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Guida Sicurezza 81

Patente a crediti nei cantieri: requisiti, punti e verifiche

Patente a crediti nei cantieri: chi deve averla, come si guadagnano e si perdono i crediti, la regola dei 15 crediti e come verificarla sul portale INL.

La patente a crediti serve a ogni impresa e lavoratore autonomo che opera fisicamente in un cantiere temporaneo o mobile, salvo chi fa mere forniture, prestazioni intellettuali o ha un'attestazione SOA di classifica III o superiore. Parte da 30 crediti, per lavorare ne servono almeno 15 e il committente deve verificarla prima dell'ingresso (art. 27 e art. 90 D.Lgs. 81/08).

Il quadro generale del cantiere, con coordinatori, PSC e POS, è nel capitolo sicurezza nei cantieri edili. Qui si entra nel dettaglio della patente: come si ottiene, come si muove il punteggio e cosa deve controllare chi fa entrare un'impresa in cantiere.

Chi deve averla e chi no

L'obbligo vale dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili definiti dall'art. 89, comma 1, lettera a), cioè i luoghi in cui si svolgono i lavori dell'Allegato X. Non conta il settore di iscrizione: un impiantista elettrico o un serramentista che monta infissi in un cantiere edile rientra nell'obbligo come l'impresa edile.

SoggettoPatente necessaria?Nota pratica
Impresa edile che esegue lavoriSìAnche se è affidataria e lavora con propri addetti solo in parte
Impiantista, serramentista, cartongessista in cantiereSìConta l'attività in cantiere, non il codice ATECO
Lavoratore autonomo senza dipendentiSìIl comma 11 lo cita espressamente tra i sanzionabili
Fornitore che consegna materiale senza montarloNoMera fornitura
Fornitore che consegna e posa in operaDa trattare come obbligatoChi monta in cantiere non fa più una mera fornitura
Progettista, direttore lavori, coordinatore, geologo per la sola relazioneNoPrestazioni di natura intellettuale
Impresa con SOA di classifica III o superioreNo (comma 15)Il committente verifica l'attestazione SOA al posto della patente
Impresa stranieraDocumento equivalenteRilasciato nel Paese d'origine; per i Paesi extra UE serve il riconoscimento

Il lavoratore autonomo, da solo, non fa scattare i coordinatori, ma la patente gli serve comunque: la differenza tra le due regole è spiegata nella scheda sul lavoratore autonomo in cantiere.

Requisiti e richiesta

La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro tramite il suo portale. Il comma 1 dell'art. 27 elenca i requisiti, che il richiedente autocertifica ai sensi del DPR 445/2000:

  1. iscrizione alla Camera di commercio;
  2. adempimento degli obblighi formativi di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e lavoratori;
  3. DURC in corso di validità;
  4. documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti;
  5. certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti;
  6. designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti.

Dopo la richiesta si può lavorare in attesa del rilascio, salvo diversa comunicazione dell'INL (comma 2). Le modalità sono fissate dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Se un controllo successivo scopre una dichiarazione non veritiera, la patente è revocata e si può chiedere di nuovo solo dopo dodici mesi (comma 4). Per questo conviene autocertificare solo ciò che si può dimostrare con documenti: attestati di formazione aggiornati all'Accordo Stato-Regioni 2025, DVR datato, DURC regolare.

Come si muove il punteggio

Crediti iniziali e aggiuntivi

Ogni patente nasce con 30 crediti. Il D.M. 132/2024 prevede crediti aggiuntivi fino a un massimo complessivo di 100. Secondo la nota INL n. 288 del 15 luglio 2025, l'anzianità di iscrizione alla Camera di commercio vale fino a 10 crediti ed è caricata in automatico dalle banche dati camerali per le imprese italiane; gli altri requisiti si caricano dal portale, allegando il documento con le date di validità. Tra questi:

  • sistema di gestione certificato UNI EN ISO 45001;
  • modello organizzativo asseverato da un organismo paritetico;
  • attestazione SOA di classifica I o II;
  • attività di consulenza e monitoraggio degli organismi paritetici con esito positivo.

I crediti di anzianità non si sommano anno per anno: il valore viene ricalcolato in base alla data di iscrizione.

Decurtazioni

I crediti si perdono per le violazioni elencate nell'Allegato I-bis del D.Lgs. 81/08, accertate con provvedimento definitivo: sentenza passata in giudicato o ordinanza-ingiunzione definitiva (commi 6 e 7). Se nello stesso accertamento emergono più violazioni, di regola la decurtazione non può superare il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Il D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, ha aggiunto il comma 7-bis: per le violazioni dei punti 21 e 24 dell'Allegato I-bis, che riguardano il lavoro irregolare, i crediti si tolgono già alla notifica del verbale di accertamento. Secondo la nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026 la regola vale per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2026 e il punto 21 costa 5 crediti per ogni lavoratore irregolare; se il verbale perde efficacia, i crediti vengono riassegnati.

Sospensione cautelare

Dopo un infortunio in cantiere che causa la morte o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'INL può sospendere la patente in via cautelare fino a dodici mesi, valutando gli elementi raccolti dagli ispettori intervenuti (comma 8). La sospensione è indipendente dal punteggio residuo.

Esempio di calcolo

Esempio: un'impresa di impianti elettrici iscritta in Camera di commercio da molti anni ha 30 crediti iniziali più quelli di anzianità, poniamo 5, per un totale di 35. Un controllo del 2026 trova due lavoratori senza comunicazione di assunzione: alla notifica del verbale perde 10 crediti e scende a 25. Continua a lavorare, perché resta sopra 15.

Se un successivo accertamento definitivo per violazioni di sicurezza le togliesse altri 12 crediti, il punteggio scenderebbe a 13. Da quel momento non potrebbe entrare in nuovi cantieri. Potrebbe solo completare i contratti in corso già eseguiti per più del 30% del loro valore, salvo una sospensione dell'art. 14 (comma 10). Il cantiere eseguito al 20% andrebbe invece lasciato.

Recuperare i crediti persi

Chi ha subito decurtazioni può chiedere di recuperarle presentando, con PEC all'Ispettorato territoriale sede della commissione competente, un piano di formazione e di eventuali investimenti in sicurezza. Le indicazioni operative diffuse dall'INL nel giugno 2026 fissano alcuni paletti:

  • i corsi devono essere aggiuntivi rispetto alla formazione obbligatoria e non valgono come aggiornamento periodico;
  • li erogano i soggetti formatori previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in presenza o in videoconferenza sincrona;
  • ogni ora di formazione vale 0,25 crediti, arrotondati per difetto;
  • servono frequenza di almeno il 90% e test finale superato con almeno il 70% di risposte corrette;
  • gli investimenti sono valutati dalla commissione per coerenza con le violazioni contestate.

Come la verifica il committente

L'art. 90, comma 9, lettera b-bis), obbliga il committente o il responsabile dei lavori, anche quando affida i lavori a un'unica impresa o a un autonomo, a verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche in subappalto, oppure l'attestazione SOA per chi ne è esente. Per i subappaltatori lo stesso controllo lo fa, nei fatti, l'impresa affidataria, che con l'art. 97 deve verificarne l'idoneità.

In pratica:

  • consultare la patente sul portale dei servizi INL tramite il canale riservato ai soggetti legittimati, dichiarando il proprio interesse;
  • controllare lo stato (valida, sospesa, revocata) e, se visibile, che il punteggio sia almeno pari a 15;
  • salvare una schermata o una stampa datata e conservarla con gli altri documenti di idoneità;
  • ripetere il controllo quando entra un nuovo subappaltatore o quando il cantiere dura mesi.

Dal 2025 la gestione è solo online: non esistono ricevute cartacee da chiedere all'impresa. Una copia salvata nel fascicolo è la prova più semplice in caso di controllo; gli altri documenti da raccogliere sono nella pagina sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

Errore tipico in ispezione

Il committente ha in archivio l'autocertificazione dell'impresa che dichiara «patente in possesso», ma nessuna verifica sul portale. Nel frattempo l'impresa è scesa sotto 15 crediti. La verifica della patente è un controllo da fare, non una dichiarazione da raccogliere.

Sanzioni

Il comma 11 punisce imprese e lavoratori autonomi che operano senza patente, o con meno di 15 crediti fuori dall'eccezione del 30%, con una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo fissato dallo stesso comma e innalzato dal D.L. 159/2025. La sanzione non è diffidabile e si aggiunge l'esclusione per sei mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici. Istruzioni e circolari sono sul sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Domande frequenti

Il privato che ristruttura casa deve controllare la patente?

Sì. L'art. 90, comma 9, si applica al committente anche quando affida i lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo, e la lettera b-bis) gli chiede di verificare la patente o l'attestazione SOA. Il privato può far svolgere il controllo al responsabile dei lavori, se lo nomina. Conviene conservare la stampa della verifica con il contratto e gli altri documenti dell'impresa.

Un'impresa con 14 crediti può finire il cantiere in corso?

Solo se ha già eseguito più del 30% del valore del contratto di appalto o subappalto, e purché non sia colpita da un provvedimento di sospensione dell'art. 14. Non può invece iniziare nuovi lavori in cantiere finché non riporta il punteggio ad almeno 15, per esempio con il percorso di recupero davanti alla commissione territoriale.

La patente va rinnovata periodicamente?

L'art. 27 non prevede un rinnovo periodico. La revoca riguarda solo i requisiti che mancavano già quando sono stati dichiarati: secondo la circolare INL n. 4/2024, la perdita successiva di un requisito, per esempio un DURC che diventa irregolare dopo la domanda, non incide sull'utilizzabilità della patente. Resta però una violazione da sanare con le regole proprie di quel requisito. Conviene aggiornare il portale quando cambiano certificazioni, SOA o organizzazione, e verificare la patente dei fornitori a ogni nuovo cantiere.

Il coordinatore per l'esecuzione deve avere la patente?

No, se svolge solo l'attività di coordinamento: è una prestazione di natura intellettuale, esclusa dal comma 1. Lo stesso vale per il progettista e il direttore dei lavori. Il CSE, però, ha interesse a sapere che in cantiere entrino solo imprese e autonomi in regola, perché la loro presenza senza patente blocca le lavorazioni e coinvolge l'intero cantiere.

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