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Guida Sicurezza 81

Schede di sicurezza nel DVR: cosa controllare prima di firmare

Schede di sicurezza nel DVR: quali prodotti devono averle, come confrontarle con l'inventario reale, quando sono superate e cosa chiedere al consulente.

Il DVR non deve contenere fisicamente le schede di sicurezza, ma deve basarsi su di esse: per ogni prodotto pericoloso usato in azienda serve una scheda aggiornata, in italiano, e una valutazione del rischio chimico che la richiami. Se il documento elenca prodotti senza scheda, o schede di prodotti che non usate più, la valutazione va rifatta.

Che cosa sono e da dove arrivano

La guida su come verificare un DVR fatto dal consulente indica le sostanze tra i sette controlli della prova dei 30 minuti. Questa scheda spiega come fare quel controllo in pratica.

La scheda di dati di sicurezza (SDS) è il documento con cui il fornitore comunica pericoli, misure di prevenzione e istruzioni di emergenza di una sostanza o di una miscela. È regolata dall'art. 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, detto REACH: va fornita per le sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento CLP e per alcune sostanze particolarmente preoccupanti, nella lingua ufficiale dello Stato in cui il prodotto è venduto, gratuitamente, su carta o in formato elettronico, al più tardi alla data della prima fornitura. Il testo è su EUR-Lex, Regolamento REACH.

Il formato è stabilito dall'Allegato II del REACH, sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878: applicabile dal 1° gennaio 2021, con un periodo transitorio per le schede nel vecchio formato terminato il 31 dicembre 2022. La scheda ha 16 sezioni; per chi legge un DVR contano soprattutto la 2 (pericoli), la 7 (manipolazione e stoccaggio), la 8 (controllo dell'esposizione e DPI) e la 11 (informazioni tossicologiche).

Il legame con la valutazione dei rischi

L'art. 223 del D.Lgs. 81/08 elenca gli elementi di cui il datore di lavoro tiene conto nel valutare il rischio chimico. La lettera b del comma 1 cita espressamente le informazioni comunicate dal fornitore tramite la scheda di sicurezza. Gli altri elementi sono le proprietà pericolose, il livello, il modo e la durata dell'esposizione, le circostanze di lavoro, i valori limite, l'effetto delle misure e, se disponibili, i risultati della sorveglianza sanitaria. Il testo è su Normattiva, art. 223 D.Lgs. 81/2008.

Ne derivano due conseguenze pratiche. Senza la scheda la valutazione manca di una fonte che la legge considera necessaria. Con la scheda ma senza valutazione, il DVR ha solo un archivio, non una stima del rischio: avere il raccoglitore pieno di SDS non basta. Il comma 7 dello stesso articolo chiede poi di aggiornare la valutazione periodicamente e quando ci sono mutamenti notevoli.

Le schede servono anche ai lavoratori: l'art. 227, comma 1, lett. d, prevede che abbiano accesso a ogni scheda messa a disposizione dal fornitore. Tenerle solo nello studio del consulente non è sufficiente. Le regole di dettaglio sul rischio chimico sono nella guida al rischio chimico.

Il controllo in quattro colonne

Il modo più rapido per verificare questa parte del DVR è costruire un inventario con quattro colonne e confrontarlo con lo scaffale.

Prodotto realmente in usoScheda presenteRevisione e linguaEsito nel DVR
Nome commerciale e fornitore, come sull'etichettaSì o no; se no, richiesta inviata il...Data di revisione, scheda in italiano, formato con 16 sezioniRischio irrilevante per la salute o non irrilevante, con le misure conseguenti

La quarta colonna è la più importante. L'art. 224, comma 2, consente di concludere per un rischio «basso per la sicurezza e irrilevante per la salute», ma la conclusione deve essere motivata. Se il DVR non indica alcun esito, il rischio chimico non è stato valutato, anche se le schede ci sono tutte. Un modello di elenco da tenere aggiornato è nella scheda sul registro dei prodotti chimici.

Checklist di verifica

  • Ogni prodotto classificato pericoloso (indicazioni di pericolo H in etichetta o in scheda, anche quando il pittogramma è omesso per esenzione CLP) compare nell'inventario del DVR, insieme alle miscele non classificate per cui il fornitore deve dare la scheda su richiesta (art. 31, par. 3, REACH).
  • Per ciascuno c'è la scheda, in italiano, con data di revisione leggibile.
  • Il nome commerciale e il fornitore della scheda coincidono con il prodotto sullo scaffale: lo stesso marchio può avere formulazioni diverse.
  • I DPI indicati nella sezione 8 corrispondono a quelli che il DVR prescrive e che vengono consegnati.
  • Le indicazioni di stoccaggio della sezione 7 sono rispettate, per esempio infiammabili lontano da fonti di calore.
  • Nessuna scheda riguarda prodotti dismessi; se ci sono, vanno archiviate a parte.
  • Il DVR indica dove sono conservate le schede e come i lavoratori possono consultarle.

Il significato dei simboli sull'etichetta è spiegato nella scheda sui pittogrammi di pericolo.

Quando la scheda o la valutazione non sono più aggiornate

Il REACH obbliga il fornitore ad aggiornare la scheda senza indugio quando emergono nuove informazioni sui pericoli o sulle misure di gestione del rischio, o in caso di autorizzazioni e restrizioni. La versione rivista riporta la data di revisione e va inviata gratuitamente a tutti i clienti che hanno ricevuto il prodotto nei 12 mesi precedenti. Per l'azienda utilizzatrice questo significa due cose: usare la scheda nuova come copia in vigore, archiviando le versioni superate (l'art. 36 del REACH chiede di conservare le informazioni per almeno 10 anni dall'ultimo utilizzo), e leggere che cosa è cambiato.

Se la revisione aggiunge un pericolo, modifica la classificazione o cambia i DPI raccomandati, la valutazione del rischio chimico va rivista. Lo stesso vale quando si introduce un prodotto nuovo o se ne sostituisce uno: l'art. 29, comma 3, chiede di rielaborare il DVR entro 30 giorni dalle modifiche significative, e le misure vanno aggiornate subito. I passaggi sono nella scheda sull'aggiornamento del DVR per nuove sostanze.

Un segnale semplice di inventario non aggiornato è la data: se tutte le schede hanno revisioni anteriori al 2021, o se il DVR elenca prodotti con nomi che nessuno in azienda riconosce, l'elenco è stato copiato o non è stato più toccato.

Esempio: un salone di acconciatura

Esempio: un salone con tre addette riceve un DVR che elenca 14 prodotti, con le relative schede in allegato. Il confronto con gli scaffali mostra che:

  • quattro prodotti dell'elenco non si usano più da un anno, sostituiti da una nuova linea di colorazioni;
  • per le nuove colorazioni le schede non ci sono, perché il rappresentante non le ha consegnate;
  • la scheda dell'ossidante prevede guanti in nitrile, mentre il DVR indica genericamente «guanti monouso» e in salone si usano guanti in vinile.

Le richieste da fare sono tre: chiedere al fornitore le schede mancanti, aggiornare l'inventario e la valutazione del rischio chimico, allineare il DVR e la consegna dei DPI a quanto indicato nella sezione 8. Nessuna delle tre richiede competenze di chimica.

L'errore tipico in ispezione

L'errore più frequente non è l'assenza delle schede, ma il raccoglitore scollegato dalla realtà: schede di prodotti dismessi, mancanza proprio dei prodotti usati ogni giorno, nessun collegamento tra scheda e misure del DVR. In un controllo l'ispettore può prendere un flacone dallo scaffale e chiedere la sua scheda e la parte del documento che lo valuta. Se non ci sono, la contestazione riguarda la valutazione del rischio, non solo l'archivio.

Anche l'informazione ai lavoratori va documentata: chi usa un prodotto deve sapere dove trovare la scheda e che cosa significano i pittogrammi. Come dare e provare questa informazione è spiegato nella scheda sulle informazioni sui prodotti chimici.

Domande frequenti

Le schede di sicurezza vanno allegate al DVR?

Non è obbligatorio allegarle fisicamente. Il DVR deve contenere l'inventario dei prodotti pericolosi e la valutazione del rischio chimico basata anche sulle schede, e indicare dove sono conservate. Le schede devono essere disponibili in azienda e accessibili ai lavoratori. Molti preferiscono tenerle in un raccoglitore separato, più facile da aggiornare senza toccare il documento principale.

Per i detersivi comprati al supermercato serve la scheda?

Se il prodotto è classificato pericoloso, cosa che si verifica dalle indicazioni di pericolo H e non solo dalla presenza di pittogrammi, oppure contiene sostanze pericolose sopra le soglie dell'art. 31, par. 3, REACH, e viene usato per lavoro, la valutazione deve tenerne conto e la scheda va procurata. Nei prodotti venduti al pubblico spesso non è nella confezione: di solito si trova sul sito del produttore o si può chiedere al servizio clienti. Conviene comunque preferire forniture professionali, che arrivano con la scheda.

Ogni quanto vanno controllate le schede?

Non c'è una scadenza fissa per l'utilizzatore. Conviene confrontare l'inventario con gli scaffali almeno una volta l'anno e ogni volta che si cambia fornitore o prodotto. Quando arriva una scheda rivista, va letta la sezione delle modifiche: se cambiano pericoli o DPI, la valutazione va aggiornata. Un controllo periodico evita di accumulare schede vecchie e prodotti non valutati.

Cosa faccio se il fornitore non manda la scheda?

Chiedila per iscritto, indicando prodotto e lotto: per i prodotti pericolosi il fornitore è obbligato a fornirla gratuitamente. Nel frattempo annota la richiesta nell'inventario e valuta se usare un prodotto alternativo già documentato. Utilizzare a lungo un prodotto pericoloso senza scheda lascia la valutazione incompleta, e in caso di controllo la responsabilità resta dell'azienda che lo usa.

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