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Guida Sicurezza 81

Malattia professionale: riconoscimento, denuncia e scadenze

Malattia professionale: come avviene il riconoscimento INAIL, differenza tra tabellate e non tabellate, denuncia entro 5 giorni e ruolo del medico.

Malattia professionale: riconoscimento, denuncia e scadenze — guida di Guida Sicurezza 81

Il riconoscimento di una malattia professionale spetta all'INAIL e parte dal certificato del medico, trasmesso per via telematica. Il lavoratore avvisa il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione, il datore invia la denuncia entro 5 giorni dal certificato. Se la malattia è nelle tabelle il nesso con il lavoro si presume; se non lo è, va dimostrato.

Che cosa si intende per malattia professionale

L'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 tutela le malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni. La differenza con l'infortunio sta nella causa: l'infortunio nasce da una causa violenta, concentrata in un momento preciso; la malattia professionale da una causa lenta, cioè un'esposizione ripetuta nel tempo a un agente o a una condizione di lavoro.

AspettoInfortunioMalattia professionale
CausaViolenta, improvvisaLenta, prolungata
MomentoData e ora dell'eventoData di manifestazione o diagnosi
Avviso del lavoratore al datoreImmediatoEntro 15 giorni dalla manifestazione
Denuncia del datore all'INAIL2 giorni dai riferimenti del certificato, 24 ore se mortale5 giorni dalla ricezione del certificato
Prova del nesso con il lavoroOccasione di lavoroPresunta se tabellata, da dimostrare se non tabellata

La gestione di un evento improvviso è descritta nella pagina sull'infortunio sul lavoro; un confronto più dettagliato è nella guida alla differenza rispetto all'infortunio. Va ricordato che la malattia può manifestarsi anche anni dopo la fine dell'esposizione, quando il lavoratore ha cambiato azienda o è in pensione.

Malattie tabellate e non tabellate

Le tabelle sono due allegati al D.P.R. 1124/1965, una per l'industria e una per l'agricoltura. Le tabelle oggi applicate sono state approvate con il decreto interministeriale 10 ottobre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2023, che ha sostituito quelle del 2008. L'INAIL ne ha illustrato le novità con la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024.

Ogni voce delle tabelle collega tre elementi: la malattia, la lavorazione che espone al rischio e il periodo massimo di indennizzabilità, cioè il tempo dalla cessazione della lavorazione entro cui la malattia deve manifestarsi per beneficiare della presunzione. Quando tutti e tre coincidono, opera la presunzione legale d'origine: il lavoratore non deve dimostrare che la malattia deriva dal lavoro.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 vale il cosiddetto sistema misto: anche le malattie non presenti nelle tabelle possono essere riconosciute, ma in questo caso l'onere di provare il nesso causale tra lavoro e malattia è a carico del lavoratore. Lo stesso accade per una malattia tabellata quando la lavorazione o i tempi non corrispondono alla voce.

Esempi di collegamento tra rischio e malattia

Gli esempi che seguono servono a capire il ragionamento, non a stabilire se un caso specifico sarà riconosciuto.

Rischio presente in aziendaPossibile malattia correlataPagina di riferimento
Rumore elevato e continuoIpoacusia da rumoreRumore e vibrazioni
Utensili vibranti usati a lungoDisturbi vascolari e osteoarticolari della mano e del braccioRumore e vibrazioni
Sollevamento ripetuto di carichiPatologie del rachide lombareMovimentazione manuale dei carichi
Movimenti ripetitivi degli arti superioriPatologie muscolo-tendinee e da compressione nervosaRischi tipici
Contatto con sostanze irritanti o sensibilizzantiDermatiti da contatto, asmaRischio chimico

Per i rischi più frequenti nelle piccole imprese vedi la guida ai rischi tipici e, per rumore e vibrazioni, la pagina su rumore e vibrazioni.

La procedura passo per passo

Il percorso coinvolge quattro soggetti: lavoratore, medico, datore di lavoro e INAIL.

  1. Il medico certifica. Qualunque medico che sospetti una malattia di origine professionale, curante, specialista o medico competente, redige il certificato di malattia professionale e lo trasmette all'INAIL per via telematica.
  2. Il lavoratore avvisa il datore entro 15 giorni dalla manifestazione, consegnando i riferimenti del certificato o, in mancanza del numero identificativo, una copia cartacea. Secondo l'INAIL, se il lavoratore è assente dal lavoro le prestazioni decorrono dal giorno della denuncia all'Istituto.
  3. Il datore denuncia all'INAIL entro 5 giorni dalla ricezione del certificato, con i servizi telematici. Se il lavoratore non lavora più in azienda o il datore non provvede, il lavoratore può rivolgersi direttamente all'INAIL.
  4. L'INAIL istruisce la pratica: verifica la diagnosi e l'esposizione, può chiedere informazioni all'azienda e decide sul riconoscimento.

Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dalla manifestazione della malattia, o da quando è stata diagnosticata se non è stata denunciata tempestivamente, come indica la pagina INAIL sul riconoscimento.

Le richieste dell'INAIL all'azienda

Durante l'istruttoria l'INAIL può chiedere al datore di lavoro le mansioni svolte dal lavoratore, i periodi di esposizione e la documentazione di valutazione dei rischi. Qui si vede chi ha un DVR vero: un'azienda che sa dire a quale livello di rumore o a quale agente chimico il lavoratore era esposto, e da quando, risponde in pochi giorni. Come conservare queste informazioni è spiegato nella guida alla documentazione delle esposizioni.

Il ruolo del medico competente

Il medico competente è spesso il primo a intercettare una malattia professionale, perché durante la sorveglianza sanitaria vede le stesse persone nel tempo. I suoi compiti, nel D.Lgs. 81/08, sono:

  • informare il lavoratore sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria (art. 25);
  • tenere aggiornata la cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore;
  • certificare e segnalare la malattia sospetta, perché l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 139 del D.P.R. 1124/1965 riguarda ogni medico che ne riconosca l'esistenza;
  • trasmettere ai servizi competenti, entro il primo trimestre dell'anno successivo, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sorvegliati (art. 40);
  • comunicare al datore di lavoro e all'RSPP, nella riunione periodica e nella relazione sanitaria, i risultati anonimi collettivi che indicano un problema.

Il medico non comunica al datore di lavoro la diagnosi del singolo, che resta coperta dal segreto professionale: comunica il giudizio di idoneità alla mansione. Come si organizza la sorveglianza è spiegato nella pagina su medico competente e sorveglianza sanitaria; i compiti specifici sulle malattie professionali sono nella guida sul ruolo del medico competente.

Cosa deve fare il datore di lavoro dopo la denuncia

La denuncia non chiude il caso. L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08 impone di rielaborare la valutazione dei rischi quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. Una malattia professionale denunciata è il segnale più evidente.

Checklist dopo una malattia professionale:

  • Denuncia inviata entro 5 giorni, ricevuta conservata.
  • Mansioni e periodi di esposizione del lavoratore ricostruiti per iscritto.
  • Valutazione del rischio specifico riesaminata con RSPP e medico competente.
  • Verificato se altri lavoratori hanno la stessa esposizione e anticipata, se necessario, la loro visita.
  • Misure tecniche e organizzative aggiornate, ad esempio rotazione delle mansioni o riduzione dell'esposizione alla fonte.
  • Idoneità del lavoratore gestita con il medico competente, valutando mansioni compatibili.
  • RLS informato e consultato sulle nuove misure.

Sul piano economico, l'INAIL indennizza il lavoratore, ma se la malattia deriva da violazioni delle norme di prevenzione il datore di lavoro può rispondere anche civilmente e penalmente, e l'Istituto può esercitare l'azione di regresso per le somme erogate. La prevenzione documentata è la difesa più efficace.

Errore tipico: sottovalutare il segnale

Un errore frequente nelle piccole aziende è considerare i disturbi riferiti dai lavoratori come fatti personali: mal di schiena, fastidi alle mani, abbassamento dell'udito. Sono invece segnali che la valutazione dei rischi potrebbe non essere adeguata. La guida ai segnali da non ignorare aiuta a riconoscerli prima che diventino una denuncia.

Domande frequenti

Il lavoratore può denunciare una malattia professionale dopo aver lasciato l'azienda?

Sì. Molte malattie professionali si manifestano anni dopo la fine dell'esposizione. Il lavoratore che non lavora più può rivolgersi direttamente all'INAIL con il certificato medico. Per le malattie tabellate conta che la manifestazione avvenga entro il periodo massimo di indennizzabilità indicato dalla tabella; oltre quel periodo il nesso non si presume più e va dimostrato.

Cosa cambia se la malattia non è nelle tabelle?

La malattia può essere riconosciuta lo stesso, grazie al sistema misto introdotto dalla sentenza n. 179/1988 della Corte costituzionale. In questo caso, però, il lavoratore deve provare che la malattia è stata causata dal lavoro, con documentazione sanitaria e prove dell'esposizione. La documentazione dei rischi conservata dall'azienda diventa allora decisiva, in un senso o nell'altro.

Il datore di lavoro può contestare la denuncia?

Il datore di lavoro deve comunque inviare la denuncia nei termini: non può trattenerla perché ritiene la malattia estranea al lavoro. Può invece fornire all'INAIL, durante l'istruttoria, gli elementi sulle mansioni e sulle esposizioni reali del lavoratore. Il riconoscimento è una decisione dell'Istituto, non dell'azienda né del lavoratore.

La denuncia di malattia professionale fa scattare un controllo?

Le denunce dei medici previste dall'art. 139 del D.P.R. 1124/1965 vengono trasmesse anche agli organi di vigilanza, che possono avviare accertamenti, soprattutto se emerge una possibile violazione delle norme di prevenzione. Non ogni denuncia porta a un'ispezione, ma l'azienda deve essere pronta a mostrare DVR, sorveglianza sanitaria e formazione relativi al rischio coinvolto.

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