Verbale di ispezione ASL sulla sicurezza: cosa fare dopo
Verbale ispezione ASL sicurezza lavoro: come leggere prescrizione, accertamento e disposizione, rispettare i termini, pagare il quarto e archiviare tutto.
Dopo un’ispezione ASL sulla sicurezza, prima di tutto capite che tipo di verbale avete ricevuto: accesso, prescrizione, accertamento di un illecito amministrativo o disposizione. Per una prescrizione eseguite quanto richiesto entro il termine, documentatelo, attendete la verifica e pagate entro 30 giorni un quarto del massimo dell’ammenda. Tutto va archiviato in un fascicolo dedicato.
Che verbale avete in mano
Un accesso ispettivo può produrre più documenti, anche a distanza di settimane. La procedura in generale, i poteri degli ispettori e come comportarsi durante il controllo sono spiegati nella guida su come prepararsi a un controllo e nella scheda sui verbali; qui vediamo cosa fare con ciascun verbale e come conservarlo nella cartella sicurezza aziendale.
| Tipo | Quando si riceve | Cosa contiene | Cosa fare | Termine |
|---|---|---|---|---|
| Verbale di accesso o di primo accesso | Alla fine della visita | Presenti, dichiarazioni, documenti esaminati o richiesti | Controllare che sia esatto, annotare i documenti da inviare | Quello indicato per l’invio dei documenti |
| Verbale di prescrizione | Quando si accerta una contravvenzione punita con ammenda, sola o alternativa all’arresto | Violazione, articolo, misure da adottare, termine | Eseguire, documentare, comunicare l’adempimento | Fissato dall’ispettore, prorogabile su richiesta motivata |
| Verbale di accertamento | Per le violazioni punite con sanzione amministrativa | Illecito, importo, modalità di pagamento o di difesa | Regolarizzare entro il termine e pagare | Indicato nel verbale |
| Disposizione | Quando norme tecniche o buone prassi adottate dall’azienda non sono applicate correttamente | Cosa fare per applicarle | Eseguire o ricorrere | Ricorso entro 30 giorni |
| Verbale di verifica dell’adempimento | Dopo la scadenza della prescrizione | Esito: adempiuto o no, eventuale ammissione al pagamento | Pagare entro 30 giorni se ammessi | 30 giorni |
Il caso più frequente in una piccola impresa è il verbale di prescrizione, spesso con più violazioni nello stesso documento. Ogni violazione ha la sua misura, il suo termine e la sua somma.
Il verbale di prescrizione, passo per passo
Il meccanismo è quello del D.Lgs. 758/1994, che l’art. 301 del D.Lgs. 81/08 applica alle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con l’arresto in alternativa all’ammenda. La spiegazione generale è nella scheda sulla prescrizione obbligatoria; qui la sequenza vista dalla scrivania del datore di lavoro.
- Lettura con l’RSPP, il giorno stesso. Per ogni violazione si annotano articolo, misura richiesta, termine, responsabile interno e costo previsto.
- Notizia di reato. L’organo di vigilanza la comunica al pubblico ministero già all’accertamento; il procedimento penale resta sospeso finché la procedura di prescrizione non si conclude.
- Esecuzione. Si fa esattamente quello che è prescritto, non qualcosa di simile: se la prescrizione chiede di aggiornare il DVR per una macchina nuova, una nota a margine non basta.
- Proroga, se serve. Se il termine è tecnicamente insufficiente, si chiede una proroga motivata per iscritto prima della scadenza. Il termine complessivo non può superare sei mesi; per cause documentate e non imputabili all’azienda è ammessa una sola ulteriore proroga, fino ad altri sei mesi.
- Prova dell’adempimento. Si inviano all’organo di vigilanza, nei modi indicati, foto, fatture, attestati, nuove revisioni del DVR, verbali di consegna.
- Verifica. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine l’organo di vigilanza verifica se la prescrizione è stata eseguita.
- Pagamento entro 30 giorni. Se l’adempimento è accertato, l’azienda è ammessa a pagare una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista.
- Estinzione. Adempimento e pagamento estinguono la contravvenzione; l’organo di vigilanza comunica l’esito al pubblico ministero entro 120 giorni dalla scadenza del termine della prescrizione.
Sul pagamento l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2010 del 18 settembre 2026, ha confermato che la somma non può essere rateizzata né dilazionata: va versata per intero entro i 30 giorni. Un pagamento tardivo non estingue il reato. Se la prescrizione non viene eseguita, o la somma non viene pagata, il procedimento penale riprende davanti al giudice.
Quanto si paga: calcolo su violazioni frequenti
Gli importi da usare sono quelli in vigore alla data della violazione. Per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023 l’Ispettorato ha pubblicato il prospetto aggiornato allegato alla nota INL n. 1159/2023.
| Violazione | Ammenda prevista | Un quarto del massimo |
|---|---|---|
| Valutazione dei rischi non effettuata o RSPP non designato (art. 55, c. 1) | 3.559,60-9.112,57 euro, in alternativa all’arresto da 3 a 6 mesi | 2.278,14 euro |
| DVR incompleto o non aggiornato (art. 55, c. 3) | 2.847,69-5.695,36 euro | 1.423,84 euro |
| Formazione non erogata (art. 55, c. 5, lett. c) | 1.708,61-7.403,96 euro, in alternativa all’arresto da 2 a 4 mesi | 1.850,99 euro |
Per alcune violazioni, tra cui quella sulla formazione, l’importo aumenta quando riguarda più di cinque o più di dieci lavoratori (art. 55, c. 6-bis): il calcolo della tabella vale fino a cinque lavoratori coinvolti. La logica degli importi è approfondita nella guida sulle sanzioni sulla sicurezza sul lavoro.
Sanzioni amministrative e disposizioni
Per le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria vale l’art. 301-bis del D.Lgs. 81/08: il trasgressore è ammesso a pagare una somma pari alla misura minima prevista dalla legge se regolarizza la propria posizione «non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo». Il termine per regolarizzare va quindi cercato già nel primo verbale, non in quello successivo. Quali sono queste violazioni è spiegato nella scheda sulle sanzioni amministrative.
La disposizione dell’art. 302-bis è diversa: riguarda norme tecniche e buone prassi che l’azienda ha adottato volontariamente e citato durante l’ispezione, ma non applica correttamente, salvo che il fatto costituisca reato. Contro la disposizione è ammesso ricorso entro 30 giorni all’autorità gerarchicamente superiore nell’ambito dello stesso organo di vigilanza, che decide entro 15 giorni; se non decide, il ricorso si intende respinto.
Esempio: due prescrizioni a un’officina
Esempio: un’officina con 5 dipendenti riceve il 10 marzo un verbale con due prescrizioni. La prima: il preposto non ha completato l’aggiornamento, termine 60 giorni. La seconda: il DVR non considera il nuovo tornio, termine 30 giorni.
| Data | Azione | Documento da archiviare |
|---|---|---|
| 10 marzo | Lettura del verbale con l’RSPP, piano delle azioni | Verbale di prescrizione, piano interno |
| 25 marzo | Aggiornamento del DVR, invio via PEC per la data certa, consultazione dell’RLS | Nuova revisione del DVR, ricevute PEC, verbale di consultazione |
| 28 marzo | Comunicazione dell’adempimento della seconda prescrizione | PEC di invio con allegati |
| 2 maggio | Il preposto conclude l’aggiornamento | Attestato |
| 5 maggio | Comunicazione dell’adempimento della prima prescrizione | PEC di invio con allegati |
| Giugno | Verbale di verifica e ammissione al pagamento | Verbale di verifica |
| Entro 30 giorni | Pagamento delle due somme, ciascuna pari a un quarto del massimo | Ricevute di pagamento |
Se il corso del preposto non fosse stato disponibile in tempo, la proroga andava chiesta prima del 9 maggio, allegando l’iscrizione al primo corso utile.
Dove archiviarlo nella cartella
Ogni ispezione merita un fascicolo proprio nella sezione 12 della cartella, quella di riunioni, comunicazioni e controlli proposta nella pagina sulla struttura consigliata. Il fascicolo contiene, in ordine cronologico:
- verbale di primo accesso ed elenco dei documenti consegnati o inviati, con le ricevute;
- verbali di prescrizione, di accertamento o disposizioni;
- richieste di proroga e risposte;
- prove dell’adempimento e comunicazioni inviate;
- verbale di verifica e ricevute dei pagamenti.
Le prove dell’adempimento vanno anche nelle sezioni di merito: il nuovo attestato nella sezione formazione, la nuova revisione del DVR nella sezione 2, con il verbale di ispezione citato nel registro delle revisioni. La legge non fissa un termine di conservazione per questi verbali; conviene tenerli senza limiti di tempo, perché in caso di infortunio successivo dimostrano cosa era stato contestato e cosa è stato fatto.
Errori tipici
- Rispondere solo al pagamento: senza adempimento accertato la somma non è nemmeno ammessa.
- Chiedere la proroga dopo la scadenza, quando la verifica è già in corso.
- Eseguire una misura diversa da quella prescritta senza averla concordata.
- Comunicare l’adempimento senza allegati, o con una mail ordinaria che poi non si trova.
- Pagare in ritardo o a rate, pensando che basti aver pagato.
Domande frequenti
Posso pagare a rate la somma della prescrizione?
No. Secondo la nota INL n. 2010 del 18 settembre 2026 la somma prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 758/1994 non può essere rateizzata né dilazionata dall’organo di vigilanza: va pagata per intero entro 30 giorni dall’ammissione. La rateizzazione è possibile solo per un’ammenda inflitta dal giudice con sentenza o decreto penale, cioè quando la procedura di estinzione non è andata a buon fine.
Cosa succede se adempio ma pago dopo i 30 giorni?
Il pagamento tardivo non estingue la contravvenzione, come ricorda la stessa nota INL del 2026 richiamando indicazioni precedenti, e il procedimento penale riprende. Conviene quindi segnare la scadenza dei 30 giorni nello scadenziario il giorno stesso in cui si riceve il verbale di verifica e conservare la ricevuta del pagamento nel fascicolo dell’ispezione.
Posso contestare una prescrizione che ritengo sbagliata?
Conviene scrivere subito all’organo di vigilanza, motivando, se la misura è tecnicamente impossibile o il fatto è stato frainteso, e valutare il caso con un avvocato. La scelta ha conseguenze: eseguire e pagare estingue la contravvenzione; non eseguire porta il procedimento davanti al giudice, dove si potrà difendere la propria posizione ma con il rischio di una condanna.
Il verbale va consegnato all’RSPP e all’RLS?
La legge non prevede una consegna automatica, ma l’RSPP deve conoscere le prescrizioni per aggiornare la valutazione e le misure, e l’RLS ha diritto a ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (art. 50, c. 1, lett. f). In pratica conviene consegnare copia a entrambi e discuterne nella prima riunione utile, archiviandone il verbale.
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