Formazione RLS
Formazione RLS: spiegazione operativa, riferimenti normativi e checklist per il datore di lavoro PMI secondo il D.Lgs. 81/08.
Cosa dice la normativa
L'art. 37 D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a garantire una formazione "sufficiente e adeguata" a ciascun lavoratore, compresi lavoratori a tempo determinato, somministrati e stagionali. L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 riordina durata e contenuti: 4 ore di formazione generale + 4-8-12 ore di formazione specifica (rischio basso/medio/alto), 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni. La formazione del preposto è di 8 ore + aggiornamento biennale di 6 ore (D.L. 146/2021). Il formatore deve soddisfare i criteri del D.I. 6 marzo 2013.
Chi fa cosa: ruoli e responsabilità
Anche per formazione rls si applica la distribuzione di ruoli e responsabilità definita dal D.Lgs. 81/08. Vediamo chi fa cosa.
- Datore di lavoro — Titolare del rapporto di lavoro con poteri decisionali e di spesa. Obblighi indelegabili (art. 17): valutazione dei rischi e nomina dell'RSPP.
- Dirigente — Attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa (art. 18).
- Preposto — Vigila sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori (art. 19, modificato dal D.L. 146/2021); ha potere di interrompere l'attività in caso di pericolo grave.
- RSPP / ASPP — Servizio di prevenzione e protezione: individua i rischi, elabora misure e procedure, supporta la formazione (artt. 31-33).
- RLS — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato; consultazione obbligatoria su DVR e formazione (artt. 47-50).
- Medico competente — Effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla valutazione dei rischi (art. 25, 38, 41).
- Lavoratore — Deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri presenti nel luogo di lavoro (art. 20).
Come procedere in pratica
Per applicare correttamente quanto previsto su formazione rls, ecco un percorso operativo in 8 passi.
- Mappa le mansioni e classifica il rischio aziendale (basso/medio/alto) con riferimento al codice ATECO e all'Allegato II Accordo Stato-Regioni.
- Costruisci il piano formativo annuale: chi, cosa, quando, quante ore, con quale formatore.
- Verifica che il soggetto formatore sia autorizzato o accreditato (organismi paritetici, scuole edili, enti di formazione).
- Verifica i requisiti del docente (D.I. 6/3/2013: prerequisiti, criteri, ore di esperienza didattica o aziendale).
- Documenta l'erogazione: registro presenze firmato, materiale didattico, prova di apprendimento.
- Emetti l'attestato con: dati anagrafici, normativa di riferimento, contenuti, ore, valutazione superata, firma docente e responsabile.
- Archivia gli attestati nella cartella formazione del lavoratore e nel registro generale.
- Calendarizza l'aggiornamento entro 5 anni (lavoratori), 2 anni (preposti), 5 anni (RSPP/RLS — diverse cadenze).
Sanzioni e profili di responsabilità
Sanzioni applicabili a formazione rls:
- Mancata formazione/informazione/addestramento (art. 55 c. 5 lett. c): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.215,28 a 5.260,21 €.
- Mancata formazione di RSPP/ASPP: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €.
- Attestati non conformi o formatore non qualificato: la formazione è considerata non eseguita e si applicano le sanzioni di omessa formazione.
- Sospensione attività imprenditoriale (art. 14): se il 20% del personale risulta non formato.
Checklist operativa
Una checklist operativa di verifica per formazione rls, utile prima di un controllo o in revisione periodica.
- Piano formativo annuale approvato
- Mappatura formazione di tutti i lavoratori per mansione
- Verifica qualifica del docente (D.I. 6/3/2013)
- Registro presenze firmato dai partecipanti
- Prova di apprendimento somministrata e archiviata
- Attestati con contenuti minimi e firma docente/responsabile
- Scadenziario aggiornamenti (lavoratori 5 anni, preposti 2 anni)
- Comunicazione RLS sui programmi formativi
- Archivio attestati per ciascun lavoratore
Domande frequenti
Quando va fatta la formazione del lavoratore neoassunto?
La formazione generale (4 h) prima dell'inizio dell'attività o al massimo entro 60 giorni. La formazione specifica (4-8-12 h in base al rischio) entro 60 giorni dall'assunzione.
L'attestato di formazione precedente è valido?
Sì, se la formazione è stata svolta secondo gli Accordi vigenti (2011, 2016 o 2025), se non è scaduto (5 anni) e se la mansione/rischio sono coerenti con la formazione ricevuta. Un attestato di rischio basso non basta per mansione a rischio alto.
L'e-learning è ammesso?
Sì per la formazione generale (4 h) e per gli aggiornamenti. La formazione specifica può essere fatta in e-learning solo per il rischio basso; per rischio medio e alto è obbligatoria la presenza (almeno della parte specifica del rischio).
Chi può tenere la formazione?
Un formatore qualificato secondo il D.I. 6/3/2013, oppure il datore di lavoro stesso o un dirigente/preposto interno, se in possesso dei requisiti previsti dal decreto. Il soggetto formatore deve essere autorizzato/accreditato.
Cosa succede se un attestato è scaduto?
Il lavoratore non è considerato formato per il periodo successivo alla scadenza. Va rifatta la formazione (in caso di scadenza dopo > 12 mesi dall'aggiornamento previsto) o l'aggiornamento di 6 ore. Nel frattempo, sospensione delle mansioni a rischio.
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