Informazione ai lavoratori (art. 36): cosa dare e come provarlo
Informazione ai lavoratori secondo l'art. 36: contenuti obbligatori, differenza con formazione e addestramento, come documentarla e lavoratori stranieri.
L'art. 36 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a fornire a ogni lavoratore le informazioni sui rischi dell'azienda e della sua mansione, sulle misure adottate, sulle procedure di emergenza e sui nomi delle figure della sicurezza. L'informazione è distinta dalla formazione, deve essere comprensibile e va documentata con prove datate e firmate.
Informazione, formazione e addestramento: tre obblighi diversi
Il decreto distingue tre attività con definizioni precise nell'art. 2. L'informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili a identificare, ridurre e gestire i rischi. La formazione è un processo educativo che trasferisce conoscenze e procedure per svolgere i compiti in sicurezza. L'addestramento è il complesso delle attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.
La differenza pratica si vede nella tabella.
| Aspetto | Informazione (art. 36) | Formazione (art. 37) | Addestramento (art. 37 c. 5) |
|---|---|---|---|
| Scopo | far sapere | far capire | far saper fare |
| Forma tipica | colloquio, opuscolo, riunione breve, cartelli | corso con docente, ore minime, verifica finale | prova pratica sul posto di lavoro |
| Durata | non fissata dalla legge | fissata dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 | non fissata, adeguata all'attrezzatura o procedura |
| Chi la eroga | datore di lavoro, RSPP, preposto | soggetti formatori ammessi dall'Accordo | persona esperta |
| Prova | modulo di consegna o verbale firmato | attestato e registro presenze | registro dell'addestramento |
Solo la formazione ha durate e contenuti minimi fissati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; per l'informazione la legge indica i contenuti, non le ore. Un errore frequente è pensare che il corso di formazione generale copra anche l'informazione. Non è così: il corso tratta i concetti generali, mentre l'informazione riguarda la specifica azienda, con i suoi rischi, il suo piano di emergenza e i nomi delle persone. Un approfondimento sulle differenze è nella pagina su formazione e informazione, mentre l'organizzazione dei corsi è trattata nella guida alla formazione obbligatoria e la parte pratica nel capitolo sull'addestramento.
Cosa deve contenere l'informazione: l'elenco dell'art. 36
L'art. 36 divide i contenuti in due gruppi. Il primo comma riguarda le informazioni generali, uguali per tutti i lavoratori dell'azienda:
- i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale;
- le procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza e di primo soccorso;
- i nominativi dell'RSPP, degli eventuali ASPP e del medico competente.
Il secondo comma riguarda le informazioni specifiche, che variano da mansione a mansione:
- i rischi specifici cui il lavoratore è esposto, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso di sostanze e miscele pericolose, sulla base delle schede di sicurezza e delle norme di buona tecnica;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Diversi titoli del decreto aggiungono obblighi di informazione per rischi particolari: movimentazione manuale dei carichi (art. 169), videoterminali (art. 177), agenti fisici come il rumore (art. 184), agenti chimici (art. 227), agenti biologici (art. 278). Per i DPI l'art. 77 chiede di informare preventivamente il lavoratore dei rischi dai quali il dispositivo lo protegge. Se in azienda c'è uno di questi rischi, l'informativa della mansione deve trattarlo in modo esplicito.
Quando va data
L'informazione va fornita all'ingresso in azienda, prima che il lavoratore inizi la mansione, e va ripetuta ogni volta che cambia qualcosa di rilevante: nuova mansione, nuova attrezzatura o sostanza, aggiornamento del DVR, cambio degli addetti alle emergenze o del medico competente, modifica delle vie di esodo. Un nome sbagliato nell'elenco degli addetti è un difetto di informazione, oltre che un problema concreto in caso di emergenza.
Lingua e chiarezza: quando l'informazione è davvero data
Il comma 4 dell'art. 36 stabilisce che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Per i lavoratori immigrati, l'informazione avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Questo significa tre cose pratiche. Primo: un DVR di cento pagine consegnato in copia non è informazione, perché nessun lavoratore lo legge e lo capisce. Secondo: il testo va scritto per chi lo riceve, con frasi brevi, esempi concreti e immagini dove servono. Terzo: per i lavoratori stranieri bisogna verificare prima che capiscano la lingua usata e, se non la capiscono, ricorrere a traduzioni, a un collega che faccia da interprete o a materiali illustrati.
Esempio: l'informativa per un aiuto cuoco appena arrivato
Esempio: un ristorante assume un aiuto cuoco che parla poco l'italiano. Prima dell'inizio del turno il titolare verifica con un breve colloquio quanto comprende, e decide di usare una scheda illustrata in doppia lingua preparata con l'aiuto di un collega che parla la stessa lingua. La scheda mostra dove sono estintore, cassetta di primo soccorso e uscite, chi sono gli addetti alle emergenze, quali coltelli e attrezzature userà, come si usa il forno e quale detergente non va mai mescolato con un altro. Alla fine il lavoratore indica sulla piantina le uscite e l'estintore. Il modulo firmato riporta la lingua usata e il nome del collega che ha tradotto.
Le indicazioni per i casi più complessi sono nella pagina sui lavoratori stranieri e la comprensione linguistica.
Come documentare l'informazione
La legge non prescrive un modulo, ma in caso di ispezione o di infortunio il datore di lavoro deve dimostrare di aver informato. Un'informazione non documentata, nella pratica, equivale a un'informazione non data. Gli strumenti più usati sono quattro:
- modulo di consegna dell'informativa, con elenco degli argomenti, data e firma del lavoratore;
- verbale di una breve riunione informativa con argomenti trattati e firme dei presenti;
- consegna di opuscoli o schede di mansione con ricevuta;
- registro dei briefing periodici, utile per gli aggiornamenti.
Il modulo deve indicare cosa è stato detto, non solo che «è stata data l'informazione»: una firma sotto una frase generica prova poco. Un modello con le voci dell'art. 36 già impostate è nel modulo di consegna dell'informativa, mentre i criteri per costruire una prova solida sono nella pagina su come dimostrare che l'informazione è stata data.
Checklist dell'informativa completa
- Rischi generali dell'azienda descritti in modo comprensibile
- Rischi specifici della mansione, collegati al DVR
- Prodotti chimici usati, con pittogrammi e istruzioni essenziali
- Misure di prevenzione e DPI previsti, con il motivo
- Procedure di emergenza, uscite, punto di raccolta, numeri utili
- Nomi aggiornati di addetti emergenze e primo soccorso, RSPP, medico competente
- Verifica della comprensione della lingua per i lavoratori stranieri
- Data, firma del lavoratore e di chi ha informato
Errori tipici e sanzioni
In ispezione le contestazioni sull'informazione nascono spesso da situazioni ricorrenti: modulo firmato all'assunzione anni prima e mai aggiornato, nomi degli addetti alle emergenze non più presenti in azienda, nessuna informazione sui prodotti chimici in uso, informativa standard identica per l'impiegata e per il magazziniere, lavoratori stranieri che non capiscono il testo che hanno firmato.
La violazione dei commi 1 e 2 dell'art. 36 è punita a carico del datore di lavoro e del dirigente con l'arresto o l'ammenda, secondo l'art. 55, comma 5, lett. c. Gli importi sono periodicamente rivalutati; la logica del sistema, compresa la procedura di prescrizione che consente di regolarizzare, è spiegata nella pagina sulle sanzioni. Il testo vigente dell'articolo è consultabile su Normattiva.
Anche i lavoratori hanno un ruolo: l'art. 20 li obbliga a osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute e a segnalare le carenze. Un'informazione chiara rende questo obbligo concretamente esigibile.
Domande frequenti
Basta consegnare una copia del DVR per informare i lavoratori?
No. Il DVR è un documento tecnico pensato per l'organizzazione della prevenzione, non per i lavoratori, e l'art. 36 chiede che l'informazione sia facilmente comprensibile. Si può estrarre dal DVR una scheda per mansione, con rischi, misure e DPI descritti in linguaggio semplice, e consegnarla con firma. Il DVR resta comunque a disposizione dell'RLS, che ha diritto di consultarlo.
Chi può fare l'informazione ai lavoratori?
L'obbligo è del datore di lavoro, che può fornirla personalmente o tramite RSPP, dirigenti, preposti o colleghi esperti. Non servono requisiti formali di docenza come per i corsi dell'art. 37. Conta che chi informa conosca davvero i rischi e le procedure dell'azienda e sappia rispondere alle domande. Il nome di chi ha informato va riportato sul modulo.
Ogni quanto va ripetuta l'informazione?
La legge non fissa una periodicità. L'informazione va data all'ingresso e ripetuta quando cambiano mansione, attrezzature, sostanze, procedure, figure della sicurezza o esito della valutazione dei rischi. Un ripasso annuale delle procedure di emergenza, magari in occasione della prova di evacuazione, è una buona pratica che aiuta anche a verificare che l'elenco degli addetti sia aggiornato.
L'informazione vale anche per tirocinanti e lavoratori somministrati?
Sì. Tirocinanti, soci lavoratori e collaboratori sono lavoratori ai fini della tutela e vanno informati come i dipendenti. Per i somministrati l'informazione sui rischi generali può essere fornita dall'agenzia, ma quella sui rischi specifici del luogo e della mansione spetta all'utilizzatore, che conosce l'organizzazione reale. Conviene concordare per iscritto chi fa cosa con l'agenzia.
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