PiMUS ponteggio: quando serve, cosa contiene e chi lo redige
PiMUS del ponteggio: quando è obbligatorio, i contenuti dell'Allegato XXII, progetto oltre 20 metri, formazione dei montatori e controlli durante l'uso.
Il PiMUS è il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio fisso. Lo fa redigere da una persona competente il datore di lavoro dell'impresa che monta, trasforma o smonta il ponteggio (art. 136 del D.Lgs. 81/08), con i contenuti dell'Allegato XXII. Va tenuto in cantiere insieme all'autorizzazione ministeriale e, oltre 20 metri, al progetto.
Quando serve il PiMUS
Le regole generali del cantiere, con le figure e i documenti, sono nel capitolo sulla sicurezza nei cantieri edili. Il PiMUS è un documento più circoscritto: riguarda i ponteggi fissi della Sezione V del Capo II (artt. 131-138), cioè quelli costituiti da elementi portanti prefabbricati, metallici o no, montati per lavorare in quota. L'obbligo nasce dall'art. 136, comma 1: il piano va proporzionato alla complessità del ponteggio e deve valutare la sicurezza in ogni fase, dal tracciamento allo smontaggio.
Non tutte le opere provvisionali richiedono un PiMUS. La tabella aiuta a capire quale documento serve.
| Opera provvisionale | Documento di riferimento | Formazione di chi monta |
|---|---|---|
| Ponteggio metallico fisso a telai, tubi e giunti o multidirezionale | PiMUS (art. 136, Allegato XXII) e documentazione dell'art. 131 | corso dell'Allegato XXI più preposto presente |
| Ponteggio oltre 20 m o in configurazione non prevista dagli schemi tipo | PiMUS più progetto firmato (art. 133) | come sopra |
| Trabattello conforme all'Allegato XXIII | manuale del fabbricante | informazione, formazione e addestramento sul modello |
| Ponte su cavalletti (art. 139) | valutazione nel POS | formazione specifica della mansione |
| Piattaforma di lavoro mobile elevabile | manuale d'uso, controlli dell'art. 71 | abilitazione dell'art. 73, comma 5 |
Per il trabattello la differenza è spiegata nella pagina sui trabattelli: un modello conforme all'Allegato XXIII si monta seguendo il manuale, mentre il PiMUS resta lo strumento dei ponteggi fissi.
Chi lo redige e chi deve averlo
Il PiMUS è un obbligo del datore di lavoro dell'impresa che esegue il montaggio. Lo scrive una persona competente, che la norma non qualifica con un titolo specifico: deve conoscere il ponteggio, le sue istruzioni e il cantiere. Il piano può essere un piano generale integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali, e va messo a disposizione del preposto che sorveglia il montaggio e dei lavoratori interessati.
L'art. 134 aggiunge che nel cantiere in cui si usano ponteggi devono essere tenuti, ed esibiti su richiesta degli organi di vigilanza, una copia della documentazione dell'art. 131, comma 6, cioè autorizzazione ministeriale, istruzioni e schemi del fabbricante, e una copia del PiMUS.
Esempio: un'impresa edile di 6 dipendenti affida il montaggio a una ditta specializzata che noleggia e monta il ponteggio. Il PiMUS per montaggio e smontaggio lo redige la ditta montatrice, che ne risponde per i propri lavoratori. L'impresa edile e gli altri che useranno il ponteggio devono rispettare le regole d'uso riportate nel piano, e il PSC disciplina l'uso comune dell'opera tra più imprese. Su che cosa chiedere a chi noleggia o monta un'attrezzatura c'è la pagina sul noleggio di attrezzature.
Cosa contiene il PiMUS secondo l'Allegato XXII
L'Allegato XXII fissa dieci voci. Un PiMUS copiato da un altro cantiere si riconosce subito, perché le voci 1, 5 e 7 dipendono dal luogo.
| Voce | Contenuto | Cosa scrivere in pratica |
|---|---|---|
| 1-3 | luogo di lavoro, datore di lavoro, squadra con il preposto | indirizzo del cantiere, nomi dei montatori e del preposto |
| 4 | identificazione del ponteggio | tipo, fabbricante, estremi dell'autorizzazione ministeriale |
| 5 | disegno esecutivo | firma del progettista o della persona competente, sovraccarichi massimi per metro quadrato, appoggi e ancoraggi |
| 6 | progetto, quando previsto | allegato se si supera lo schema tipo o i 20 m |
| 7 | indicazioni generali | aree di stoccaggio e montaggio, verifica del piano di appoggio, tracciamento, DPI e ancoraggi per l'anticaduta, attrezzature di sollevamento, linee elettriche aeree, tipo di ancoraggi, meteo avverso, caduta di oggetti |
| 8 | procedure passo dopo passo | sequenze di montaggio, trasformazione e smontaggio con schemi o foto |
| 9 | regole d'uso | carichi ammessi, divieti, chi può modificare il ponteggio |
| 10 | verifiche | controlli prima del montaggio e durante l'uso, ad esempio secondo l'Allegato XIX |
La voce 7.6 merita attenzione: se vicino al cantiere passano linee elettriche aeree nude in tensione, il PiMUS deve indicare le misure di sicurezza previste dall'art. 117 per lavorare a distanza adeguata o con la linea messa fuori tensione.
Autorizzazione, schema tipo e progetto oltre 20 metri
Ogni tipo di ponteggio fisso circola con un'autorizzazione del Ministero del Lavoro rilasciata al fabbricante, da rinnovare ogni dieci anni (art. 131). L'autorizzazione si basa su una relazione tecnica con gli schemi tipo per cui il fabbricante ha fatto i calcoli. Finché il montaggio resta dentro uno schema tipo, non serve un calcolo specifico.
L'art. 133 richiede invece un progetto quando il ponteggio:
- supera i 20 metri di altezza;
- ha una configurazione non prevista dagli schemi tipo della relazione di calcolo, ad esempio sbalzi, mensole, teli o cartelloni che aumentano la spinta del vento, carichi superiori a quelli autorizzati;
- è un'opera provvisionale di notevole importanza e complessità rispetto ai carichi.
Il progetto comprende calcolo di resistenza e stabilità e disegno esecutivo, ed è firmato da un ingegnere o architetto abilitato. Copia di autorizzazione, progetto e disegni resta in cantiere. Le modifiche successive vanno riportate subito sul disegno e, se il ponteggio era esente dal calcolo, devono restare nell'ambito dello schema tipo (art. 134, comma 2): aggiungere un piano di carico per un'altra impresa senza ricontrollare lo schema è un errore frequente.
Montaggio, preposto e formazione dei montatori
L'art. 136, comma 6, chiede tre condizioni per montare, smontare o trasformare un ponteggio: la diretta sorveglianza di un preposto, il rispetto del PiMUS e lavoratori con una formazione adeguata e mirata. Il corso per addetti e preposti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi è disciplinato dall'Allegato XXI: 28 ore divise in modulo giuridico-normativo di 4 ore, tecnico di 10 e pratico di 14, con verifiche intermedia e finale, e un aggiornamento di almeno 4 ore ogni 4 anni, di cui 3 tecnico-pratiche.
Questo corso si aggiunge alla formazione di base del lavoratore edile e a quella del preposto. Il quadro delle ore per ruolo in cantiere è nella pagina sulla formazione sicurezza nei cantieri. Durante il montaggio i lavoratori sono esposti a caduta prima che i parapetti siano completi: il PiMUS deve quindi indicare DPI anticaduta e punti di ancoraggio, voce 7.4.
Controlli durante l'uso
Dopo il montaggio il ponteggio va mantenuto. L'art. 137 affida al preposto la verifica, a intervalli periodici e dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni del lavoro, della verticalità dei montanti, del serraggio dei giunti e dell'efficienza di ancoraggi e controventature. Le parti non efficienti si sostituiscono o si rinforzano. L'art. 138 aggiunge alcune misure da controllare a vista.
Checklist del preposto
- Piano di appoggio integro, basette e tavole di ripartizione al loro posto
- Montanti verticali e che superano di almeno 1,20 m l'ultimo impalcato (art. 125 c.4)
- Parapetto alto almeno 95 cm e fermapiede di almeno 15 cm su ogni lato esposto
- Tavole fissate, distacco dalla muratura non superiore a 20 cm
- Ancoraggi presenti secondo il disegno, nessuno rimosso da altre imprese
- Parti non agibili segnalate e sbarrate (art. 136, comma 5)
- Nessun carico oltre i sovraccarichi indicati nel disegno
- Data, esito e firma del controllo annotati
Le regole generali per il lavoro in altezza, comprese le alternative al ponteggio, sono nella pagina sui lavori in quota.
Errori tipici in ispezione
Il PiMUS c'è, ma è un fascicolo standard del fabbricante senza indirizzo, squadra o disegno del cantiere. Il disegno non corrisponde al ponteggio montato, perché nel frattempo sono state aggiunte campate o mensole. Il preposto indicato non era presente al montaggio, oppure manca l'attestato dell'Allegato XXI di uno dei montatori. Un'altra impresa ha tolto ancoraggi o tavole per lavorare in facciata senza avvisare chi gestisce il ponteggio. In tutti questi casi il documento esiste sulla carta ma non descrive l'opera reale.
Domande frequenti
Il PiMUS serve anche per il trabattello?
No, se il trabattello è conforme all'Allegato XXIII. In quel caso il riferimento per montaggio, uso e smontaggio è il manuale del fabbricante, che deve essere disponibile in cantiere e seguito alla lettera. Chi lo monta e lo usa deve comunque essere informato, formato e addestrato sul modello. Il PiMUS dell'art. 136 riguarda i ponteggi fissi della Sezione V, cioè le strutture a elementi prefabbricati ancorate all'edificio.
Chi firma il PiMUS?
Il PiMUS è un obbligo del datore di lavoro dell'impresa che monta il ponteggio, che lo fa redigere a una persona competente. Il disegno esecutivo riporta la firma del progettista, quando il progetto è richiesto, oppure quella della persona competente se il ponteggio rientra negli schemi tipo. Conviene che il documento riporti anche la presa visione del preposto e dei montatori, perché l'art. 136 chiede che sia messo a loro disposizione.
Quando va aggiornato il PiMUS?
Ogni volta che il ponteggio cambia in modo rilevante: nuove campate, mensole, teli o cartelloni che aumentano la spinta del vento, carichi diversi o un'altra sequenza di smontaggio. Le modifiche vanno riportate subito sul disegno e, per un ponteggio esente dal calcolo, devono restare nello schema tipo; se ne escono, serve un progetto firmato da ingegnere o architetto. Il CSE, dove nominato, verifica che il ponteggio aggiornato resti coerente con il PSC.
Se il ponteggio è a noleggio con montaggio, l'impresa che lo usa ha obblighi?
Sì. La ditta che monta redige il PiMUS per le proprie fasi, ma l'impresa che lavora sul ponteggio deve tenerne copia in cantiere con la documentazione dell'art. 131, rispettare le regole d'uso e far controllare il ponteggio dal proprio preposto prima di salire, soprattutto dopo vento forte o lunghe soste. Nessun lavoratore deve modificare il ponteggio se non fa parte di una squadra formata allo scopo.
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