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Guida Sicurezza 81

Dotazioni di emergenza obbligatorie in azienda: elenco e fonti

Dotazioni di emergenza obbligatorie in azienda: estintori, cassetta, luci, segnaletica, planimetrie e numeri utili, con la fonte di legge di ciascuna.

Le dotazioni di emergenza obbligatorie in ogni azienda sono poche e vengono da norme diverse: mezzi di estinzione scelti con la valutazione del rischio incendio, cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione, un telefono per chiamare i soccorsi, vie e uscite di emergenza segnalate e, dove servono, illuminate. Planimetrie, idranti e allarmi dipendono dal tipo di attività.

Da dove nascono gli obblighi

Non esiste un unico elenco di legge delle dotazioni di emergenza. L'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/08 chiede che gli addetti dispongano di «attrezzature adeguate», l'art. 46 rimanda ai decreti antincendio e l'art. 45 al decreto sul primo soccorso. A questi si aggiungono i requisiti dei luoghi di lavoro dell'Allegato IV e le norme sulla segnaletica del Titolo V.

In pratica le fonti da tenere sul tavolo sono cinque:

  1. Allegato IV del D.Lgs. 81/08, punto 1.5, per vie e uscite di emergenza, la loro segnaletica (1.5.10) e l'illuminazione di sicurezza (1.5.11).
  2. Il D.M. 3 settembre 2021, detto minicodice, per la scelta di estintori, sistemi di allarme e misure di esodo in base alla valutazione del rischio incendio.
  3. Il D.M. 1 settembre 2021 per la sorveglianza, i controlli periodici e la manutenzione delle attrezzature antincendio, con il registro dei controlli.
  4. Il D.M. 2 settembre 2021 per il piano di emergenza e le sue planimetrie, dove il piano è obbligatorio.
  5. Il D.M. 388/2003 per cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione e mezzo di comunicazione.

Come queste dotazioni si inseriscono nell'organizzazione della squadra è spiegato nella pagina sulla squadra di emergenza aziendale.

Tabella delle dotazioni con la loro fonte

DotazioneQuando è obbligatoriaFonteApprofondimento
Estintori portatiliDi regola in tutti i luoghi di lavoro, in numero e tipo stabiliti dalla valutazioneArt. 46 D.Lgs. 81/08; D.M. 3/9/2021Estintori
Registro dei controlli antincendioIn tutti i luoghi di lavoroD.M. 1/9/2021, Allegato IRegistro antincendio
Vie e uscite di emergenzaIn tutti i luoghi di lavoro, dimensionate su occupanti e localiAllegato IV, punto 1.5; D.M. 3/9/2021Uscite di emergenza
Segnaletica di vie, uscite e presidiIn tutti i luoghi di lavoroAllegato IV, punto 1.5.10; art. 163 e Allegati XXIV-XXVPagina sulla segnaletica
Illuminazione di sicurezzaSulle vie e uscite che richiedono illuminazioneAllegato IV, punto 1.5.11Pagina sulle luci di emergenza
Mezzo per dare l'allarmeSecondo la valutazione del rischio incendioD.M. 3/9/2021Valutazione del rischio incendio
Idranti o naspiSolo dove previsti dalla progettazione antincendio o dalla regola tecnicaD.M. 3/9/2021 e regole tecniche; controlli D.M. 1/9/2021Pagina sugli idranti
Planimetrie di emergenzaDove è obbligatorio il piano di emergenza, anche in forma semplificataD.M. 2/9/2021, Allegato II, punti 2.2 e 4Piano di emergenza
Cassetta di pronto soccorsoAziende dei gruppi A e BD.M. 388/2003, art. 2 e Allegato 1Cassetta
Pacchetto di medicazioneAziende del gruppo C; lavoratori che operano in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale, in tutti i gruppiD.M. 388/2003, art. 2 e Allegato 2Pagina sul primo soccorso
Mezzo di comunicazione per i soccorsiTutte le aziendeD.M. 388/2003, art. 2—
Numeri di emergenza e istruzioniTutte le aziendeArt. 43, comma 1, lett. a e c, D.Lgs. 81/08Informazioni sulle emergenze

Il registro dei controlli antincendio è richiesto in ogni luogo di lavoro, anche nel piccolo ufficio: è la prova che i controlli periodici e le manutenzioni vengono fatti, e può raccogliere anche gli esiti della sorveglianza interna. Il piano di emergenza scritto, invece, è obbligatorio solo nei casi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021: almeno dieci lavoratori, luoghi aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti insieme, attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Le dotazioni per tipo di luogo di lavoro

La tabella che segue è un esempio di come le regole si traducono in dotazioni concrete in quattro situazioni tipiche. Non sostituisce la valutazione: un ufficio con un archivio cartaceo molto voluminoso, per esempio, può richiedere più di quanto indicato.

DotazioneUfficio con 6 personeNegozio con pubblico oltre 50 personeOfficina o laboratorioLavoro in luoghi isolati fuori sede (per esempio con furgone attrezzato)
EstintoriSì, secondo valutazioneSì, anche vicino a casse e magazzinoSì, tipo adatto ai materiali (per esempio CO2 vicino ai quadri)Secondo la valutazione e le norme sul veicolo
Uscite segnalate e illuminazione di sicurezzaSì, se le vie richiedono illuminazioneSìSì—
PlanimetrieNon obbligatorie sotto le soglie del piano, comunque utiliSì, anche nelle misure semplificateSì da 10 lavoratori o se soggetta ai VVF—
Primo soccorsoCassetta o pacchetto secondo il gruppoCassetta (gruppo B se 3 o più lavoratori)Cassetta, verificando se l'azienda è nel gruppo APacchetto di medicazione
ComunicazioneTelefono fisso o cellulareTelefono, numeri esposti alla cassaTelefono, numeri esposti in repartoCellulare carico con copertura verificata nel luogo di lavoro; senza copertura, radio con ascolto continuo o dispositivo satellitare
Registro antincendioSìSìSì—

Il caso più trascurato è l'ultima colonna. L'art. 2, comma 5, del D.M. 388/2003 chiede un pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione per i lavoratori che prestano attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o dall'unità produttiva, anche nelle aziende dei gruppi A e B. Non basta che esista un mezzo aziendale: chi usa l'auto solo per spostarsi tra sedi già attrezzate non rientra nel caso, che va individuato nella valutazione dei rischi.

Dove collocare le dotazioni

La quantità giusta non serve se nessuno la trova. Alcune regole pratiche valgono quasi ovunque:

  • estintori su supporto a parete o piantana, visibili, segnalati e non coperti da merce o scatoloni;
  • cassetta di pronto soccorso in un punto accessibile e segnalato, non chiusa in un ufficio a chiave;
  • numeri di emergenza e indirizzo esatto della sede accanto a ogni telefono e alla cassa;
  • planimetrie, dove previste, vicino agli ingressi e lungo le vie di esodo, orientate rispetto a chi le guarda;
  • per chi lavora in luoghi isolati, pacchetto di medicazione fissato nel vano di carico o sotto il sedile, non sciolto nel cassone.

Il controllo della posizione rientra nella sorveglianza interna: è il primo punto che l'addetto verifica durante il giro periodico.

Il defibrillatore

Il D.M. 388/2003 non prevede il defibrillatore e la L. 116/2021 non introduce un obbligo generale per le aziende private: ne favorisce la diffusione in luoghi indicati dalla legge, come sedi pubbliche aperte al pubblico e mezzi di trasporto, mentre l'obbligo specifico riguarda le società sportive. In azienda resta una scelta da motivare nella valutazione dei rischi, con la formazione e la manutenzione che comporta. Le considerazioni utili sono nella pagina su quando valutare il defibrillatore.

Checklist di verifica ed errori tipici

Una verifica annuale delle dotazioni, possibilmente insieme alla prova di evacuazione, può seguire questo schema:

  • ogni estintore ha il cartellino dell'ultimo controllo periodico in regola ed è annotato nel registro;
  • le uscite di emergenza si aprono dall'interno senza chiavi e non sono ostruite;
  • le lampade di emergenza si accendono togliendo corrente e la prova è annotata;
  • la segnaletica è visibile da ogni punto delle vie di esodo;
  • il contenuto della cassetta corrisponde all'allegato del D.M. 388/2003 e non ci sono prodotti scaduti;
  • chi lavora in luoghi isolati, lontano dalla sede o dall'unità produttiva, ha il pacchetto di medicazione previsto dall'art. 2, comma 5, del D.M. 388/2003;
  • le planimetrie corrispondono al layout attuale dei locali.

L'errore che emerge più spesso in ispezione è la dotazione presente ma non controllata: estintori con l'ultimo controllo di due anni prima, lampade di emergenza che non si accendono, cassetta con garze scadute. Un altro classico è la planimetria rimasta quella di prima della ristrutturazione, con uscite che non esistono più. Anche il magazzino che cresce fino a coprire un estintore o un'uscita è una scena comune: il controllo visivo serve proprio a intercettarla.

I testi ufficiali sono su Normattiva per il D.Lgs. 81/2008, sul sito del Ministero del Lavoro per il D.M. 388/2003 e nella Gazzetta Ufficiale per il D.M. 2 settembre 2021.

Domande frequenti

Quanti estintori servono in un piccolo ufficio?

Il numero non è fisso: si ricava dalla valutazione del rischio incendio secondo il D.M. 3 settembre 2021, considerando superficie, materiali presenti e distanze da percorrere per raggiungere un estintore. Nei luoghi a basso rischio il minicodice dà criteri semplificati. I dettagli su numero, tipo e posizionamento sono nella pagina dedicata agli estintori.

La cassetta di pronto soccorso è obbligatoria anche con un solo dipendente?

Con meno di tre lavoratori, e fuori dal gruppo A, l'azienda è nel gruppo C e deve avere il pacchetto di medicazione, più leggero della cassetta, oltre a un mezzo di comunicazione per chiamare i soccorsi. La cassetta diventa obbligatoria per i gruppi A e B. Nulla vieta di tenere comunque la cassetta, che contiene più presidi.

Le planimetrie di emergenza sono sempre obbligatorie?

No. Il D.M. 2 settembre 2021 le richiede come parte del piano di emergenza, obbligatorio da dieci lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico con oltre cinquanta persone presenti insieme e nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Nei piccoli esercizi aperti al pubblico le misure semplificate consistono proprio in una planimetria con istruzioni sintetiche. Negli altri casi restano utili, ma non obbligatorie.

Chi controlla le dotazioni di emergenza?

Il controllo visivo periodico può farlo personale interno, di solito gli addetti antincendio e primo soccorso, annotandolo nel registro. I controlli periodici e la manutenzione di estintori, idranti e impianti spettano invece a tecnici manutentori qualificati secondo il D.M. 1 settembre 2021. La cassetta di pronto soccorso va controllata da un addetto, con sostituzione dei presidi usati o scaduti.

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