Infortunio sul lavoro: cosa fare, passo per passo
Infortunio sul lavoro, cosa fare: soccorso, certificato, denuncia INAIL entro 2 giorni o 24 ore, comunicazione statistica, analisi delle cause e DVR.
Dopo un infortunio sul lavoro il datore di lavoro deve prima soccorrere il lavoratore e mettere in sicurezza l'area, poi raccogliere i riferimenti del certificato medico e inviare all'INAIL la denuncia entro 2 giorni, o entro 24 ore se l'infortunio è mortale o con pericolo di morte. Seguono l'analisi delle cause e, se serve, l'aggiornamento del DVR.
Le prime ore: la sequenza da seguire
Nei primi minuti contano le persone, non i moduli. La sequenza che segue è quella da affiggere in bacheca e da spiegare agli addetti al primo soccorso.
- Soccorrere: l'addetto al primo soccorso interviene con i presidi aziendali e, se la situazione lo richiede, chiama il numero unico di emergenza 112 o il 118 dove ancora attivo.
- Mettere in sicurezza: fermare la macchina, togliere tensione, delimitare la zona perché nessun altro si ferisca.
- Non alterare la scena oltre quanto necessario al soccorso e alla sicurezza: nei casi gravi l'organo di vigilanza può voler vedere i luoghi così come erano.
- Raccogliere i fatti a caldo: ora, luogo, attività in corso, attrezzatura usata, testimoni presenti, fotografie.
- Avvisare il datore di lavoro, l'RSPP, il medico competente se nominato e l'RLS.
- Ottenere i riferimenti del certificato medico dal lavoratore: numero identificativo, data di rilascio, giorni di prognosi.
Il dettaglio operativo dei primi passaggi è nella guida su cosa fare subito dopo un infortunio. Come organizzare in anticipo addetti e dotazioni è spiegato nella pagina sul primo soccorso aziendale.
Gli obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve dare immediata notizia dell'infortunio al datore di lavoro, anche se lieve e anche se avvenuto nel tragitto casa-lavoro. Deve poi consegnare i riferimenti del certificato medico, che il medico curante o il pronto soccorso trasmette all'INAIL solo per via telematica. Secondo l'INAIL, se il lavoratore non avvisa e il datore non può quindi denunciare in tempo, il lavoratore perde l'indennità per i giorni precedenti la denuncia.
Denuncia e comunicazione all'INAIL: le scadenze
Le scadenze dipendono dalla prognosi. La tabella riassume i casi secondo l'art. 53 del D.P.R. 1124/1965 e l'art. 18, comma 1, lettera r, del D.Lgs. 81/08.
| Situazione | Adempimento | Termine |
|---|---|---|
| Assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento, fino a 3 giorni | Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi | 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato |
| Prognosi oltre 3 giorni, escluso quello dell'evento | Denuncia di infortunio, che assorbe anche la comunicazione | 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato |
| Prognosi iniziale entro 3 giorni, poi prolungata | Denuncia | 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato |
| Infortunio mortale o con pericolo di morte | Segnalazione con qualsiasi mezzo che provi l'invio, poi denuncia | 24 ore dall'evento |
| Infortunio in itinere | Stessi adempimenti, secondo la prognosi | Come sopra |
La denuncia si invia esclusivamente in via telematica dai servizi online INAIL, direttamente o tramite un intermediario come il consulente del lavoro. Chi invia per via telematica non deve più informare l'autorità di pubblica sicurezza: dal 22 marzo 2016 è l'INAIL a trasmettere i dati sugli infortuni mortali e con prognosi superiore a 30 giorni. Le istruzioni ufficiali sono nella guida INAIL alla compilazione della denuncia.
Esempio di calcolo dei termini
Esempio: un magazziniere si ferisce a una mano martedì alle 16. Il pronto soccorso rilascia un certificato con 7 giorni di prognosi e il lavoratore ne comunica il numero all'ufficio personale mercoledì mattina. Il termine dei 2 giorni decorre da mercoledì: la denuncia va inviata entro venerdì. Se il lavoratore avesse comunicato il numero solo lunedì successivo, il termine sarebbe partito da lunedì, ma il ritardo andrebbe giustificato e documentato.
Per non perdere il conto conviene annotare sempre giorno e ora in cui si ricevono i riferimenti del certificato. La procedura completa, campo per campo, è nella guida alla denuncia di infortunio.
Sanzioni per denunce omesse o tardive
Le sanzioni sono amministrative e hanno due fonti diverse. Per la denuncia dell'art. 53 del D.P.R. 1124/1965 l'INAIL indica una sanzione da 1.290 a 7.745 euro, con possibilità di estinguerla pagando il minimo se si ottempera alla diffida. Per la comunicazione degli infortuni da 1 a 3 giorni, la pagina INAIL sulla comunicazione di infortunio riporta una sanzione da 614,25 a 2.211,31 euro (art. 55, comma 5, lettera h, del D.Lgs. 81/08), di competenza degli organi di vigilanza.
Sono importi aggiornati periodicamente: prima di un pagamento va controllato il valore in vigore. Le sanzioni amministrative sono però il problema minore. In caso di lesioni gravi, se l'infortunio dipende dalla violazione di norme di prevenzione, si apre di regola un procedimento penale per lesioni colpose, e l'organo di vigilanza indaga su DVR, formazione e attrezzature.
Dopo l'emergenza: analisi delle cause e DVR
La denuncia chiude il rapporto con l'assicurazione, non il lavoro di prevenzione. Ogni infortunio va analizzato per capire perché è successo, senza fermarsi alla distrazione del lavoratore. Un metodo semplice è chiedersi più volte «perché» fino ad arrivare a una causa organizzativa o tecnica su cui l'azienda può agire.
Esempio: un operaio si taglia con un cutter mentre apre scatoloni.
- Perché si è tagliato? La lama è scivolata verso la mano.
- Perché è scivolata? Il cutter era a lama fissa, senza ritorno automatico.
- Perché si usava quel cutter? Non erano stati acquistati modelli di sicurezza e nessuno lo aveva segnalato.
- Misura: cutter con lama a ritorno automatico, guanti antitaglio per l'operazione, istruzione al reparto.
L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08 impone di rielaborare la valutazione dei rischi a seguito di infortuni significativi, entro 30 giorni, e di aggiornare subito le misure di prevenzione. Quando l'evento rivela un rischio non valutato o misure inefficaci, l'aggiornamento è dovuto. Le regole generali sono nella pagina sull'aggiornamento del DVR; il metodo di indagine è nella guida all'analisi delle cause.
Il registro infortuni non c'è più
Il registro infortuni cartaceo è stato abolito dal D.Lgs. 151/2015, con effetto dal 23 dicembre 2015. I dati sono ora nelle banche dati INAIL, consultabili dagli organi di vigilanza. Non avere il registro quindi non è un'irregolarità; non avere traccia dell'analisi dell'infortunio e delle misure adottate, invece, lascia l'azienda senza difese in caso di controllo.
Lo stesso ragionamento vale per i quasi infortuni: eventi che potevano causare un danno ma non l'hanno causato. Il D.L. 159/2025 ha previsto linee guida per la loro individuazione e il loro monitoraggio nelle imprese con più di 15 dipendenti. Registrarli è comunque utile in ogni azienda, come spiega la pagina sul quasi infortunio.
Infortunio in itinere
È l'infortunio che avviene nel normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il luogo abituale dei pasti, previsto dall'art. 2 del D.P.R. 1124/1965. L'uso del mezzo privato è coperto se necessario, per esempio in assenza di mezzi pubblici compatibili con l'orario; l'uso della bicicletta è sempre considerato necessario. Le deviazioni per motivi personali non coperti interrompono la tutela.
Per il datore di lavoro gli adempimenti sono identici: stesse scadenze, stessa denuncia. Non è invece di norma un evento che richiede l'aggiornamento del DVR, perché avviene fuori dall'organizzazione del lavoro, salvo casi come le trasferte con veicoli aziendali.
Checklist per non dimenticare nulla
- Soccorso prestato e area messa in sicurezza.
- Fatti, testimoni e foto raccolti lo stesso giorno.
- Riferimenti del certificato ricevuti, con data e ora annotate.
- Comunicazione o denuncia inviata nei termini, ricevuta archiviata.
- Segnalazione entro 24 ore nei casi mortali o con pericolo di morte.
- Analisi delle cause scritta, con misure e responsabili.
- DVR rivisto entro 30 giorni se l'infortunio è significativo.
- Rientro del lavoratore gestito, con visita del medico competente se prevista.
Quando l'evento non è improvviso ma deriva da un'esposizione prolungata, la disciplina cambia: vedi la pagina sulla malattia professionale.
Domande frequenti
Devo fare la denuncia anche se il lavoratore non è d'accordo?
Sì. La denuncia è un obbligo del datore di lavoro verso l'INAIL e non dipende dalla volontà del lavoratore né da accordi interni. Se l'infortunio ha una prognosi superiore a tre giorni, va denunciato nei termini anche quando il lavoratore preferirebbe usare ferie o malattia. Non denunciare espone a sanzioni amministrative; il lavoratore resta comunque assicurato (art. 67 del DPR 1124/1965, principio dell'automaticità delle prestazioni) e può segnalare lui stesso l'infortunio all'INAIL, ma i ritardi complicano e possono rinviare l'erogazione delle prestazioni.
Cosa succede se ricevo il certificato in ritardo?
Il termine dei 2 giorni decorre dalla ricezione dei riferimenti del certificato, non dal giorno dell'infortunio. Se il lavoratore li consegna in ritardo, la denuncia va inviata entro 2 giorni da quel momento. È buona prassi conservare la prova di quando sono arrivati, ad esempio un messaggio o una ricevuta interna firmata.
Chi paga lo stipendio durante l'infortunio?
Il datore di lavoro paga per intero la giornata dell'infortunio. Dal quarto giorno l'INAIL corrisponde l'indennità di inabilità temporanea, pari al 60% della retribuzione fino al novantesimo giorno e al 75% dal novantunesimo. Per i tre giorni successivi a quello dell'infortunio (periodo di carenza) il datore di lavoro deve pagare almeno il 60% della retribuzione normale (art. 73 del DPR 1124/1965); il contratto collettivo applicato può prevedere trattamenti migliori e integrazioni anche per i periodi successivi: conviene verificarlo con il consulente del lavoro.
Un infortunio lieve va registrato in azienda?
Non esiste più un registro obbligatorio, ma annotare anche gli infortuni senza assenza è utile. Un elenco interno con data, dinamica e misure aiuta a vedere quali attività producono più incidenti e dimostra, in caso di controllo, che l'azienda analizza gli eventi. Gli infortuni con almeno un giorno di assenza vanno comunque comunicati all'INAIL.
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