Sicurezza nei luoghi aperti al pubblico: scuole e palestre
Sicurezza nei luoghi aperti al pubblico: volontari, allievi equiparati ai lavoratori, palestre, piano di emergenza oltre 50 persone e checklist.
In un luogo aperto al pubblico la sicurezza ha due livelli: verso i lavoratori, con DVR, formazione e addetti alle emergenze previsti dal D.Lgs. 81/08, e verso utenti, allievi e spettatori, con le regole antincendio e di settore. Volontari e allievi hanno tutele specifiche, e l'emergenza va pianificata pensando a chi non conosce i locali.
Chi c'è nei locali: lavoratori, volontari, allievi, pubblico
Una scuola privata di lingue, una palestra, un'associazione culturale con sede aperta, una ludoteca, un piccolo teatro: in questi luoghi convivono persone con posizioni giuridiche molto diverse. Il titolare o il presidente deve distinguere tra chi lavora (e quindi è tutelato dal D.Lgs. 81/08 come lavoratore), chi presta attività volontaria, chi frequenta come allievo e chi è semplicemente pubblico.
| Persona | Inquadramento | Cosa deve fare l'organizzazione |
|---|---|---|
| Dipendente, anche part-time o a chiamata | Lavoratore (art. 2 c. 1 lett. a) | Tutti gli obblighi: DVR, formazione, sorveglianza sanitaria se prevista, DPI |
| Istruttore o collaboratore coordinato che opera nei locali | Lavoratore ai fini della sicurezza nei casi dell'art. 3 c. 7 | Tutele del decreto se lavora nei luoghi del committente |
| Volontario di associazione o ente del Terzo settore | Art. 3 c. 12-bis: si applica l'art. 21 | Informazioni dettagliate sui rischi, misure contro le interferenze, assicurazione obbligatoria per gli enti del Terzo settore |
| Allievo che usa laboratori, attrezzature, videoterminali | Equiparato al lavoratore per quei periodi | Formazione, DPI, attrezzature conformi durante le attività pratiche |
| Utente, socio, spettatore, genitore | Pubblico | Sicurezza dei locali, prevenzione incendi, gestione dell'emergenza |
La distinzione non è formale. Da essa dipende chi va formato, chi va contato per gli addetti all'emergenza e chi va semplicemente guidato verso l'uscita. Le differenze tra tutela dei lavoratori e tutela degli utenti sono approfondite nella pagina sulla differenza tra sicurezza del lavoro e sicurezza degli utenti.
Volontari: cosa prevede l'art. 3 comma 12-bis
L'art. 3 c. 12-bis del D.Lgs. 81/08 riguarda i volontari delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche, i volontari del servizio civile e altre figure assimilate. Nei loro confronti si applicano le disposizioni dell'art. 21, cioè lo stesso regime dei lavoratori autonomi: usare attrezzature conformi e DPI adeguati e, se lo desiderano, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e frequentare corsi di formazione. Il testo è consultabile su Normattiva, D.Lgs. 81/2008.
La parte che interessa di più a chi ospita i volontari è l'ultimo periodo del comma: se il volontario presta la sua attività nell'organizzazione di un datore di lavoro, questi deve fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici degli ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza, e adottare le misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza con le altre attività. L'ente e il volontario possono concordare le modalità di attuazione della tutela.
Gli enti del Terzo settore devono inoltre assicurare i propri volontari contro infortuni, malattie connesse all'attività e responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo settore, D.Lgs. 117/2017.
Errore tipico in ispezione
Un'associazione ha due dipendenti in segreteria e venti «volontari» che coprono turni fissi, ricevono un compenso mensile costante e seguono un orario deciso dal direttivo. All'ispettore questa organizzazione appare come lavoro subordinato mascherato. In quel caso i volontari vengono trattati come lavoratori a tutti gli effetti e mancano formazione, visite, DVR adeguato. Il criterio è la sostanza del rapporto, non l'etichetta. Maggiori dettagli nella pagina sui volontari.
Scuole e allievi: quando lo studente è un lavoratore
Nelle scuole statali il datore di lavoro è il dirigente scolastico, secondo il DM 382/1998 che individua le particolari esigenze degli istituti di istruzione. Nelle scuole private, negli enti di formazione e nelle scuole di musica, lingue o danza il datore è il legale rappresentante del gestore, con tutti gli obblighi ordinari verso docenti e personale.
Per gli allievi l'art. 2 c. 1 lett. a contiene una regola precisa: sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici o videoterminali, limitatamente ai periodi in cui sono effettivamente applicati a quelle attività. Lo studente di una scuola di cucina ai fornelli o l'allievo di un corso di saldatura al banco deve quindi ricevere formazione, DPI e attrezzature conformi come un dipendente; durante la lezione teorica in aula è invece «pubblico».
Gli allievi non si contano nel numero dei lavoratori dell'organizzazione ai fini delle soglie del decreto, ma pesano nella valutazione del rischio incendio e nel piano di emergenza, perché sono persone presenti. Gli aspetti pratici per le scuole non statali sono nella pagina su scuole private e formazione.
Palestre e impianti sportivi
La palestra è un luogo di lavoro per chi ci lavora e un impianto sportivo per chi la frequenta. Con la riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021) istruttori e allenatori retribuiti sono inquadrati come lavoratori sportivi, subordinati o autonomi o collaboratori: da questo dipende quali obblighi del D.Lgs. 81/08 si applicano, mentre la sicurezza dei locali e delle attrezzature va garantita in ogni caso.
Per una palestra i punti da presidiare sono:
- attrezzature (macchine isotoniche, bilancieri, spalliere) conformi, fissate dove serve, con un registro dei controlli e della manutenzione;
- pavimenti e spazi di sicurezza intorno alle attrezzature;
- igiene e microclima di spogliatoi e sale corsi;
- prodotti per la sanificazione, che sono un rischio chimico per chi pulisce;
- defibrillatore semiautomatico e personale formato al suo uso, obbligatorio per le società sportive in base alla normativa sul DAE nello sport;
- regola tecnica antincendio degli impianti sportivi (DM 18 marzo 1996) quando la struttura vi rientra.
Il rapporto tra istruttori, titolare e utenti è spiegato in palestre e istruttori.
Emergenze con il pubblico presente
È la parte che distingue davvero questi luoghi da un ufficio. Il DM 2 settembre 2021 sulla gestione della sicurezza antincendio impone il piano di emergenza scritto nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco e nei luoghi aperti al pubblico con la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori. Una palestra con due dipendenti e sessanta iscritti in sala la sera rientra nell'obbligo.
Il piano deve tenere conto di chi non conosce i locali, dei bambini, delle persone con disabilità e di chi in quel momento può essere sotto la doccia o su un attrezzo. Per alcune attività di maggiore affollamento, come scuole e locali di spettacolo oltre determinate soglie, gli addetti antincendio devono avere anche l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco. Le scuole hanno inoltre regole tecniche antincendio proprie (DM 26 agosto 1992 e DM 7 agosto 2017).
Esempio pratico: scuola di danza con saggio serale
Esempio: una scuola di danza con 3 insegnanti dipendenti e 120 allievi organizza un saggio nella propria sala con 90 spettatori. Il titolare verifica la capienza consentita dai locali, conta gli addetti all'emergenza presenti quella sera (non solo quelli nominati), assegna a ciascuno un compito: un addetto alle uscite, uno agli spogliatoi con le allieve più piccole, uno alla chiamata dei soccorsi. Prima dell'inizio un breve annuncio indica le uscite. Il saggio diventa così un evento previsto nel piano, non un'eccezione. Su questo tema si vedano la pagina sulle emergenze con pubblico presente e quella sul piano di emergenza.
Checklist per chi gestisce un luogo aperto al pubblico
- Elenco aggiornato di chi frequenta i locali: dipendenti, collaboratori, volontari, allievi, pubblico
- DVR che comprende le attività con il pubblico e le attività pratiche degli allievi
- Informazioni sui rischi consegnate per iscritto ai volontari, con firma
- Assicurazione dei volontari se l'ente rientra nel Terzo settore
- Capienza massima nota e rispettata nelle serate con eventi
- Piano di emergenza scritto se si superano 50 persone presenti insieme
- Addetti antincendio e primo soccorso presenti in ogni fascia oraria di apertura
- Prove di evacuazione che coinvolgono anche gli utenti abituali
- DAE funzionante e personale formato dove previsto
- Registro dei controlli su attrezzature, presidi antincendio e uscite
Domande frequenti
Un'associazione senza dipendenti deve fare il DVR?
Se non ha lavoratori né soggetti equiparati, l'associazione non è datore di lavoro e il DVR non è dovuto. Restano però la sicurezza dei locali verso soci e pubblico, la prevenzione incendi e, per gli enti del Terzo settore, l'assicurazione dei volontari. Basta un solo dipendente o collaboratore che operi nei locali per far nascere gli obblighi del D.Lgs. 81/08.
I volontari vanno formati come i lavoratori?
Non con lo stesso obbligo. L'art. 21 prevede che i volontari possano partecipare a corsi di formazione, mentre l'ente o il datore che li ospita deve fornire dettagliate informazioni sui rischi e sulle misure di emergenza. Se però un volontario svolge compiti rischiosi, come guidare un mezzo o usare attrezzature, l'organizzazione dovrebbe garantirgli una preparazione adeguata, anche per tutelarsi in caso di infortunio.
In una scuola privata gli studenti contano per il numero di addetti antincendio?
Non contano come lavoratori ai fini delle soglie del decreto, ma contano come persone presenti. Il numero e la dislocazione degli addetti si decidono nella valutazione del rischio incendio considerando affollamento, età degli allievi, orari e piani dell'edificio. Con molti minori presenti servono in genere più addetti di quanti ne basterebbero per i soli dipendenti.
La palestra deve fare le prove di evacuazione con gli iscritti?
Il DM 2 settembre 2021 chiede esercitazioni antincendio almeno una volta l'anno per mettere in pratica il piano di emergenza. Coinvolgere gli iscritti non è sempre possibile, ma conviene almeno simulare l'evacuazione in una fascia oraria affollata con i corsisti presenti e informarli sulle uscite, ad esempio con cartelli e un breve avviso all'inizio dei corsi.
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