Salta al contenuto
Guida Sicurezza 81

Responsabilità RSPP: cosa non può fare al posto del datore

Responsabilità RSPP: perché è un consulente e non un sostituto del datore di lavoro, quando può rispondere penalmente e quali prove scritte conservare.

L'RSPP è un consulente del datore di lavoro: individua i rischi e propone misure, ma non decide, non spende e non assume gli obblighi del titolare. Il D.Lgs. 81/08 non prevede sanzioni contravvenzionali a suo carico per i compiti dell'art. 33. Può però rispondere penalmente, con il datore, se un suo errore contribuisce a un infortunio.

Un consulente, non un sostituto

Il servizio di prevenzione e protezione, dice l'art. 33, comma 3, «è utilizzato dal datore di lavoro». La formula descrive un rapporto di consulenza tecnica: l'RSPP mette competenze al servizio di chi ha i poteri, e quei poteri restano dove sono. L'art. 31, comma 5, lo ripete per il caso più frequente nelle piccole imprese: chi ricorre a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità.

L'elenco completo di ciò che l'RSPP deve fare è nella scheda sui compiti dell'RSPP, mentre la scelta tra interno, esterno e titolare è nella guida alla nomina dell'RSPP. Qui il punto è l'opposto: che cosa l'RSPP non può fare, anche se il titolare glielo chiede, e quando la sua responsabilità si somma a quella del datore di lavoro.

Cosa resta sempre al datore di lavoro

Molte attività vengono svolte materialmente dall'RSPP, ma la decisione e la responsabilità non si spostano. La tabella separa i due piani.

AttivitàCosa può fare l'RSPPCosa resta al datore di lavoro
Valutazione dei rischi e DVRSopralluoghi, analisi, stesura tecnica del documentoScelte, firma e data certa; obbligo non delegabile (art. 17)
Nomina dell'RSPPNessun ruolo: non si nomina da soloDesignazione, verifica dei requisiti, consultazione dell'RLS
Misure di prevenzioneProporle con priorità e costi stimatiDecidere, finanziare, attuare e verificarle
Acquisto di DPI, macchine, protezioniIndicare requisiti tecniciAcquistare e consegnare
FormazioneProporre il programma (art. 33, lett. d)Garantire che sia fatta, nei tempi e con enti idonei
Nomina del medico competente e degli addetti alle emergenzeSegnalare se servonoNominare e designare (art. 18)
Individuazione dei prepostiSuggerire chi sovrintende di fattoIndividuarli per iscritto (art. 18, lett. b-bis)
Vigilanza sui lavoratoriSegnalare comportamenti scorretti visti nei sopralluoghiVigilare con dirigenti e preposti; adottare provvedimenti
Prescrizioni dell'organo di vigilanzaAiutare a impostare l'adempimentoAdempiere nei termini; sono rivolte a chi ha l'obbligo

Il confine vale anche per la firma. Un RSPP che sottoscrive ordini di servizio, contestazioni disciplinari o acquisti «per conto della sicurezza» agisce fuori dal proprio ruolo. Se lo fa abitualmente, rischia di essere considerato titolare di poteri che non ha ricevuto con la nomina, e il titolare rischia di credere di averli trasferiti. Il quadro degli obblighi che si possono trasferire con una delega vera è nella pagina sugli obblighi delegabili e non delegabili.

Quando risponde anche l'RSPP

Il Capo IV del Titolo I del decreto prevede sanzioni per datore di lavoro e dirigenti, preposti, progettisti e fornitori, medico competente, lavoratori e lavoratori autonomi. Non c'è una norma che punisca l'RSPP per il mancato svolgimento dei compiti dell'art. 33: un ispettore non può elevare all'RSPP una contravvenzione per un DVR carente. La conseguenza contrattuale verso il cliente, se il lavoro è fatto male, è un altro discorso.

La situazione cambia se avviene un infortunio o emerge una malattia professionale. In quel caso la giurisprudenza ammette che l'RSPP possa rispondere, insieme al datore di lavoro, dei reati di lesioni o omicidio colposi. Il principio è stato messo a fuoco dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 18 settembre 2014 sul caso ThyssenKrupp, di cui è disponibile il testo sul sito della Regione Emilia-Romagna. In sintesi, i criteri che ricorrono nelle decisioni sono tre:

  1. l'RSPP non ha una posizione di garanzia propria come quella del datore di lavoro, perché non ha poteri decisionali;
  2. può rispondere se non individua o non segnala un rischio che, con la diligenza e le conoscenze richieste dal ruolo, avrebbe dovuto riconoscere, oppure se suggerisce una misura sbagliata, e se il datore di lavoro, seguendo quel consiglio o in assenza di quella segnalazione, non ha adottato la misura che avrebbe evitato l'evento;
  3. se di fatto esercita poteri di gestione, per esempio sulla manutenzione o sull'organizzazione delle emergenze, la sua posizione si valuta in base a quei poteri e non solo al titolo di RSPP.

Sono principi, non automatismi: ogni processo valuta il nesso tra la condotta dell'RSPP e l'evento. Per il titolare la lezione è semplice: avere un RSPP che sbaglia non lo libera, ma può affiancare un secondo responsabile al primo.

Le prove scritte che tutelano entrambi

Il modo più efficace per tenere chiari i ruoli è un carteggio ordinato. Chi propone deve poterlo dimostrare; chi decide deve poter mostrare come ha deciso.

Il datore di lavoro conservi:

  • lettera di nomina con elenco dei compiti, firma per accettazione e data;
  • attestati e aggiornamenti dell'RSPP validi alla data di nomina e successivamente;
  • evidenza della consultazione dell'RLS sulla designazione (art. 50, comma 1, lett. c);
  • verbali di sopralluogo e relazioni dell'RSPP, numerati e datati;
  • per ogni proposta, la decisione presa: accolta con scadenza, rinviata con motivo, respinta con misura alternativa;
  • programma delle misure aggiornato, con responsabili e date di attuazione;
  • prova che all'RSPP sono state date le informazioni dell'art. 18, comma 2.

L'RSPP, dal canto suo, tenga copia delle proprie segnalazioni e ripeta per iscritto quelle rimaste senza risposta.

Esempio: in un sopralluogo l'RSPP rileva che il riparo di una pressa è stato rimosso e lo scrive nel verbale, proponendo il ripristino immediato e la verifica del dispositivo di arresto. Il titolare risponde per iscritto fissando l'intervento entro la settimana e nel frattempo vieta l'uso della macchina. Se l'intervento viene fatto, il carteggio mostra un sistema che funziona. Se invece la macchina restasse in uso senza riparo, il verbale dell'RSPP sarebbe la prova che il rischio era noto al datore di lavoro.

L'errore più diffuso: «ci pensa l'RSPP»

Nelle micro imprese capita che il titolare consideri l'incarico all'RSPP esterno come un acquisto della sicurezza «chiavi in mano». È l'equivoco che produce i DVR firmati senza leggerli, i corsi mai organizzati perché «li proponeva il consulente» e le prescrizioni ignorate perché inviate allo studio esterno. Nessuno di questi comportamenti sposta un obbligo dal datore di lavoro all'RSPP.

L'equivoco è trattato nel dettaglio in l'errore di pensare che ci pensa il consulente e nel confronto tra responsabilità del consulente e responsabilità del datore di lavoro. Il testo dell'art. 17 sugli obblighi non delegabili è su Normattiva.

Domande frequenti

L'RSPP può essere sanzionato durante un'ispezione?

Per i compiti dell'art. 33 il decreto non prevede contravvenzioni a carico dell'RSPP: le sanzioni per DVR carente o formazione mancante riguardano il datore di lavoro e, per quanto di competenza, i dirigenti. L'RSPP può essere coinvolto in un procedimento penale per lesioni o omicidio colposi dopo un infortunio, oppure sanzionato a un altro titolo, se ricopre anche un altro ruolo, per esempio quello di dirigente o preposto.

Posso dare all'RSPP una delega di funzioni?

In teoria una persona può essere sia RSPP sia delegato, ma sono due atti distinti. La delega dell'art. 16 richiede atto scritto con data certa, poteri di organizzazione e controllo, autonomia di spesa e accettazione; non può riguardare DVR e nomina dell'RSPP. Nelle piccole imprese è raramente opportuno: chi consiglia e chi decide finirebbero per coincidere, e l'RSPP perderebbe la posizione di consulente indipendente.

Se l'RSPP firma il DVR ne diventa responsabile?

No, la firma dell'RSPP sul DVR serve a provare la data del documento, come prevede l'art. 28, comma 2. La responsabilità della valutazione resta al datore di lavoro. L'RSPP risponde però della qualità del proprio contributo tecnico: se il documento contiene errori che derivano da una sua analisi negligente, in caso di infortunio quella negligenza può essere valutata.

Cosa deve fare l'RSPP se il titolare ignora le sue proposte?

Ripeterle per iscritto, indicando il rischio e l'urgenza, e conservare la prova dell'invio. Il decreto non gli attribuisce un obbligo di segnalare all'organo di vigilanza: la facoltà di ricorrere alle autorità competenti è prevista per l'RLS dall'art. 50, comma 1, lett. o. Se il disaccordo diventa sistematico, l'RSPP può valutare di rinunciare all'incarico, e il titolare dovrà nominarne subito un altro.

Termini correlati

Iscriviti alla newsletter

Una email al mese con aggiornamenti normativi, nuove guide e checklist pratiche. Niente spam.

Iscrivendoti accetti la nostra Privacy Policy. Puoi disiscriverti in qualsiasi momento.

Hai trovato un errore in questa pagina?