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Guida Sicurezza 81

Occhiali e visiere

Occhiali e visiere: spiegazione operativa, riferimenti normativi e checklist per il datore di lavoro PMI secondo il D.Lgs. 81/08.

Cosa dice la normativa

Gli artt. 74-79 e l'Allegato VIII del D.Lgs. 81/08 disciplinano i DPI. La scelta è basata sulla valutazione dei rischi, sulla compatibilità ergonomica e sulla coesistenza con altri DPI. I DPI sono classificati in Categoria I (rischio lieve, autocertificazione), Categoria II (rischi intermedi, marcatura CE con organismo notificato) e Categoria III (rischi gravi o letali: anticaduta, isolanti elettrici, antiradiazioni, respiratori isolanti — addestramento obbligatorio). Consegna documentata con verbale, manutenzione e sostituzione a cura del datore.

Chi fa cosa: ruoli e responsabilità

Anche per occhiali e visiere si applica la distribuzione di ruoli e responsabilità definita dal D.Lgs. 81/08. Vediamo chi fa cosa.

  • Datore di lavoro — Titolare del rapporto di lavoro con poteri decisionali e di spesa. Obblighi indelegabili (art. 17): valutazione dei rischi e nomina dell'RSPP.
  • Dirigente — Attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa (art. 18).
  • Preposto — Vigila sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori (art. 19, modificato dal D.L. 146/2021); ha potere di interrompere l'attività in caso di pericolo grave.
  • RSPP / ASPP — Servizio di prevenzione e protezione: individua i rischi, elabora misure e procedure, supporta la formazione (artt. 31-33).
  • RLS — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato; consultazione obbligatoria su DVR e formazione (artt. 47-50).
  • Medico competente — Effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla valutazione dei rischi (art. 25, 38, 41).
  • Lavoratore — Deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri presenti nel luogo di lavoro (art. 20).

Come procedere in pratica

Per applicare correttamente quanto previsto su occhiali e visiere, ecco un percorso operativo in 8 passi.

  1. Identifica i DPI necessari a partire dalla valutazione dei rischi e dalla loro classificazione (I/II/III).
  2. Scegli modelli conformi alla norma tecnica armonizzata (es. EN 397 per elmetti, EN 388 per guanti meccanici).
  3. Verifica la compatibilità tra DPI multipli (es. elmetto + occhiali + maschera) e la compatibilità ergonomica con la mansione.
  4. Documenta la consegna con verbale: data, lavoratore, DPI consegnato, taglia, formazione/addestramento erogato.
  5. Per DPI di III categoria (anticaduta, isolanti elettrici, respiratori isolanti): addestramento pratico obbligatorio.
  6. Programma la manutenzione, l'ispezione e la sostituzione secondo le indicazioni del fabbricante.
  7. Definisci procedure di sostituzione immediata in caso di danneggiamento o termine vita utile.
  8. Vigila sull'uso effettivo (art. 20 obblighi dei lavoratori; art. 19 vigilanza del preposto).

Sanzioni e profili di responsabilità

Il regime sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 (artt. 55-60) prevede sanzioni penali (arresto e ammenda) per gli inadempimenti più gravi e sanzioni amministrative per le violazioni minori. Gli importi vengono periodicamente rivalutati con decreto ministeriale. Per la specifica violazione su occhiali e visiere il quantum dipende da: gravità della condotta, numero di lavoratori coinvolti, recidiva, intervento dell'organismo di vigilanza in via prescrizionale (D.Lgs. 758/94) che consente la riduzione a un quarto del massimo.

⚠️ Importi indicativi. Per il quantum esatto verifica il D.M. di rivalutazione vigente o consulta un consulente del lavoro.

Checklist operativa

Una checklist operativa di verifica per occhiali e visiere, utile prima di un controllo o in revisione periodica.

  • Adempimento documentato nel DVR
  • Nomine e attestati di formazione archiviati
  • Sorveglianza sanitaria programmata se applicabile
  • DPI consegnati con verbale
  • Procedure scritte applicabili pubblicate e comunicate
  • Riunione periodica art. 35 effettuata (almeno annuale per > 15 lav.)
  • Verbali e registri pronti per l'ispezione
  • Aggiornamento periodico programmato

Domande frequenti

Quando sono obbligato a occuparmi di questo aspetto?

L'obbligo scatta dalla presenza di lavoratori o soggetti equiparati (soci lavoratori, stagisti, collaboratori familiari) ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/08. Anche senza lavoratori, può essere dovuta una valutazione se l'attività comporta rischi per terzi.

Posso delegare gli adempimenti?

Alcuni obblighi sono non delegabili dal datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/08): valutazione dei rischi e nomina dell'RSPP. Altri obblighi possono essere delegati a soggetti idonei con i requisiti dell'art. 16 (delega scritta, accettazione, autonomia di spesa, pubblicità).

Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025?

L'Accordo aggiorna durata e contenuti dei percorsi formativi per tutte le figure: lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, datore di lavoro RSPP, operatori di attrezzature, lavoratori in ambienti confinati. Sostituisce e integra gli Accordi del 2011, 2012 e 2016.

Come dimostro di aver fatto il dovuto?

Attraverso documentazione scritta (DVR, nomine, registri, verbali), formazione tracciabile (registri presenze, attestati), procedure operative e verifiche periodiche. La regola d'oro: "ciò che non è documentato, in caso di controllo o infortunio, non esiste".

Dove trovo la normativa aggiornata?

Fonti ufficiali: Normattiva (testi consolidati), Gazzetta Ufficiale (testi pubblicati), INAIL (interpretazioni operative, indici, guide), INL Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolari operative, interpelli), Ministero del Lavoro (interpelli ex art. 12 D.Lgs. 81/08).

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