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Guida Sicurezza 81

Formazione e DPI

Formazione e DPI: spiegazione operativa, riferimenti normativi e checklist per il datore di lavoro PMI secondo il D.Lgs. 81/08.

Cosa dice la normativa

L'art. 37 D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a garantire una formazione "sufficiente e adeguata" a ciascun lavoratore, compresi lavoratori a tempo determinato, somministrati e stagionali. L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 riordina durata e contenuti: 4 ore di formazione generale + 4-8-12 ore di formazione specifica (rischio basso/medio/alto), 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni. La formazione del preposto è di 8 ore + aggiornamento biennale di 6 ore (D.L. 146/2021). Il formatore deve soddisfare i criteri del D.I. 6 marzo 2013.

Chi fa cosa: ruoli e responsabilità

Anche per formazione e dpi si applica la distribuzione di ruoli e responsabilità definita dal D.Lgs. 81/08. Vediamo chi fa cosa.

  • Datore di lavoro — Titolare del rapporto di lavoro con poteri decisionali e di spesa. Obblighi indelegabili (art. 17): valutazione dei rischi e nomina dell'RSPP.
  • Dirigente — Attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa (art. 18).
  • Preposto — Vigila sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori (art. 19, modificato dal D.L. 146/2021); ha potere di interrompere l'attività in caso di pericolo grave.
  • RSPP / ASPP — Servizio di prevenzione e protezione: individua i rischi, elabora misure e procedure, supporta la formazione (artt. 31-33).
  • RLS — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato; consultazione obbligatoria su DVR e formazione (artt. 47-50).
  • Medico competente — Effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla valutazione dei rischi (art. 25, 38, 41).
  • Lavoratore — Deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri presenti nel luogo di lavoro (art. 20).

Come procedere in pratica

Per applicare correttamente quanto previsto su formazione e dpi, ecco un percorso operativo in 8 passi.

  1. Mappa le mansioni e classifica il rischio aziendale (basso/medio/alto) con riferimento al codice ATECO e all'Allegato II Accordo Stato-Regioni.
  2. Costruisci il piano formativo annuale: chi, cosa, quando, quante ore, con quale formatore.
  3. Verifica che il soggetto formatore sia autorizzato o accreditato (organismi paritetici, scuole edili, enti di formazione).
  4. Verifica i requisiti del docente (D.I. 6/3/2013: prerequisiti, criteri, ore di esperienza didattica o aziendale).
  5. Documenta l'erogazione: registro presenze firmato, materiale didattico, prova di apprendimento.
  6. Emetti l'attestato con: dati anagrafici, normativa di riferimento, contenuti, ore, valutazione superata, firma docente e responsabile.
  7. Archivia gli attestati nella cartella formazione del lavoratore e nel registro generale.
  8. Calendarizza l'aggiornamento entro 5 anni (lavoratori), 2 anni (preposti), 5 anni (RSPP/RLS — diverse cadenze).

Sanzioni e profili di responsabilità

Sanzioni applicabili a formazione e dpi:

  • Mancata formazione/informazione/addestramento (art. 55 c. 5 lett. c): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.215,28 a 5.260,21 €.
  • Mancata formazione di RSPP/ASPP: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €.
  • Attestati non conformi o formatore non qualificato: la formazione è considerata non eseguita e si applicano le sanzioni di omessa formazione.
  • Sospensione attività imprenditoriale (art. 14): se il 20% del personale risulta non formato.

Checklist operativa

Una checklist operativa di verifica per formazione e dpi, utile prima di un controllo o in revisione periodica.

  • Piano formativo annuale approvato
  • Mappatura formazione di tutti i lavoratori per mansione
  • Verifica qualifica del docente (D.I. 6/3/2013)
  • Registro presenze firmato dai partecipanti
  • Prova di apprendimento somministrata e archiviata
  • Attestati con contenuti minimi e firma docente/responsabile
  • Scadenziario aggiornamenti (lavoratori 5 anni, preposti 2 anni)
  • Comunicazione RLS sui programmi formativi
  • Archivio attestati per ciascun lavoratore

Domande frequenti

Quando va fatta la formazione del lavoratore neoassunto?

La formazione generale (4 h) prima dell'inizio dell'attività o al massimo entro 60 giorni. La formazione specifica (4-8-12 h in base al rischio) entro 60 giorni dall'assunzione.

L'attestato di formazione precedente è valido?

Sì, se la formazione è stata svolta secondo gli Accordi vigenti (2011, 2016 o 2025), se non è scaduto (5 anni) e se la mansione/rischio sono coerenti con la formazione ricevuta. Un attestato di rischio basso non basta per mansione a rischio alto.

L'e-learning è ammesso?

Sì per la formazione generale (4 h) e per gli aggiornamenti. La formazione specifica può essere fatta in e-learning solo per il rischio basso; per rischio medio e alto è obbligatoria la presenza (almeno della parte specifica del rischio).

Chi può tenere la formazione?

Un formatore qualificato secondo il D.I. 6/3/2013, oppure il datore di lavoro stesso o un dirigente/preposto interno, se in possesso dei requisiti previsti dal decreto. Il soggetto formatore deve essere autorizzato/accreditato.

Cosa succede se un attestato è scaduto?

Il lavoratore non è considerato formato per il periodo successivo alla scadenza. Va rifatta la formazione (in caso di scadenza dopo > 12 mesi dall'aggiornamento previsto) o l'aggiornamento di 6 ore. Nel frattempo, sospensione delle mansioni a rischio.

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