione. Un socio di capitale senza deleghe gestionali non lo è. Se l'azienda vuole affidare il ruolo a un socio che non è datore di lavoro, quel socio deve avere i requisiti dell'art. 32, con moduli A, B e C, ed essere nominato RSPP come qualsiasi altra persona.
Se nomino un RSPP esterno devo fare comunque il corso da 16 ore?
Sì. Con l'Accordo 2025 il corso di almeno 16 ore riguarda ogni datore di lavoro in quanto tale, indipendentemente da chi svolge il ruolo di RSPP. I datori già in attività devono completarlo entro il 19 maggio 2027. Chi invece vuole fare il DLSPP deve aggiungere il modulo comune di 8 ore e, nei settori previsti, il modulo tecnico-integrativo.
Devo comunicare all'ASL che faccio io l'RSPP?
No. Il D.Lgs. 81/08 chiede solo l'informazione preventiva al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale. Il resto si documenta in azienda: DVR con il nominativo dell'RSPP, attestati dei corsi, nota all'RLS firmata per ricevuta. In caso di controllo questi documenti vanno esibiti; non esiste un modulo da inviare a un ente.
Cosa succede se l'azienda supera la soglia dell'Allegato II?
Dal momento in cui il numero di lavoratori supera il limite della propria riga, il titolare non può più svolgere i compiti del servizio e deve nominare un RSPP interno o esterno con i requisiti dell'art. 32. La nuova nomina va preceduta dalla consultazione dell'RLS e riportata nel DVR. Conviene prepararla prima dell'assunzione che fa superare la soglia, per evitare un periodo scoperto.
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