Fascicolo dell'opera: cos'è, chi lo redige e a cosa serve
Fascicolo dell'opera: contenuti dell'Allegato XVI, chi lo predispone e aggiorna, quando non è richiesto e come usarlo nelle manutenzioni successive.
Il fascicolo dell'opera è il documento che raccoglie le informazioni utili per eseguire in sicurezza i lavori futuri su un edificio o un'opera: manutenzioni, riparazioni, ispezioni. Lo predispone il coordinatore per la progettazione con i contenuti dell'Allegato XVI, lo adegua il coordinatore per l'esecuzione e poi lo custodisce e aggiorna il committente.
A cosa serve, in concreto
Il PSC e il POS valgono per il tempo del cantiere: finiti i lavori, si archiviano. Il fascicolo è l'unico documento del Titolo IV pensato per il dopo. Serve a chi, fra cinque o vent'anni, dovrà pulire le grondaie, sostituire un'unità esterna del condizionatore sul tetto o ispezionare un vano tecnico, e deve sapere dove agganciarsi, da dove si accede e quali impianti passano in quel punto.
Il quadro generale dei documenti di cantiere è nel capitolo sulla sicurezza nei cantieri edili. Qui si vede che cosa deve contenere il fascicolo, chi lo scrive e lo aggiorna, quando non è dovuto e come usarlo davvero nelle manutenzioni.
Chi lo predispone, chi lo adegua, chi lo aggiorna
Il fascicolo segue i coordinatori: esiste nei cantieri in cui sono previste più imprese esecutrici. Con una sola impresa e senza coordinatori non c'è nessuno a cui la legge affidi il compito di predisporlo.
| Fase | Chi | Riferimento |
|---|---|---|
| Progettazione | Il coordinatore per la progettazione predispone il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera | art. 91, c. 1, lett. b |
| Lavori privati non soggetti a permesso di costruire sotto 100.000 euro | Il coordinatore per l'esecuzione, che svolge anche le funzioni del CSP | art. 90, c. 11 |
| Seconda impresa entrata in corso d'opera | Il coordinatore per l'esecuzione | art. 92, c. 2 |
| Esecuzione | Il CSE lo adegua all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute | art. 92, c. 1, lett. b |
| Vita dell'opera | Il committente lo aggiorna in caso di modifiche intervenute sull'opera | Allegato XVI, premessa |
| Nuovi lavori su un'opera che ha già il fascicolo | Il coordinatore per la progettazione ne cura l'aggiornamento | Allegato XVI, premessa |
Il committente deve inoltre prendere in considerazione PSC e fascicolo già durante la progettazione (art. 90, comma 2). Il fascicolo non è quindi un allegato da consegnare a fine lavori: va impostato quando si decide come sarà l'opera, perché è lì che si sceglie se prevedere ganci sottotegola, linee vita o accessi fissi alla copertura. Compiti e tempi del CSP sono nella pagina sul coordinatore per la progettazione.
Quando non è richiesto
L'art. 91, comma 1, lett. b, esclude in modo esplicito un solo caso: il fascicolo non è predisposto per i lavori di manutenzione ordinaria dell'art. 3, comma 1, lett. a, del D.P.R. 380/2001, cioè le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle per integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.
Gli altri casi in cui manca derivano dalla struttura della norma, non da un'esenzione: se non sono previste più imprese e non entra un'impresa in corso d'opera, non si nominano coordinatori e quindi non si redige il fascicolo. Non c'è invece nessuna esclusione legata all'importo dei lavori o al fatto che il committente sia un privato.
Esempio: in un condominio con due imprese si rifà la facciata con un cappotto termico, un intervento che di regola il tecnico qualifica come manutenzione straordinaria: serve il fascicolo. Se l'anno dopo un'impresa da sola ritinteggia il vano scala, si tratta di manutenzione ordinaria con un'unica impresa: niente coordinatori e niente fascicolo nuovo, ma l'amministratore dovrebbe comunque mostrare all'impresa il fascicolo esistente.
Cosa contiene: l'Allegato XVI
L'Allegato XVI divide il fascicolo in tre capitoli, ciascuno con schede standard.
| Capitolo | Contenuto | Schede |
|---|---|---|
| I | Descrizione sintetica dell'opera e indicazione dei soggetti coinvolti: committente, progettisti, coordinatori, imprese | Scheda I |
| II | Rischi e misure preventive e protettive per i lavori successivi, distinguendo misure in dotazione dell'opera e misure ausiliarie | Schede II-1, II-2, II-3 |
| III | Riferimenti alla documentazione di supporto esistente: contesto, aspetti architettonici e strutturali, impianti | Schede III-1, III-2, III-3 |
Il capitolo II è quello operativo. Per ogni tipologia di lavoro prevedibile la scheda II-1 indica rischi e misure considerando sette punti critici: accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi, impianti di alimentazione e scarico, approvvigionamento e movimentazione dei materiali, movimentazione delle attrezzature, igiene sul lavoro, interferenze e protezione dei terzi. La scheda II-2 adegua la II-1 durante l'esecuzione o dopo le modifiche, e la sostituisce, ma la II-1 va conservata fino alla fine dei lavori. La scheda II-3 descrive per ogni misura in dotazione dell'opera, come una linea vita, le modalità di utilizzo, le verifiche, gli interventi di manutenzione e la loro periodicità.
Il testo dell'Allegato è su Normattiva, D.Lgs. 81/2008. Il decreto interministeriale 9 settembre 2014 ne ha approvato anche un modello semplificato (Allegato IV), di uso facoltativo.
Consegna e uso nei lavori successivi
L'art. 91, comma 2, è breve ma decisivo: il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. Questo vuol dire che chi commissiona una manutenzione deve sapere che il fascicolo esiste e metterlo a disposizione dell'impresa o del coordinatore. Un fascicolo chiuso in un cassetto dello studio tecnico non serve a nessuno.
Checklist per il committente a fine lavori
- Fascicolo consegnato dal CSE nella versione aggiornata alle modifiche di cantiere
- Schede II-3 compilate per le misure in dotazione, con periodicità delle verifiche
- Certificazioni dei dispositivi di ancoraggio e dichiarazioni di conformità degli impianti richiamate nel capitolo III
- Copia conservata con i documenti dell'immobile, cartacea o digitale
- Per un condominio, copia all'amministratore e indicazione nel registro di anagrafe condominiale o nell'archivio dei documenti dell'edificio
- In caso di vendita, fascicolo consegnato all'acquirente insieme agli altri documenti tecnici
Se le verifiche periodiche della linea vita indicate nella scheda II-3 entrano anche nel programma di manutenzione dell'azienda proprietaria, conviene inserirle nello scadenziario: lo schema è nella pagina sulle manutenzioni nella cartella sicurezza.
Errori tipici
- Fascicolo predisposto a fine lavori copiando lo schema dell'Allegato XVI, senza informazioni sull'opera reale.
- Schede II-3 vuote: la linea vita c'è, ma nessuno sa ogni quanto va verificata.
- Nuovi lavori affidati senza cercare il fascicolo precedente, così il coordinatore ne crea uno nuovo e l'opera finisce con due documenti diversi.
- Fascicolo mai consegnato al committente o rimasto al professionista che lo ha redatto.
C'è anche una conseguenza amministrativa: per l'art. 90, comma 10, in assenza del fascicolo, quando previsto, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. Gli altri documenti da tenere pronti sono nella checklist dei documenti di cantiere.
Domande frequenti
Il fascicolo dell'opera serve per una ristrutturazione con una sola impresa?
No, se l'impresa esegue tutti i lavori senza subappalti e non entra un'altra impresa esecutrice. Il fascicolo è predisposto dai coordinatori, che in quel caso non vanno nominati. Se però in corso d'opera viene affidata una parte dei lavori a una seconda impresa, il committente nomina il CSE prima dell'affidamento e il CSE redige PSC e fascicolo.
Chi conserva il fascicolo dopo la fine dei lavori?
Il committente, che per l'Allegato XVI deve anche aggiornarlo in caso di modifiche all'opera. In un condominio lo custodisce di fatto l'amministratore, che è il committente dei lavori successivi sulle parti comuni. Se l'immobile viene venduto, il fascicolo va consegnato al nuovo proprietario, perché accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.
Il fascicolo dell'opera è la stessa cosa del piano di manutenzione?
No. Il piano di manutenzione riguarda la conservazione dell'opera, cioè cosa mantenere e con quale frequenza; il fascicolo riguarda la sicurezza di chi esegue quegli interventi. I due documenti si parlano: il capitolo III del fascicolo può richiamare il libretto di manutenzione esistente, e per le opere pubbliche il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione.
Serve il fascicolo per la tinteggiatura della facciata?
Dipende da come il lavoro si qualifica e da quante imprese intervengono. La manutenzione ordinaria dell'art. 3, comma 1, lett. a, del D.P.R. 380/2001 è esclusa dal fascicolo. Se invece l'intervento è manutenzione straordinaria, ad esempio con un cappotto, e lavorano più imprese, il coordinatore predispone o aggiorna il fascicolo. La qualificazione edilizia la verifica il tecnico.
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