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Guida Sicurezza 81

Cantiere temporaneo o mobile: definizione, lavori ed esclusioni

Cantiere temporaneo o mobile: la definizione dell'art. 89, i lavori dell'Allegato X, le esclusioni dell'art. 88 e quando una manutenzione diventa cantiere.

Un cantiere temporaneo o mobile è, secondo l'art. 89 del D.Lgs. 81/08, qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'Allegato X: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione, scavi, montaggio di prefabbricati. Non conta la durata né l'importo: conta il tipo di lavoro, salvo le esclusioni dell'art. 88.

Perché il cantiere ha regole proprie

Il capitolo sulla sicurezza nei cantieri edili descrive figure e documenti del Titolo IV. Questa pagina risponde alla domanda che viene prima: il lavoro che sto per commissionare o eseguire è un cantiere oppure no? Dalla risposta dipende se si applicano coordinatori, PSC, POS e notifica, oppure le regole generali sugli appalti dell'art. 26.

Il motivo della disciplina speciale è pratico. In un'azienda il luogo di lavoro è stabile, il datore di lavoro è uno e la valutazione dei rischi descrive un ambiente che cambia poco. In un cantiere il luogo cambia ogni settimana, i rischi aumentano e diminuiscono con le fasi, e nello stesso spazio lavorano imprese con datori di lavoro diversi. Per questo il Titolo IV aggiunge obblighi in capo a chi commissiona l'opera e figure di coordinamento che altrove non esistono.

La definizione: art. 89 e Allegato X

L'art. 89, comma 1, lett. a, definisce il cantiere temporaneo o mobile come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X. L'Allegato ha due punti.

Il punto 1 comprende i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali. Rientrano anche le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Il punto 2 aggiunge gli scavi e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per realizzare lavori edili o di ingegneria civile. Il testo è su Normattiva, D.Lgs. 81/2008.

Due parole dell'elenco pesano più delle altre: manutenzione e riparazione. Non serve costruire qualcosa di nuovo perché ci sia un cantiere: anche la riparazione di una copertura o il rifacimento di un intonaco su un'opera esistente rientrano nell'Allegato X.

Le esclusioni dell'art. 88

L'art. 88, comma 2, esclude dal Capo I del Titolo IV alcune attività, con regole proprie o con un rischio diverso:

  • prospezione, ricerca e coltivazione di sostanze minerali, lavori negli impianti connessi alle attività minerarie e nelle pertinenze delle miniere;
  • frantumazione, vagliatura e trasporto dei prodotti delle cave, e caricamento dei prodotti dalle piazze;
  • prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi;
  • lavori svolti in mare;
  • attività in studi teatrali, cinematografici e televisivi o in altri luoghi di ripresa, purché non comportino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
  • lavori su impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile dell'Allegato X (lett. g-bis);
  • attività del D.Lgs. 272/1999, cioè i lavori portuali, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile dell'Allegato X (lett. g-ter).

Il comma 2-bis riporta invece nel Titolo IV spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle loro particolari esigenze individuate con decreto ministeriale: è la disciplina dei palchi e degli allestimenti fieristici, con regole proprie su montaggio e smontaggio.

Quando una manutenzione diventa cantiere

La lettera g-bis è la fonte della maggior parte dei dubbi delle piccole imprese. La regola è: il lavoro sull'impianto da solo non è cantiere; lo diventa se comporta lavori edili o di ingegneria civile. Il criterio va applicato al lavoro concreto, non alla qualifica della ditta.

LavoroÈ cantiere?Perché
Sostituzione di una caldaia nello stesso locale, senza opere murarieNoImpianto senza lavori edili (art. 88, c. 2, lett. g-bis)
Rifacimento dell'impianto elettrico con tracce nei muri e ripristino degli intonaciSìComporta lavori edili dell'Allegato X
Cablaggio di rete in canaline esistenti in un ufficioNoRete informatica senza opere edili
Scavo per l'allaccio della fognatura o la posa di un cavoSìGli scavi sono lavori edili (Allegato X, punto 2)
Ritinteggiatura delle pareti di un negozioSìManutenzione di un'opera fissa
Rifacimento del manto di copertura di un capannoneSìManutenzione e riparazione di un'opera fissa
Pulizia degli uffici o dei vetriNoNon è un lavoro dell'Allegato X: si applica l'art. 26
Montaggio di una scaffalatura metallica a pavimentoDa valutareDipende da ancoraggi, opere edili e dimensioni: va qualificato caso per caso

Esempio: un'officina affida a un elettricista il rifacimento dell'illuminazione del capannone. Se si sostituiscono i corpi illuminanti sulle linee esistenti, non è cantiere e il rapporto si gestisce con l'art. 26. Se invece si aprono tracce nelle pareti in muratura e si posano nuove canalizzazioni con opere murarie, il lavoro diventa cantiere. Se nello stesso periodo lavora anche un'impresa edile per il ripristino delle pareti, entrano in gioco i coordinatori e il PSC.

Cosa cambia se è un cantiere

Il Titolo IV si applica a ogni cantiere, anche con un'unica impresa. Quello che cambia con il numero di imprese è l'insieme dei documenti:

AspettoLavoro non edile in appaltoCantiere con una sola impresaCantiere con più imprese
Documento di coordinamentoDUVRI, se dovuto (art. 26)Nessun PSCPSC del coordinatore
Documento dell'impresaDVR aziendalePOS (art. 96)POS di ogni impresa esecutrice
Verifica dell'idoneitàArt. 26, c. 1, lett. aAllegato XVII (art. 90, c. 9)Allegato XVII (art. 90, c. 9)
Notifica preliminareNoSolo da 200 uomini-giornoSì
Patente a creditiNon richiestaSì, salvo esclusioni dell'art. 27Sì, salvo esclusioni dell'art. 27

Per l'art. 96, comma 2, l'accettazione del PSC e la redazione del POS valgono come adempimento di parte degli obblighi dell'art. 26 per quel cantiere: per questo, dove c'è un PSC, il DUVRI non si redige. Se invece lavora una sola impresa dentro un'azienda che continua la propria attività, non c'è PSC da accettare e le interferenze con il committente si gestiscono con l'art. 26, quindi con il DUVRI quando non ricorre un'esclusione del comma 3-bis; il dettaglio è nella pagina sulle interferenze tra imprese. Quando invece il lavoro non è un cantiere, i criteri per decidere se il DUVRI serve sono nella pagina su quando serve il DUVRI.

Restano sempre applicabili, anche con una sola impresa, le regole tecniche del Capo II su scavi, ponteggi, lavori in quota e demolizioni, e la formazione di rischio alto prevista per le costruzioni dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. I casi in cui servono anche notifica e coordinatori sono nella pagina sulla notifica preliminare.

Errore tipico

L'errore più frequente nelle piccole aziende committenti è trattare come semplice manutenzione un lavoro che comporta opere edili: si prepara un DUVRI, si fa entrare un'impresa edile e un impiantista in giorni diversi, e non si nomina il coordinatore per l'esecuzione. Per l'organo di vigilanza è un cantiere con più imprese senza CSE né PSC, e la responsabilità è del committente. Lo stesso vale per un lavoratore che opera presso un cliente: chi fa l'impiantista dovrebbe chiedersi ogni volta se il lavoro comporta opere edili, come spiegato in accesso a stabilimenti e cantieri.

Domande frequenti

Un lavoro di un solo giorno può essere un cantiere?

Sì. La definizione dell'art. 89 non fissa una durata minima né un importo: basta che si svolga uno dei lavori edili o di ingegneria civile dell'Allegato X. Anche la sostituzione di alcune tegole rotte è riparazione di un'opera fissa. Con una sola impresa servono il POS e il rispetto delle regole tecniche, mentre coordinatori e notifica dipendono dal numero di imprese e dagli uomini-giorno.

L'installazione di un condizionatore è un cantiere?

Dipende dalle opere necessarie. Se l'installazione riguarda solo l'impianto e non comporta lavori edili, rientra nell'esclusione della lett. g-bis dell'art. 88. Se richiede carotaggi strutturali, tracce in muratura o opere in quota come la realizzazione di un basamento in copertura, il lavoro comporta opere dell'Allegato X e diventa cantiere. La qualificazione va fatta prima dell'affidamento.

Il montaggio di uno stand in fiera segue le regole dei cantieri?

Dipende dalla struttura. L'art. 88, comma 2-bis, applica il Titolo IV agli spettacoli e alle manifestazioni fieristiche secondo il decreto interministeriale 22 luglio 2014, che però esclude dalle regole del Capo I (coordinatori, PSC, notifica) molti stand ordinari: tra gli altri, le strutture alte meno di 6,5 metri, quelle su due livelli con piano superiore fino a 100 metri quadrati e alcune strutture prefabbricate temporanee fino a 8,5 metri. Per gli stand esclusi restano l'art. 26 nei rapporti con l'organizzatore e le altre imprese, le regole sulle attrezzature e sui lavori in quota; per le strutture più grandi valgono le regole del cantiere adattate dal decreto.

Se un'azienda ristruttura il proprio magazzino con i propri dipendenti è un cantiere?

Sì, se i lavori sono quelli dell'Allegato X: il cantiere si definisce in base al lavoro, non a chi lo esegue. L'azienda che esegue opere edili con propri dipendenti opera come impresa esecutrice per quel cantiere, con POS e regole del Capo II, oltre agli obblighi del committente. Se affida una parte dei lavori a un'altra impresa, valgono le regole sui coordinatori.

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