Criteri di valutazione dei rischi nel DVR: come sceglierli
Criteri di valutazione dei rischi DVR: come costruire la matrice P x D, quando servono metodi specifici per rumore, carichi e chimico, come dichiararli.
I criteri di valutazione dei rischi sono il metodo con cui il DVR assegna a ogni pericolo un livello di rischio. Per la maggior parte dei rischi basta una matrice probabilità per danno con scale ben definite; rumore, vibrazioni, movimentazione dei carichi e agenti chimici richiedono invece i metodi specifici previsti dai rispettivi titoli del D.Lgs. 81/08.
Che cosa chiede la legge sui criteri adottati
L'art. 28, comma 2, lett. a, chiede una relazione sulla valutazione di tutti i rischi «nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa». La scelta dei criteri è lasciata al datore di lavoro, con un vincolo preciso: semplicità, brevità e comprensibilità, in modo che il documento sia completo e utilizzabile come strumento di pianificazione. Il pillar sulla struttura ideale di un DVR comprensibile colloca questi criteri nella sezione 4 dell'indice; qui si entra nel merito di come sceglierli e scriverli.
Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge che il contenuto del documento deve rispettare anche le indicazioni delle norme specifiche contenute nei titoli successivi. In pratica la libertà di metodo vale per i rischi «generici» (scivolamenti, urti, attrezzature, organizzazione), ma si restringe molto dove il decreto stesso indica come valutare.
C'è anche un aspetto sanzionatorio: la mancanza degli elementi della lett. a, primo periodo, è punita dall'art. 55, comma 4. Un DVR che elenca livelli di rischio senza dire come sono stati attribuiti è quindi incompleto anche sul piano formale, oltre che poco credibile.
La matrice probabilità per danno: come costruirla bene
Il metodo più diffuso nelle piccole imprese è la matrice R = P x D, in cui la probabilità (P) e la gravità del danno (D) si esprimono su scale da 1 a 4. Le basi concettuali sono spiegate nella pagina su pericolo, rischio, danno e probabilità. Il punto debole non è la formula, ma le scale: se «probabile» e «poco probabile» non sono definiti, due valutatori diversi danno numeri diversi allo stesso pericolo.
Esempio di scale definite in modo verificabile:
| Valore | Probabilità (P) | Danno (D) |
|---|---|---|
| 1 | Improbabile: nessun evento noto in azienda o nel settore, servirebbero più anomalie insieme | Lieve: inabilità rapidamente reversibile, medicazione |
| 2 | Poco probabile: eventi rari nel settore, nessuno in azienda negli ultimi anni | Medio: infortunio o malattia con inabilità reversibile |
| 3 | Probabile: eventi noti nel settore o quasi infortuni già registrati in azienda | Grave: inabilità parziale permanente o malattia cronica |
| 4 | Molto probabile: eventi già accaduti in azienda in condizioni simili | Gravissimo: invalidità totale o esito letale |
Il prodotto P x D dà valori da 1 a 16. Esempio di classi: da 1 a 3 rischio basso, da 4 a 6 medio, da 8 a 9 alto, da 12 a 16 molto alto. A ogni classe va collegata una conseguenza operativa: per esempio, rischio alto significa misura nel programma di miglioramento entro tre mesi, rischio molto alto significa intervento prima di proseguire l'attività. Senza questo collegamento il numero resta un'etichetta.
Quando la matrice va bene
La matrice è adatta ai rischi infortunistici e organizzativi in cui non esistono valori limite misurabili: cadute in piano, uso di utensili, urti, rischio elettrico in impianti a norma, lavoro su scale portatili, ergonomia di base. È anche il formato in cui ragionano le procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012, che molte micro imprese utilizzano.
Quando la matrice non basta: i metodi specifici
Per alcuni rischi il decreto indica criteri propri, con valori di azione e valori limite. In questi casi la matrice può riassumere l'esito nella scheda della mansione, ma non può sostituire la valutazione specifica, che va allegata con la propria data.
| Rischio | Riferimento | Criterio richiesto |
|---|---|---|
| Rumore | art. 190 | Livello, tipo e durata dell'esposizione; misurazione se si possono superare i valori inferiori di azione, secondo le norme tecniche |
| Vibrazioni mano-braccio | art. 202 e Allegato XXXV | Valutazione conforme a UNI EN ISO 5349-1 |
| Vibrazioni corpo intero | art. 202 e Allegato XXXV | Valutazione conforme a ISO 2631-1 |
| Movimentazione manuale dei carichi | art. 168 e Allegato XXXIII | Norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) |
| Agenti chimici | art. 223 | Proprietà pericolose, schede di sicurezza, livello, tipo e durata dell'esposizione, valori limite |
| Stress lavoro-correlato | art. 28, comma 1-bis | Indicazioni della Commissione consultiva: valutazione per gruppi di lavoratori |
Per gli agenti fisici l'art. 181 aggiunge due regole spesso ignorate: la valutazione è effettuata da personale qualificato con specifiche conoscenze, con cadenza almeno quadriennale, e i dati di misura o calcolo sono parte integrante del DVR. Il dettaglio delle misure strumentali è nella scheda sulle misurazioni fonometriche; per i carichi, nella guida alla movimentazione manuale dei carichi; per le sostanze, in quella sul rischio chimico.
Dai criteri ai rischi individuati
I criteri servono anche a decidere quali rischi entrano nel documento. Una sezione «rischi individuati» credibile parte da un elenco di pericoli costruito osservando luoghi, attrezzature, sostanze e modi di lavorare, non da un elenco standard di tutti i titoli del decreto.
Per ogni pericolo considerato ci sono tre esiti possibili:
- Presente e valutato con la matrice: entra nella scheda della mansione con il suo livello.
- Presente e soggetto a metodo specifico: entra nella scheda con l'esito e il rinvio all'allegato tecnico.
- Non presente o non pertinente: si scrive in una riga perché è escluso.
Il terzo punto è il più trascurato. L'art. 181, comma 3, consente per gli agenti fisici una giustificazione secondo cui natura ed entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata. Lo stesso ragionamento, motivato, vale per altri rischi: «Vibrazioni: nessuna attrezzatura vibrante in uso; si rivaluta in caso di acquisto di utensili elettroportatili». Una riga così dimostra che il rischio è stato considerato; il silenzio, invece, fa pensare a una dimenticanza.
Come scrivere la sezione criteri nel DVR
Esempio di testo per una piccola impresa che usa la matrice e due valutazioni specifiche:
«Per i rischi infortunistici e organizzativi è stata utilizzata la matrice R = P x D, con le scale e le classi riportate nelle tabelle 4.1 e 4.2. Le classi determinano la priorità degli interventi nel programma di miglioramento. Il rischio rumore è valutato nella relazione tecnica in Allegato E, il rischio chimico nell'Allegato D, con i criteri dei rispettivi articoli del D.Lgs. 81/08. I rischi esclusi sono elencati con motivazione nella tabella 4.3.»
Checklist per verificare la sezione:
- Le scale di P e D hanno una definizione concreta per ogni valore.
- Esiste una sola scala, usata in tutto il documento e in tutti gli allegati.
- Ogni classe di rischio ha una conseguenza operativa (tempi di intervento).
- I rischi con metodo di legge rinviano a una relazione datata e firmata dal tecnico.
- I rischi esclusi sono elencati con una motivazione.
- È indicato chi ha partecipato alla valutazione e con quali fonti (sopralluogo, registro infortuni, dati del medico competente).
Errori tipici in ispezione
L'errore più frequente è la matrice usata per il rumore: «rumore: P = 2, D = 2, rischio basso» in un laboratorio con macchine rumorose, senza alcuna stima dei livelli di esposizione. Per l'organo di vigilanza questa non è una valutazione del rumore, perché l'art. 190 chiede di considerare livello e durata dell'esposizione e, se necessario, di misurare.
Altri segnali di criteri deboli: tutti i rischi risultano «bassi» tranne uno; le scale cambiano da un capitolo all'altro; le valutazioni specifiche hanno più di quattro anni nonostante l'art. 181; la classe di rischio non incide sulle scadenze delle misure. Ricordate infine che un rischio classificato basso non è inesistente: le misure che lo mantengono basso vanno indicate, come spiegato nella pagina sul rischio residuo. Il testo dell'art. 28 è consultabile su Normattiva, quello dell'Allegato XXXV sulle vibrazioni su TUSSL.
Domande frequenti
La legge impone un metodo di valutazione dei rischi?
Per i rischi generici no: l'art. 28 lascia la scelta al datore di lavoro, chiedendo semplicità, brevità e comprensibilità. Per rumore, vibrazioni, carichi, agenti chimici e altri rischi regolati dai titoli specifici, invece, il decreto indica criteri, valori di riferimento o norme tecniche da seguire. In ogni caso il metodo scelto va descritto nel documento, altrimenti i livelli di rischio non sono verificabili.
Meglio una matrice 3x3 o 4x4?
Entrambe sono accettabili. La 4x4 distingue meglio i casi intermedi, la 3x3 è più semplice da spiegare ai lavoratori. Conta che i valori abbiano definizioni concrete e che a ogni classe corrisponda una priorità di intervento. Cambiare matrice tra una revisione e l'altra rende invece difficile confrontare i risultati nel tempo, quindi conviene sceglierne una e mantenerla.
Chi deve fare le valutazioni specifiche come rumore e vibrazioni?
L'art. 181 richiede personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia. Il tecnico può essere esterno, ma la relazione deve riportare i dati di misura o di calcolo, le date e le conclusioni per mansione. La responsabilità della valutazione resta comunque del datore di lavoro, che la fa propria nel DVR.
Un rischio non presente va scritto nel DVR?
Conviene farlo, con una riga di motivazione. Dichiarare che un pericolo è stato considerato ed escluso, per esempio perché non ci sono attrezzature vibranti, dimostra che la valutazione è stata globale. Se poi la situazione cambia, la stessa riga indica quale evento deve far riaprire la valutazione e aggiornare il documento.
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