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Guida Sicurezza 81

POS piano operativo di sicurezza: chi lo fa e cosa contiene

POS piano operativo di sicurezza: chi lo redige, i contenuti minimi dell'Allegato XV, differenze con PSC e DVR, modello semplificato ed errori tipici.

Il POS, piano operativo di sicurezza, è la valutazione dei rischi che il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice redige per un singolo cantiere. È obbligatorio anche quando in cantiere lavora una sola impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, e deve contenere almeno gli elementi elencati nel punto 3.2.1 dell'Allegato XV.

Dove si colloca rispetto al resto

Il capitolo sulla sicurezza nei cantieri edili spiega quando servono coordinatori e PSC e chi trasmette i POS a chi. Qui ci si concentra sul documento in sé: chi lo deve scrivere, che cosa ci deve essere dentro, come si distingue dagli altri documenti e quali difetti emergono più spesso durante i controlli.

Chi deve redigerlo

L'art. 89, comma 1, lett. h, definisce il POS come il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato. L'art. 96, comma 1, lett. g, lo rende obbligatorio per i datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche quando nel cantiere opera un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti.

SoggettoRedige il POS?Nota
Impresa esecutrice con dipendentiSì, uno per ogni cantiereAnche se è l'unica impresa presente
Impresa affidataria che esegue anche lavoriSìVerifica inoltre la congruenza dei POS dei subappaltatori con il proprio
Impresa affidataria che non esegue lavoriSì, l'art. 96 si rivolge anche alle affidatarieIl suo POS descrive la presenza in cantiere e le attività di verifica e coordinamento dell'art. 97, ed è il riferimento per la congruenza dei POS altrui
Lavoratore autonomo senza dipendentiNoSi attiene a PSC e indicazioni del CSE (artt. 94 e 100)
Fornitore che si limita a consegnare materialiNo (art. 96, c. 1-bis)Restano gli obblighi dell'art. 26

La differenza tra le figure è approfondita nella pagina su impresa affidataria, impresa esecutrice e lavoratore autonomo. Se un fornitore oltre a consegnare monta, posa o installa, non è più una mera fornitura: in quel caso esegue lavori e deve redigere il POS.

I contenuti minimi: Allegato XV, punto 3.2.1

Il POS deve contenere almeno i seguenti elementi. È l'elenco su cui l'organo di vigilanza confronta il documento, voce per voce.

LetteraContenuto obbligatorio
aDati identificativi dell'impresa: datore di lavoro e recapiti, attività e singole lavorazioni svolte in cantiere anche dagli autonomi subaffidatari, addetti a primo soccorso, antincendio ed emergenze, RLS aziendale o territoriale, medico competente se previsto, RSPP, direttore tecnico di cantiere e capocantiere, numero e qualifiche dei lavoratori
bMansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata
cDescrizione dell'attività di cantiere, modalità organizzative e turni di lavoro
dElenco di ponteggi, ponti su ruote a torre, altre opere provvisionali di notevole importanza, macchine e impianti utilizzati
eElenco di sostanze e miscele pericolose usate, con le schede di dati di sicurezza
fEsito della valutazione del rumore
gMisure preventive e protettive integrative rispetto a quelle del PSC, se previsto
hProcedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC, se previsto
iElenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere
lDocumentazione sull'informazione e la formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

Il testo dell'Allegato XV è consultabile su Normattiva, D.Lgs. 81/2008 e, in forma più leggibile, su tussl.it. La completezza conta anche per le sanzioni: l'art. 159, comma 1, punisce con l'arresto o l'ammenda il datore di lavoro che non redige il POS, con pena più alta se il cantiere comporta i rischi particolari dell'Allegato XI, e prevede la sola ammenda quando il POS manca di uno o più elementi dell'Allegato XV.

POS, PSC e DVR a confronto

AspettoDVRPSCPOS
Chi lo redigeDatore di lavoro dell'impresaCoordinatore per la progettazione, o per l'esecuzione nei casi previstiDatore di lavoro di ogni impresa esecutrice
OggettoTutta l'attività dell'impresaL'intero cantiere e le interferenze tra impreseLe lavorazioni di quell'impresa in quel cantiere
Quando serveSempre, con almeno un lavoratoreCon più imprese esecutrici previsteIn ogni cantiere in cui l'impresa esegue lavori
RiferimentoArtt. 17, 28, 29Art. 100, Allegato XV punto 2Artt. 89 e 96, Allegato XV punto 3

Il POS non sostituisce il DVR dell'impresa. Per l'art. 96, comma 2, la redazione del POS e l'accettazione del PSC valgono come adempimento della valutazione dei rischi e degli obblighi dell'art. 26 solo per quel cantiere: l'impresa deve comunque avere il proprio DVR per la sede, il magazzino e le attività generali. Il rapporto con il piano del coordinatore è spiegato nella pagina sul PSC.

Il percorso del POS prima dell'ingresso

L'art. 101, comma 3, fissa la sequenza. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ogni impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria; l'affidataria ne verifica la congruenza rispetto al proprio e lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche, effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento. Il CSE verifica l'idoneità del POS come piano complementare di dettaglio del PSC (art. 92, comma 1, lett. b).

Copia del POS va inoltre messa a disposizione dell'RLS dell'impresa almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 100, comma 4). Se cambiano lavorazioni, attrezzature o squadre in modo rilevante, il POS va aggiornato e ritrasmesso con lo stesso percorso.

Il modello semplificato

Il decreto interministeriale 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, ha approvato modelli semplificati per POS (Allegato I), PSC, piano di sicurezza sostitutivo e fascicolo dell'opera. L'art. 1 dice che i datori di lavoro possono usare il modello: è una facoltà, e resta ferma l'integrale applicazione del Titolo IV.

Il modello è utile come traccia per non dimenticare voci dell'Allegato XV, soprattutto per una piccola impresa. Il rischio è usarlo come un modulo da riempire con frasi generiche: anche nel formato semplificato le lavorazioni, le attrezzature e le misure devono essere quelle reali del cantiere.

Esempio: POS di un'impresa di serramenti

Esempio: una ditta di serramenti con 2 posatori deve sostituire le finestre di un condominio dal ponteggio montato dall'impresa edile affidataria. Il suo POS indica le lavorazioni (rimozione dei vecchi telai, posa, sigillatura), l'uso del ponteggio altrui alle condizioni del PSC, il sollevamento dei serramenti con un argano proprio, il silicone e la schiuma con le relative schede di sicurezza, l'esito della valutazione del rumore per l'uso del flessibile, i DPI consegnati e gli attestati di formazione dei due posatori. Non elenca la gru o l'escavatore che usa solo l'impresa edile.

Errori tipici in ispezione

  1. POS identico per ogni cantiere, con indirizzo cambiato e attrezzature mai usate in quel lavoro.
  2. Mancano capocantiere, addetti alle emergenze o qualifiche dei lavoratori: elemento della lettera a assente, quindi POS incompleto.
  3. Schede di sicurezza citate ma non allegate o non corrispondenti ai prodotti presenti in cantiere.
  4. Impresa entrata in cantiere prima che l'affidataria e il CSE abbiano concluso la verifica.
  5. Squadra cambiata a metà lavori senza aggiornare nominativi e attestati.

Gli attestati e la documentazione della formazione citati alla lettera l sono gli stessi richiesti per la formazione in cantiere. Le altre carte che l'impresa deve tenere sul posto sono raccolte nella checklist dei documenti di cantiere.

Domande frequenti

Serve un POS diverso per ogni cantiere?

Sì. L'art. 89 lo definisce come documento riferito al singolo cantiere interessato. Parti generali come organigramma, DPI in dotazione o attestati possono essere riutilizzate, ma descrizione delle lavorazioni, attrezzature, sostanze, turni e misure integrative devono riguardare quel cantiere. Un POS che descrive lavori diversi da quelli eseguiti viene trattato come non idoneo.

Il lavoratore autonomo deve fare il POS?

No, se lavora senza dipendenti. Il POS è redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice. L'autonomo deve usare attrezzature conformi e DPI, attuare quanto previsto dal PSC e adeguarsi alle indicazioni del CSE (artt. 21, 94 e 100). Se invece lavora con dipendenti o collaboratori subordinati, è un'impresa esecutrice e redige il POS.

Chi firma il POS?

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, che ne è l'autore per legge anche quando a scriverlo materialmente è un consulente o l'RSPP. Conviene che riporti anche le firme di RSPP, medico competente se nominato e RLS per presa visione. La firma dell'RLS documenta che il POS gli è stato messo a disposizione, ma non sostituisce la consultazione prevista prima dell'accettazione del PSC.

Il POS serve se non c'è il PSC?

Sì. Con una sola impresa e senza coordinatori il PSC non esiste, ma l'art. 96 richiede il POS anche quando nel cantiere opera un'unica impresa. In questo caso le lettere g e h dell'Allegato XV, che rinviano al PSC, non si applicano, e il POS deve contenere direttamente tutte le misure per le lavorazioni dell'impresa.

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