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Guida Sicurezza 81

Procedure in caso di infortunio

Procedure in caso di infortunio: risposta operativa per imprese e RSPP, con riferimenti normativi e checklist.

Cosa dice la normativa

L'Infortunio sul lavoro è l'evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, con conseguente inabilità al lavoro per più di 3 giorni (esclusa giornata evento). La Malattia professionale è la patologia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione. La denuncia INAIL va presentata entro 2 giorni (1 giorno per infortuni mortali) ai sensi degli artt. 53-54 D.P.R. 1124/1965. Il near miss, pur non producendo danno, va registrato e analizzato come indicatore preventivo. A seguito di infortunio significativo è obbligatorio l'aggiornamento del DVR (art. 29 c. 3).

Chi fa cosa: ruoli e responsabilità

Anche per procedure in caso di infortunio si applica la distribuzione di ruoli e responsabilità definita dal D.Lgs. 81/08. Vediamo chi fa cosa.

  • Datore di lavoro — Titolare del rapporto di lavoro con poteri decisionali e di spesa. Obblighi indelegabili (art. 17): valutazione dei rischi e nomina dell'RSPP.
  • Dirigente — Attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa (art. 18).
  • Preposto — Vigila sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori (art. 19, modificato dal D.L. 146/2021); ha potere di interrompere l'attività in caso di pericolo grave.
  • RSPP / ASPP — Servizio di prevenzione e protezione: individua i rischi, elabora misure e procedure, supporta la formazione (artt. 31-33).
  • RLS — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato; consultazione obbligatoria su DVR e formazione (artt. 47-50).
  • Medico competente — Effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla valutazione dei rischi (art. 25, 38, 41).
  • Lavoratore — Deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri presenti nel luogo di lavoro (art. 20).

Come procedere in pratica

Per applicare correttamente quanto previsto su procedure in caso di infortunio, ecco un percorso operativo in 8 passi.

  1. Soccorso immediato al lavoratore e chiamata al 118 se necessario.
  2. Notifica al medico competente, RSPP e RLS.
  3. Denuncia INAIL: telematica via portale, entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (1 giorno per infortuni mortali).
  4. In caso di prognosi > 3 giorni: oltre alla denuncia, comunicazione mensile dei dati infortunistici (art. 18 c. 1 lett. r).
  5. Registra l'evento nel registro infortuni (anche se ancora cartaceo non obbligatorio dopo abrogazione 2017).
  6. Analizza le cause profonde con metodo strutturato (5 Why, Ishikawa, root cause analysis).
  7. Aggiorna il DVR se l'infortunio rivela un rischio non valutato o sottovalutato.
  8. Comunica le lezioni apprese a tutti i lavoratori esposti a rischi simili e in riunione periodica art. 35.

Sanzioni e profili di responsabilità

Il regime sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 (artt. 55-60) prevede sanzioni penali (arresto e ammenda) per gli inadempimenti più gravi e sanzioni amministrative per le violazioni minori. Gli importi vengono periodicamente rivalutati con decreto ministeriale. Per la specifica violazione su procedure in caso di infortunio il quantum dipende da: gravità della condotta, numero di lavoratori coinvolti, recidiva, intervento dell'organismo di vigilanza in via prescrizionale (D.Lgs. 758/94) che consente la riduzione a un quarto del massimo.

⚠️ Importi indicativi. Per il quantum esatto verifica il D.M. di rivalutazione vigente o consulta un consulente del lavoro.

Checklist operativa

Una checklist operativa di verifica per procedure in caso di infortunio, utile prima di un controllo o in revisione periodica.

  • Adempimento documentato nel DVR
  • Nomine e attestati di formazione archiviati
  • Sorveglianza sanitaria programmata se applicabile
  • DPI consegnati con verbale
  • Procedure scritte applicabili pubblicate e comunicate
  • Riunione periodica art. 35 effettuata (almeno annuale per > 15 lav.)
  • Verbali e registri pronti per l'ispezione
  • Aggiornamento periodico programmato

Domande frequenti

Quando sono obbligato a occuparmi di questo aspetto?

L'obbligo scatta dalla presenza di lavoratori o soggetti equiparati (soci lavoratori, stagisti, collaboratori familiari) ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/08. Anche senza lavoratori, può essere dovuta una valutazione se l'attività comporta rischi per terzi.

Posso delegare gli adempimenti?

Alcuni obblighi sono non delegabili dal datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/08): valutazione dei rischi e nomina dell'RSPP. Altri obblighi possono essere delegati a soggetti idonei con i requisiti dell'art. 16 (delega scritta, accettazione, autonomia di spesa, pubblicità).

Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025?

L'Accordo aggiorna durata e contenuti dei percorsi formativi per tutte le figure: lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, datore di lavoro RSPP, operatori di attrezzature, lavoratori in ambienti confinati. Sostituisce e integra gli Accordi del 2011, 2012 e 2016.

Come dimostro di aver fatto il dovuto?

Attraverso documentazione scritta (DVR, nomine, registri, verbali), formazione tracciabile (registri presenze, attestati), procedure operative e verifiche periodiche. La regola d'oro: "ciò che non è documentato, in caso di controllo o infortunio, non esiste".

Dove trovo la normativa aggiornata?

Fonti ufficiali: Normattiva (testi consolidati), Gazzetta Ufficiale (testi pubblicati), INAIL (interpretazioni operative, indici, guide), INL Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolari operative, interpelli), Ministero del Lavoro (interpelli ex art. 12 D.Lgs. 81/08).

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