Enti formatori sicurezza accreditati: chi può fare i corsi
Enti formatori sicurezza accreditati e altri soggetti ammessi dall'Accordo 2025: come verificare accreditamento, paritetici, associazioni e corsi interni.
Possono erogare i corsi sicurezza solo i soggetti formatori elencati dall'Accordo Stato-Regioni 2025: enti istituzionali, enti accreditati dalla Regione in cui operano, fondi interprofessionali, organismi paritetici iscritti al repertorio, associazioni datoriali e sindacali con i requisiti di rappresentatività, e il datore di lavoro per il proprio personale. Ognuno si verifica in modo diverso.
Soggetto formatore e docente: due controlli diversi
Il soggetto formatore è l'organizzazione che progetta il corso, ne risponde e rilascia l'attestato. Il docente è la persona che insegna. Sono due verifiche distinte: un ente ammesso con un docente senza requisiti produce un corso non valido, e lo stesso vale per un ottimo docente che lavora per un soggetto che non può rilasciare attestati. I requisiti dei docenti, fissati dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, sono spiegati nella pagina sul formatore.
La pagina madre su come scegliere un corso valido riassume tutti i requisiti di un corso. Qui l'attenzione è sul primo controllo: chi c'è dietro l'offerta e come si dimostra che è ammesso.
Le categorie ammesse e come verificarle
La Parte I, punto 1, dell'Accordo Stato-Regioni 2025 distingue soggetti istituzionali, soggetti accreditati e altri soggetti. La Parte II, punto 2, aggiunge il datore di lavoro per la formazione del proprio personale.
| Categoria | Esempi | Cosa chiedere | Dove verificare |
|---|---|---|---|
| Istituzionali | Ministeri, Regioni e loro strutture, università, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, ordini e collegi professionali regolamentati | che l'ente rientri nell'elenco del punto 1.1 | natura pubblica dell'ente o qualifica di ordine o collegio regolamentato |
| Accreditati | enti di formazione accreditati dalla Regione | estremi dell'accreditamento e Regione che lo ha concesso | elenco regionale degli enti accreditati |
| Fondi interprofessionali | fondi il cui statuto prevede l'erogazione diretta | riferimento statutario | statuto del fondo |
| Organismi paritetici | enti bilaterali dell'art. 51 D.Lgs. 81/08 | iscrizione al repertorio nazionale | repertorio del Ministero del Lavoro |
| Associazioni datoriali e sindacali | associazioni comparativamente più rappresentative | autocertificazione dei requisiti di rappresentatività | copia dell'autocertificazione |
| Datore di lavoro | l'azienda per i propri lavoratori, preposti e dirigenti | non applicabile | documentazione interna del corso |
Tra i soggetti istituzionali l'Accordo comprende anche le istituzioni scolastiche, per il personale e gli studenti, e alcune organizzazioni di volontariato come la Croce Rossa, per il proprio personale. Per una piccola impresa che compra un corso sul mercato, le categorie che contano davvero sono le altre.
Enti accreditati: Regione ed esperienza
L'accreditamento è rilasciato da ciascuna Regione o Provincia autonoma secondo il proprio modello. Le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 precisano che vale solo nella Regione che lo ha concesso (FAQ 1): un ente che lavora in più Regioni deve essere accreditato in ciascuna. Gli attestati regolari valgono comunque in tutta Italia.
Il secondo requisito è meno noto. Per erogare la maggior parte dei corsi, l'ente accreditato deve avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza. Fanno eccezione i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti, per i quali basta l'accreditamento regionale. Un ente accreditato da pochi mesi può quindi formare i dipendenti, ma non tenere il corso per il datore di lavoro o i moduli RSPP.
Organismi paritetici
Gli organismi paritetici sono costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'Accordo li ammette se rientrano nell'art. 51 del D.Lgs. 81/08 e sono iscritti nel repertorio nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro con il decreto 11 ottobre 2022, n. 171. Il controllo pratico è uno solo: verificare l'iscrizione nel repertorio. Un ente che si presenta come «bilaterale» ma non vi compare non è un organismo paritetico ai fini dell'Accordo.
Associazioni datoriali e sindacali
Le associazioni possono formare se sono comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'Accordo valuta la presenza in almeno metà delle province, distribuite tra Nord, Centro, Sud e Isole, il numero di iscritti e la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, non la semplice adesione. Finché non è emanato l'atto nazionale previsto dall'Accordo, i requisiti possono essere autocertificati: l'autocertificazione va presentata a chi chiede il corso ed esibita agli organi di vigilanza (FAQ 3). Gli attestati rilasciati da associazioni prive dei requisiti non sono validi, ed è per questo che conviene chiederne copia e archiviarla.
Il datore di lavoro come soggetto formatore
L'Accordo consente al datore di lavoro di organizzare direttamente la formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti. In quel caso è lui il soggetto formatore e risponde di tutto: docenti qualificati, programma conforme, registro, verifica finale, attestati e conservazione del fascicolo per almeno 10 anni.
L'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08 chiede che la formazione dei lavoratori avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, dove esistono nel settore e nel territorio. L'Accordo traduce la regola in una procedura: prima del corso il datore di lavoro chiede la collaborazione all'organismo paritetico; se non riceve risposta entro quindici giorni, procede da solo. Conviene fare la richiesta per iscritto e conservarla con il fascicolo. Questa possibilità vale solo per il proprio personale: un'azienda non può formare i dipendenti di un'altra.
Esempio: tre offerte a confronto
Esempio: un laboratorio artigiano con 9 dipendenti deve far fare il corso al titolare e la formazione specifica a due neoassunti. Riceve tre offerte.
- Ente accreditato dalla propria Regione da sei mesi, aula vicino all'azienda: va bene per la formazione dei neoassunti, ma non per il corso del datore di lavoro, perché mancano i tre anni di esperienza documentata.
- Società «certificata ISO 9001» con corsi online a basso prezzo, senza indicare a quale categoria appartiene: la certificazione di qualità non è un titolo per rilasciare attestati. Senza risposta chiara, l'offerta va scartata.
- Organismo paritetico del settore artigiano iscritto al repertorio: può erogare entrambi i corsi, purché docenti e modalità siano conformi.
Checklist di verifica del soggetto formatore
Prima di firmare il preventivo, chiedere per iscritto:
- a quale categoria dell'Accordo appartiene l'ente;
- gli estremi del titolo: accreditamento con Regione e data, iscrizione al repertorio, autocertificazione dell'associazione, previsione statutaria del fondo;
- se accreditato, da quanto tempo e con quale esperienza documentata, quando il corso non è per lavoratori, preposti o dirigenti;
- chi sono i docenti e con quale criterio del decreto 6 marzo 2013 si qualificano;
- se l'aula si tiene nella Regione dell'accreditamento;
- se a fine corso consegna attestati nominativi, copia del registro e del verbale.
Le risposte vanno archiviate con l'attestato: dimostrano la diligenza nella scelta. Gli altri controlli sul corso sono raccolti nella checklist per capire se un corso è affidabile.
Ricorda che il periodo transitorio dell'Accordo, che permetteva di avviare corsi con le regole precedenti anche per i requisiti dei soggetti formatori (FAQ 46), si è chiuso a maggio 2026. I corsi avviati da allora devono rispettare i requisiti del 2025.
Domande frequenti
Un ente con certificazione ISO 9001 è un ente formatore accreditato?
No. La certificazione ISO 9001 attesta un sistema di gestione della qualità, rilasciato da un organismo privato. L'accreditamento è un atto della Regione, che vale solo nel suo territorio. Un ente può avere entrambi, ma ai fini dell'Accordo conta che appartenga a una delle categorie ammesse: per un ente privato di formazione, l'accreditamento regionale.
Il mio RSPP esterno può tenere i corsi ai dipendenti?
Può farlo come docente, se possiede i requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013. Serve però un soggetto formatore: un ente ammesso per cui insegna, oppure l'azienda stessa che organizza il corso per il proprio personale. Nel secondo caso il datore di lavoro rilascia gli attestati e conserva il fascicolo; il consulente insegna ma non diventa soggetto formatore.
Un ente accreditato in un'altra Regione può organizzare un corso nella mia?
Come ente accreditato no, se non ha l'accreditamento anche nella tua Regione: secondo le FAQ ministeriali l'accreditamento vale solo dove è stato ottenuto. Può farlo se rientra in un'altra categoria ammessa, per esempio se è un organismo paritetico iscritto al repertorio. Gli attestati rilasciati regolarmente, invece, valgono su tutto il territorio nazionale.
Le scuole edili possono rilasciare attestati?
Le scuole edili sono enti bilaterali del settore delle costruzioni: possono rilasciare attestati se rientrano tra i soggetti ammessi, in particolare tra gli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale. L'Accordo riconosce inoltre integralmente il percorso «16 ore MICS» come formazione generale e specifica dei lavoratori. Anche qui conviene verificare il titolo dell'ente e chiedere attestati nominativi completi.
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