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Guida Sicurezza 81

Corso sicurezza in e-learning: quando è valido, corso per corso

Corso sicurezza e-learning valido o no? Presenza, videoconferenza ed e-learning per ogni corso dell'Accordo 2025 e requisiti delle lezioni online.

Un corso sicurezza in e-learning è valido solo per i percorsi in cui l'Accordo Stato-Regioni 2025 lo ammette: tra gli altri formazione generale, specifica a rischio basso e aggiornamento dei lavoratori. È escluso per preposti, specifica a rischio medio o alto (salvo progetti regionali), attrezzature e ambienti confinati; per i ruoli dirigenziali vale l'elenco dell'Accordo.

Le quattro modalità e cosa le distingue

L'Accordo Stato-Regioni 2025 riconosce quattro modalità di erogazione (Parte I, punto 4): presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista. La differenza tra le due modalità a distanza è il tempo. In videoconferenza sincrona docente e partecipanti sono collegati nello stesso momento e interagiscono; nell'e-learning il partecipante segue i contenuti su una piattaforma quando vuole, con tracciamento delle attività.

La regola chiave è nelle FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026: la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, tranne che per i moduli con addestramento o prove pratiche (FAQ 33). La pagina madre su come scegliere un corso valido mostra le regole per i percorsi più comuni; qui trovi la tabella completa e i requisiti tecnici.

Tabella decisionale per ogni corso

La tabella riassume cosa ammette l'Accordo 2025 per ciascun percorso. «Presenza» comprende sempre la possibilità di svolgere in aula anche le parti teoriche.

CorsoPresenzaVideoconferenza sincronaE-learning
Lavoratori, formazione generale (4 ore)sìsìsì
Lavoratori, specifica rischio bassosìsìsì
Lavoratori, specifica rischio medio o altosìsìno, salvo progetti formativi individuati da Regioni o Province autonome
Lavoratori, aggiornamento 6 oresìsìsì
Preposti, corso e aggiornamentosìsìno
Attrezzature (art. 73, comma 5), corso e aggiornamentosìnono
Ambienti confinati, corso e aggiornamentosìnono
Addetti antincendio (DM 2 settembre 2021)sìsolo teoriano

Per dirigenti, datori di lavoro, datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP, RSPP e ASPP e coordinatori l'Accordo ammette l'e-learning solo per alcuni moduli o per gli aggiornamenti, secondo l'elenco della Parte IV. Le sintesi in circolazione non coincidono su tutti i casi: prima di iscrivervi chiedete all'ente formatore di indicare per iscritto il punto dell'Accordo che consente la modalità proposta per quel corso.

Due righe richiedono una precisazione. Per le attrezzature la FAQ 19 è esplicita: corsi iniziali e aggiornamenti si svolgono esclusivamente in presenza fisica, teoria compresa. Per i preposti la FAQ 38 esclude l'e-learning sia nel corso sia nell'aggiornamento, mentre la videoconferenza sincrona è ammessa.

L'antincendio non dipende dall'Accordo ma dal DM 2 settembre 2021, che ammette la teoria a distanza solo in modalità sincrona; le esercitazioni pratiche sono in presenza, e l'aggiornamento di livello 1 è composto solo da pratica. I dettagli sono nella pagina sul corso antincendio. Primo soccorso e RLS hanno regole proprie: per gli RLS le modalità sono affidate alla contrattazione collettiva (art. 37, comma 11).

La modalità mista

La modalità mista combina più modalità nello stesso percorso. Ogni parte deve rispettare la regola del proprio modulo. Esempio: formazione generale in e-learning e specifica a rischio alto in videoconferenza sincrona è una combinazione corretta; l'inverso no.

Requisiti della videoconferenza sincrona

Non ogni lezione su una piattaforma di riunioni online è una videoconferenza valida. Dall'Accordo e dalle FAQ ministeriali derivano alcuni requisiti concreti:

  1. collegamento in tempo reale, con possibilità di interagire con il docente;
  2. piattaforma che consente di monitorare e registrare le presenze di ciascun partecipante;
  3. ogni partecipante collegato con un dispositivo a suo uso esclusivo, PC o tablet; non sono ammessi lo smartphone né gruppi di persone davanti a un unico schermo;
  4. un tutor sempre presente nel percorso a distanza (FAQ 48), che non può coincidere con il docente (FAQ 49) e può essere un dipendente dell'azienda destinataria (FAQ 50);
  5. massimo 30 partecipanti, come in aula;
  6. verifiche svolte in modalità sincrona, non in differita;
  7. registro presenze con orari di collegamento, per arrivare almeno al 90% delle ore.

Il punto 3 è quello che più spesso salta nelle piccole imprese. Una sala riunioni con sei dipendenti davanti al monitor e un solo accesso non permette di tracciare le presenze individuali e non rispetta le regole sulla videoconferenza.

Requisiti dell'e-learning

L'e-learning è un corso su una piattaforma di apprendimento che registra l'avvio e il completamento delle attività, la partecipazione e gli esiti dei test. Anche qui il tutor è sempre previsto, mentre il limite dei 30 partecipanti non si applica. Un video caricato su un sito, senza tracciamento né tutor, non è e-learning ai sensi dell'Accordo.

Prima di acquistare un corso online conviene chiedere per iscritto al fornitore:

  • se il corso è erogato in e-learning o in videoconferenza sincrona;
  • se quella modalità è ammessa dall'Accordo per quel corso, secondo la tabella;
  • come vengono tracciate presenze e tempi;
  • chi è il tutor e come si contatta;
  • come si svolge la verifica finale e chi firma il verbale;
  • quale modalità sarà indicata sull'attestato.

L'ultimo punto conta perché la modalità di erogazione è uno dei dati obbligatori dell'attestato: se la dicitura non corrisponde a una modalità ammessa, il problema emerge al primo controllo. Gli altri dati sono spiegati in cosa deve contenere un attestato.

Tre casi pratici

Esempio 1: un negozio di abbigliamento con 4 commesse, attività a rischio basso. Generale e specifica possono essere svolte interamente in e-learning, così come l'aggiornamento quinquennale. La responsabile di negozio che fa da preposto segue invece il corso preposti in aula o in videoconferenza sincrona.

Esempio 2: un'officina meccanica con 6 addetti, rischio alto. La generale può essere in e-learning; le 12 ore di specifica vanno in aula o in videoconferenza sincrona, con l'addestramento sulle macchine in presenza. Il carrellista segue l'abilitazione al carrello elevatore solo in presenza.

Esempio 3: il titolare di un'impresa edile affidataria deve fare il corso da datore di lavoro e, come impresa affidataria, il modulo cantieri da 6 ore, che fino al 19 maggio 2027 può essere sostituito da una formazione adeguata dimostrabile (FAQ n. 42). Se vuole anche svolgere direttamente i compiti di RSPP, il percorso cambia: prima di scegliere un'offerta online conviene farsi indicare dall'ente il punto dell'Accordo che ammette l'e-learning per quei moduli, perché per il corso base da datore di lavoro RSPP le sintesi più diffuse lo escludono.

Errore tipico in caso di controllo

Il caso più frequente è la formazione specifica a rischio medio o alto acquistata come pacchetto online insieme alla generale, con un unico attestato «e-learning». Se il corso non rientra in un progetto formativo regionale, la specifica non è valida e va rifatta; la generale, se conforme, resta. Su quali ore servono per ogni classe di rischio vedi la pagina sulla formazione specifica.

Domande frequenti

Posso seguire un corso in videoconferenza dallo smartphone?

No. Per la videoconferenza sincrona ogni partecipante deve collegarsi con un dispositivo a proprio uso esclusivo, PC o tablet; lo smartphone non è ammesso. Non vale nemmeno il collegamento di più persone da un unico computer. Se il fornitore non chiarisce con quale dispositivo ci si collega e come traccia le presenze, è meglio scegliere un'altra edizione.

Un webinar registrato vale come videoconferenza?

No. La videoconferenza è sincrona: docente e partecipanti collegati nello stesso momento, con interazione in tempo reale. Una registrazione guardata in differita è al massimo un contenuto e-learning, valido solo se erogato su una piattaforma con tracciamento, tutor e test, e solo per i corsi che ammettono l'e-learning. Per preposti e specifica a rischio medio o alto non basta.

L'aggiornamento dei preposti si può fare online?

Sì, ma solo in videoconferenza sincrona. Le FAQ ministeriali escludono espressamente l'e-learning sia per il corso sia per l'aggiornamento dei preposti. L'aggiornamento di 6 ore ogni due anni può quindi essere seguito da remoto, con tutor, presenze tracciate e verifica finale, ma non come corso registrato da completare in autonomia.

Il corso per il carrello elevatore può avere la teoria online?

No. Con l'Accordo 2025 i corsi di abilitazione alle attrezzature dell'art. 73, comma 5, compreso il carrello elevatore, si svolgono esclusivamente in presenza fisica, sia per la teoria sia per la pratica, e lo stesso vale per gli aggiornamenti. Un preventivo che propone la teoria in videoconferenza o in e-learning non è conforme: conviene chiedere un'edizione interamente in aula.

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