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Guida Sicurezza 81

Requisiti formatore sicurezza: chi può insegnare e i controlli

Requisiti del formatore sicurezza: diploma e uno dei sei criteri del DI 6 marzo 2013, aggiornamento triennale, Accordo 2025 e controlli del datore.

Per insegnare nei corsi di sicurezza sul lavoro il formatore deve avere, di regola, un diploma di scuola secondaria di secondo grado e soddisfare almeno uno dei sei criteri del decreto interministeriale 6 marzo 2013, che combinano conoscenze, esperienza e capacità didattica. L'Accordo Stato-Regioni del 2025 richiama questi requisiti per i docenti dei corsi che disciplina, salvo regole specifiche per alcuni percorsi.

La pagina sulle figure della sicurezza indica chi va formato e per quante ore. Qui la domanda è opposta: chi può tenere quei corsi, e come fa un datore di lavoro a capire se il docente proposto ha i titoli. Il decreto lo dice chiaramente: la scelta del formatore spetta al datore di lavoro, quindi anche il controllo.

Il prerequisito e i sei criteri del DI 6 marzo 2013

Il decreto, in vigore dal 18 marzo 2014, attua l'art. 6 c. 8 lett. m-bis del D.Lgs. 81/08. Ogni formatore deve dimostrare con documenti il prerequisito, cioè il diploma di scuola secondaria di secondo grado, e almeno uno dei sei criteri. I criteri dal 2 al 6 vanno abbinati a uno dei requisiti didattici elencati subito dopo la tabella.

CriterioCosa serveRequisito didattico aggiuntivo
1Almeno 90 ore di docenza esterna negli ultimi 3 anni nell'area tematicaNon serve: il criterio è autosufficiente
2Laurea coerente con le materie insegnate, oppure corsi post-laurea in salute e sicurezzaSì
3Corsi con verifica finale per almeno 64 ore in salute e sicurezza, più 12 mesi di esperienza coerenteSì
4Corsi con verifica finale per almeno 40 ore in salute e sicurezza, più 18 mesi di esperienza coerenteSì
5Almeno 3 anni di esperienza lavorativa o professionale in salute e sicurezza, coerente con l'areaSì
6Almeno 6 mesi come RSPP o 12 mesi come ASPPSì; docenze solo nel macrosettore ATECO in cui si è maturata l'esperienza

I requisiti didattici alternativi sono quattro: un percorso in didattica di almeno 24 ore con esame finale, oppure l'abilitazione all'insegnamento, un diploma triennale in scienze della comunicazione o un master in comunicazione; almeno 32 ore di docenza in salute e sicurezza negli ultimi 3 anni; almeno 40 ore di docenza in qualunque materia negli ultimi 3 anni; almeno 48 ore di affiancamento a un docente negli ultimi 3 anni.

Le tre aree tematiche

I criteri si valutano per area, perché un docente può essere qualificato per una e non per un'altra. Le aree sono tre: normativa, giuridica e organizzativa; rischi tecnici e igienico-sanitari; relazioni e comunicazione. Un ingegnere esperto di macchine può essere qualificato per i rischi tecnici ma non per la parte sulle responsabilità penali, se non dimostra competenze anche in quell'area.

L'aggiornamento triennale

Il formatore deve mantenersi aggiornato, per ogni area in cui insegna, con una delle due strade: almeno 24 ore di docenza nell'area nel triennio, oppure almeno 24 ore di seminari, convegni o corsi organizzati dai soggetti dell'art. 32 c. 4, di cui almeno 8 ore di corsi di aggiornamento. Un curriculum fermo da anni è un segnale da non ignorare.

Chi può insegnare quale corso

Le regole cambiano secondo il corso. La tabella riassume i casi più frequenti per una piccola impresa.

CorsoRequisiti del docenteRiferimento
Lavoratori, preposti, dirigentiCriteri del DI 6 marzo 2013Accordo 2025, Parte I punto 2
Stessi corsi, tenuti in azienda dal titolareDatore di lavoro con i requisiti per svolgere i compiti di RSPP (art. 34), solo per il proprio personaleAccordo 2025, Parte II punto 2
Datore di lavoro, RSPP e ASPP, coordinatoriCriteri del DI 6 marzo 2013, salvo previsioni specifiche del singolo percorsoAccordo 2025, Parte I punto 2
Abilitazione alle attrezzatureRequisiti specifici dei docenti fissati dall'Accordo per questi corsiAccordo 2025, Parte II punto 8
Addetti antincendioRequisiti dei docenti fissati dal decreto antincendioDM 2 settembre 2021
Addetti primo soccorsoPersonale medico, anche con infermieri o altro personale specializzato per la parte praticaDM 388/2003, art. 3
RLSRegole di art. 37 c. 11 e contrattazione collettivaNon disciplinato dall'Accordo 2025

Per le attività pratiche l'Accordo fissa un rapporto docente-discenti non superiore a 1 a 6 e un massimo di 30 partecipanti per corso, che non si applica all'e-learning.

Il datore di lavoro può fare da docente?

Sì, entro limiti precisi. L'Accordo 2025 prevede che il datore di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34) possa fare da docente esclusivamente per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, nei corsi della Parte II punto 2. Non può formare lavoratori di altre aziende, e questa possibilità non copre corsi di altra natura, come quelli per addetti antincendio o per le attrezzature, che hanno regole proprie sui docenti.

Quando organizza i corsi in proprio, il datore di lavoro diventa soggetto formatore e deve rispettare le stesse regole degli enti: programma, registro presenze, verifica finale, attestato, conservazione del fascicolo. L'Accordo richiama anche l'art. 37 c. 12 sulla collaborazione con gli organismi paritetici: dove gli organismi esistono, la richiesta va fatta prima di avviare il corso e, se l'organismo non risponde entro quindici giorni, il datore può procedere autonomamente.

Esempio: il titolare di una tipografia con 7 dipendenti, che ha frequentato il corso da datore di lavoro RSPP, vuole tenere personalmente la formazione specifica dei nuovi assunti. Può farlo, documentando la richiesta all'organismo paritetico, usando un programma conforme all'Accordo, facendo firmare il registro e somministrando la verifica finale. Se invece vuole affidare il corso a un dipendente esperto ma senza i criteri del DI, il corso non è valido.

Come il datore di lavoro verifica un formatore

Prima di affidare un corso, interno o tramite ente, conviene chiedere e conservare questi elementi:

  1. curriculum firmato del docente, con indicazione dell'area tematica per cui si dichiara qualificato;
  2. criterio del DI 6 marzo 2013 su cui si basa la qualifica, con documenti a supporto;
  3. requisito didattico abbinato, se il criterio è dal 2 al 6;
  4. evidenza dell'aggiornamento triennale per l'area;
  5. per il criterio 6, verifica che il macrosettore ATECO dell'esperienza coincida con il vostro;
  6. nome del docente riportato nel registro presenze del corso.

Errore tipico in ispezione: l'attestato è rilasciato da un ente regolare, ma il registro riporta come docente una persona senza alcun criterio documentabile, per esempio un tecnico commerciale del fornitore delle macchine. In quel caso è la validità del corso a essere messa in discussione e la formazione può essere considerata non effettuata. Per un controllo completo sul corso, non solo sul docente, c'è la guida su come riconoscere un corso sicurezza valido, con le schede sui docenti qualificati e sul soggetto formatore. Il quadro degli obblighi formativi dell'azienda è nella guida alla formazione sicurezza del datore di lavoro.

Il testo dell'Accordo è pubblicato dal Ministero del Lavoro nella pagina dell'allegato all'Accordo del 17 aprile 2025; l'obbligo di formazione e la collaborazione con gli organismi paritetici sono nell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 su Normattiva.

Domande frequenti

Un RSPP può fare automaticamente da formatore?

No, non automaticamente. Chi ha svolto il ruolo di RSPP per almeno 6 mesi, o di ASPP per almeno 12, soddisfa il criterio 6 del DI 6 marzo 2013, ma deve aggiungere uno dei requisiti didattici, come il percorso di 24 ore in didattica o 40 ore di docenza negli ultimi 3 anni. Con questo criterio può insegnare solo nel macrosettore ATECO in cui ha maturato l'esperienza.

Serve il diploma per essere formatore sicurezza?

Di regola sì: il diploma di scuola secondaria di secondo grado è il prerequisito del DI 6 marzo 2013. Il decreto prevedeva una salvaguardia transitoria per chi, all'avvio della nuova disciplina, dimostrava già di possedere uno dei criteri. In assenza di diploma e di quella condizione, la persona non può essere docente nei corsi che richiamano il decreto.

Il formatore deve essere iscritto a un albo?

No, non esiste un albo nazionale obbligatorio dei formatori per la sicurezza. Alcune associazioni gestiscono registri volontari, utili come indizio ma non sostitutivi della verifica dei requisiti. Quello che conta è la documentazione del prerequisito, del criterio, del requisito didattico e dell'aggiornamento triennale, che il datore di lavoro o l'ente devono poter esibire.

Un dipendente esperto può formare i colleghi?

Può fare addestramento pratico sul posto di lavoro, che il DI 6 marzo 2013 non disciplina e che va comunque registrato. Per tenere un corso valido ai sensi dell'Accordo, invece, deve soddisfare uno dei sei criteri con il relativo requisito didattico. Esperienza e anzianità in azienda, da sole, non bastano.

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